Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10304 del 20/05/2015


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 10304 Anno 2015
Presidente: BOGNANNI SALVATORE
Relatore: CONTI ROBERTO GIOVANNI

ORDINANZA
sul ricorso 1504-2014 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE 11210661002, in persona del
Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso FAVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che la rappresenta e difende ope legis;

– ricorrente contro
MAC – METALLURGICA ASSEMBLAGGI CARPENTERIE SRL;

– intimata avverso la decisione n. 2090/2012 della COMMISSIONE
TRIBUTARIA CENTRALE di TORINO del 15/11/2012, depositata
il 16/11/2012;

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-15

e

Data pubblicazione: 20/05/2015

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
18/02/2015 dal Consigliere Relatore Doti ROBERTO GIOVANNI

In fatto e in diritto
L’Agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione, affidato a due motivi,
contro la sentenza resa dalla Commissione tributaria centrale, sezione del
Piemonte n.2090/2012/04, depositata il 16.11.2012. Tale ultimo giudice ha
rigettato l’impugnazione dell’ufficio contro la decisione di appello resa dalla
Commissione tributaria di II grado, che aveva dichiarato estinto il giudizio
promosso nei confronti della Ferrero Alessandro spa per la ripresa a tassazione
di IVA relativa a fatture per operazioni inesistenti.
Secondo la Commissione centrale “dall’esame degli atti il collegio non ha
rilevato motivi e circostanze per una variazione alla decisione dei giudici II
grado”.
Con il primo motivo l’Agenzia ha dedotto la nullità della sentenza per
inesistenza della motivazione.
Con il secondo motivo si è prospettata la violazione degli artt.44, 48 e 52 della
1.n.412/1991.
La parte contribuente non ha depositato difese scritte.
Il primo motivo è manifestamente fondato.
Occorre anzitutto avere riguardo all’epoca di pubblicazione della sentenza
impugnata-15 novembre 2012- per effetto della quale deve ritenersi applicabile
la novella al n.5 dell’art.360 comma I c.p.c. introdotta dall’art.54 d.l.n. 22
giugno 2012 n.83, convertito con modificazioni dalla Legge 07 agosto 2012 n.134.

Orbene, questa Corte a Sezioni Unite, con la sentenza n.8054 pubblicata il
7.4.2014 — e con la coeva sent.n.8053, relativa alla portata operativa del
novellato n.5 dell’art.360 c.1 c.p.c. – ha enunciato i seguenti principi: a) Le
disposizioni di cui all’art. 54 del d.l. n. 83 del 2012 (conv. in legge n. 134 del
2012) si applicano ai ricorsi per cassazione proposti avverso le sentenze
pronunciate dalle Commissioni tributarie regionali e ciò sia per quanto riguarda
la nuova formulazione del n. 5 dell’art. 360 c.p.c., sia per quanto riguarda
l’ultimo comma dell’aggiunto art. 348-ter c.p.c.;b) la riformulazione dell’art.
360, n. 5 c.p.c. — secondo cui è deducibile esclusivamente l'”omesso esame
circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le
parti” — deve essere interpretata come riduzione al minimo costituzionale del
sindacato sulla motivazione in sede di giudizio di legittimità, per cui l’anomalia
motivazionale denunciabile in sede di legittimità è solo quella che si tramuta in
violazione di legge costituzionalmente rilevante e attiene all’esistenza della
motivazione in sé, come risulta dal testo della sentenza e prescindendo dal
confronto con le risultanze processuali e si esaurisce, con esclusione di alcuna
rilevanza del difetto di sufficienza, nella mancanza assoluta di motivi sotto
l’aspetto materiale e grafico, nella motivazione apparente, nel contrasto
irriducibile fra affermazioni inconciliabili, nella motivazione perplessa ed
obiettivamente incomprensibile.
Orbene, facendo applicazione dei superiori principi, nel caso di specie si verte
in ipotesi di motivazione inesistente, non avendo la Commissione centrale in
alcun modo esposto le ragioni poste a base della decisione.
Ric. 2014 n. 01504 sez. MT – ud. 18-02-2015
-2-

CONTI.

In conclusione, in accoglimento del primo motivo di ricorso, assorbito il
secondo, la sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio alla CTR del
Piemonte per nuovo esame e per la liquidazione delle spese del giudizio di
legittimità.
P.Q.M.
La Corte, visti gli artt.375 e 380 bis c.p.c.
Accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo.
Cassa la sentenza impugnata e rinvia anche per la liquidazione delle spese
dell’intero giudizio ad altra sezione della CTR del Piemonte.
Così deciso il 18.2.2015 nella camera di consiglio della sesta sezione civile in

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