Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10303 del 29/05/2020

Cassazione civile sez. I, 29/05/2020, (ud. 29/10/2019, dep. 29/05/2020), n.10303

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DIDONE Antonio – Presidente –

Dott. FEDERICO Guido – Consigliere –

Dott. PAZZI Alberto – Consigliere –

Dott. VELLA Paola – rel. Consigliere –

Dott. DOLMETTA Aldo Angelo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 22487/2013 proposto da:

Unicredit Leasing S.p.a. (denominazione assunta da Locat S.p.a. per

incorporazione di Unicredit Global Leasing S.p.a.) e per essa

Unicredit Credit Management Bank S.p.a., in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Via

di Porta Pinciana, n. 4, presso lo studio dell’avvocato De Matteis

Ferdinando Maria, rappresentata e difesa dall’avvocato Radice Marco,

giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

Fallimento (OMISSIS) S.r.l.;

– intimato –

avverso il decreto del TRIBUNALE di BUSTO ARSIZIO, depositata il

17/07/2013;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

29/10/2019 dal Cons. Dott. VELLA PAOLA;

udito il Sostituto Procuratore Generale Dott. DE RENZIS LUISA, che ha

chiesto, in via preliminare, la rimessione alle SS.UU. e, in

subordine, il rigetto del ricorso, come da requisitoria scritta

depositata.

Fatto

RILEVATO

che:

1. Il Tribunale di Busto Arsizio ha rigettato l’opposizione allo stato passivo del Fallimento (OMISSIS) S.r.l., proposto da Unicredit Credit Management Bank S.p.a. avverso il diniego di ammissione del credito chirografario per canoni scaduti e a scadere relativi a locazione finanziaria risolta prima della dichiarazione del fallimento, ritenendo applicabile l’art. 1526 c.c., piuttosto che la L. Fall., art. 72-quater.

2. La decisione è stata impugnata da Unicredit con ricorso affidato a quattro motivi. La curatela intimata non ha svolto difese.

3. Con ordinanza interlocutoria n. 12378 del 09/05/2019 questa Corte ha ravvisato i presupposti di cui all’art. 375 c.p.c., comma 2, per la trattazione in pubblica udienza, con riguardo alla disciplina degli effetti della risoluzione del contratto di leasing in data anteriore alla dichiarazione di fallimento dell’utilizzatore.

Diritto

CONSIDERATO

che:

4. Con il primo motivo si deduce “Violazione della L. Fall., art. 93, comma 3, n. 2), L. Fall., art. 72-quater e dell’art. 1526 c.c.” per avere il Tribunale affermato che “la domanda di ammissione dei canoni a scadere al netto del valore di ricollocamento del bene non merita accoglimento perchè non quantificata”; il secondo mezzo censura la medesima statuizione per “Omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti”, ossia la quantificazione per differenza tra il credito vantato alla data del fallimento ed il futuro ricavato dalla riallocazione del bene. Il terzo motivo censura la ritenuta inapplicabilità della L. Fall., art. 72-quater, “ai rapporti già cessati alla data di fallimento”. Con il quarto mezzo si lamenta la “Violazione dell’art. 1526 c.c. e dell’art. 1218 c.c.” poichè, pur ammettendo l’applicabilità dell’art. 1526 c.c., erroneamente il Tribunale, dopo aver qualificato il leasing come traslativo, avrebbe circoscritto il credito “alla restituzione dei pagamenti riscossi, salva la compensazione con il credito per l’equo compenso”, dimenticando “il diritto del Concedente al risarcimento del danno”, in applicazione della regola posta dall’art. 1218 c.c., in caso di inadempimento.

5. In un analogo giudizio di opposizione allo stato passivo pendente innanzi alla Sezione terza civile, è stato sollecitato l’intervento del Primo Presidente per valutare l’opportunità di una pronuncia delle Sezioni Unite sulla questione di massima di particolare importanza compendiata nel seguente quesito di diritto: “se possa applicarsi in via analogica, anche solo per analogia iuris, una norma inesistente al momento in cui venne ad esistenza la fattispecie concreta non prevista. dall’ordinamento; ed in caso affermativo se, con riferimento al caso di specie, tale norma da applicarsi in via analogica possa ravvisarsi nella L. Fall., art. 72 quater”.

6. Trattandosi di questione rilevante ai fini della decisione della presente causa, appare opportuno attendere le determinazioni del Primo Presidente ed eventualmente delle Sezioni unite investite della questione.

P.Q.M.

Rinvia la causa a nuovo ruolo.

Così deciso in Roma, a seguito di riconvocazione del Collegio, il 2 marzo 2020.

Depositato in Cancelleria il 29 maggio 2020

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