Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10303 del 20/04/2021

Cassazione civile sez. trib., 20/04/2021, (ud. 03/12/2020, dep. 20/04/2021), n.10303

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CRUCITTI Roberta – Presidente –

Dott. D’ANGIOLELLA Rosita – Consigliere –

Dott. CATALDI Michele – Consigliere –

Dott. FRACANZANI Marcello Maria – rel. Consigliere –

Dott. FRAULINI Paolo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto ai n. 24702/2017 R.G. proposto da:

Agenzia delle Entrate, in persona del legale rappresentante p.t.,

rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con

domicilio ex lege in Roma, alla via dei Portoghesi, n. 12;

– ricorrente –

contro

E.F., con l’avv. Giorgio Sbarbaro e con domicilio eletto

presso il suo studio in Roma, via Eleonora Duse n. 37;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale per il

Lazio n. 4266/2017, pronunciata in data 20 marzo 2017 e depositata

il 13 luglio 2017, notificata in data 22 luglio 2017.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 03 dicembre

2020 dal Co: Marcello M. Fracanzani.

 

Fatto

RILEVATO

1. Il contribuente era attinto, in data (OMISSIS), da avviso di pagamento n. (OMISSIS) avente ad oggetto l’invito a pagare Euro 562.538,75, quale debito tributario derivante dall’omesso pagamento della precedente cartella n. (OMISSIS) relativa ad Ilor e Irpeg per l’anno d’imposta 1996. Reagiva pertanto alla cartella di pagamento, lamentandone la nullità per effetto del giudicato formatosi sulla sentenza n. 305/01/2012, relativa al medesimo debito tributario. Contestava poi l’omessa notifica della cartella n. (OMISSIS) quale atto presupposto, oltre all’impossibilità di estendere ad una persona fisica i debiti tributari di una persona giuridica.

2. Il Giudice di prossimità apprezzava le ragioni del contribuente, evidenziando in particolare che la sentenza n. 305 del 2012 aveva annullato per un vizio di notifica la cartella n. (OMISSIS), parimenti fondata sulla precedente n. (OMISSIS).

3. Spiccavano ricorso in appello tanto l’Amministrazione finanziaria quanto l’Agente della riscossione. Previa riunione, i ricorsi venivano rigettati dal Collegio sul duplice presupposto che è vietata all’Ufficio la doppia imposizione tributaria ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 67, e che era accertata l’omessa notifica dell’atto presupposto, rectius della cartella n. (OMISSIS), non avendo il messo notificatore adempiuto a tutte le formalità previste dal D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60.

4. Ricorre per cassazione l’Avvocatura generale dello Stato con due motivi di ricorso, cui resiste il contribuente con tempestivo controricorso e, in prossimità dell’udienza, ha depositato memoria.

Diritto

CONSIDERATO

1. In via preliminare va disattesa l’eccezione di inammissibilità svolta dalla difesa del contribuente relativa alla mancata allegazione, in calce al ricorso introduttivo, della procura ad litem. Per orientamento costante di questa Corte, ove l’Agenzia delle Entrate si avvalga del patrocinio dell’Avvocatura dello Stato nel giudizio di cassazione non è tenuta a conferire a quest’ultima alcuna procura, essendo applicabile a tale ipotesi la disposizione di cui al R.D. n. 1611 del 1933, art. 1, comma 2, secondo cui gli avvocati dello Stato esercitano le loro funzioni innanzi a tutte le giurisdizioni senza bisogno di mandato (v. Cass., V, n. 17835 del 2017; Cass. n. 14785 del 2011; Sez. U. Cass. n. 23020 del 2005).

2. E’ ora possibile passare all’esame dei motivi.

2.1 Con il primo motivo di ricorso la difesa erariale lamenta la nullità della sentenza per violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 18, e dell’art. 112 c.p.c., in parametro all’art. 360 c.p.c., n. 4. In particolare, censura la decisione impugnata poichè i giudici di merito avrebbero deciso il giudizio sul presupposto della violazione del divieto di plurima imposizione fiscale, quale vizio però mai svolto dal contribuente.

2.2. Con il secondo motivo l’Avvocatura dello Stato lamenta l’erroneità della sentenza per violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 67, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, giacchè l’annullamento giudiziale di una cartella esattoriale non ne impedisce la rinotifica, se emendata dei vizi che ne inficiavano la legittimità.

2.3. Con l’ultima doglianza l’Amministrazione finanziaria prospetta la violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3. In particolare censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha dichiarato sussistere il vizio di notifica per non aver il messo notificatore svolto la necessaria indagine volta ad accertare se il mancato rinvenimento del destinatario dell’atto presso la residenza anagrafica fosse dovuto ad una eventuale irreperibilità temporanea o relativa ovvero se il contribuente si fosse trasferito in altro luogo.

3. Con memoria depositata in prossimità dell’udienza, la parte contribuente ha rappresentato che con sentenza n. 8298/2018 di questa Corte è stato rigettato il ricorso di Equitalia avverso la sentenza della CTR n. 305/1/12 che ha annullato altro avviso di pagamento al contribuente, fondato sul medesimo presupposto della presente controversia e rendendo così definitivo l’accertamento della mancata notifica della cartella n. (OMISSIS) su cui poggia anche la presente controversia. Gli effetti riflessi del giudicato comportano che il ricorso erariale qui all’esame diviene inammissibile e tale va dichiarato.

Ed infatti, questa Corte ha già avuto modo di statuire che “nel processo tributario, qualora due giudizi tra le stesse parti abbiano ad oggetto un medesimo rapporto giuridico ed uno di essi sia stato definito con sentenza passata in giudicato, l’accertamento così compiuto in ordine alla situazione giuridica ovvero alla soluzione di questioni di fatto e di diritto relative ad un punto decisivo comune ad entrambe le cause, formando la premessa logica indispensabile della statuizione contenuta nel dispositivo della sentenza, preclude il riesame dello stesso punto di diritto già accertato e risolto, anche laddove il successivo giudizio abbia finalità diverse da quelle costituenti lo scopo ed il petitum” (Così, Cass. V, n. 13152 del 2019).

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte dichiara il ricorso inammissibile, condanna la parte ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità che liquida in Euro settemiladuecento/00, oltre a Euro 200,00 per esborsi, rimborso forfettario nella misura del 15%, iva e c.p.a. come per legge, con distrazione a favore del difensore antistatario costituito.

Così deciso in Roma, il 3 dicembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 20 aprile 2021

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