Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10303 del 13/05/2014


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 10303 Anno 2014
Presidente: MAMMONE GIOVANNI
Relatore: TRICOMI IRENE

ORDINANZA
sul ricorso 28070-2012 proposto da:
INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE 80078750587
in persona del Direttore Centrale Pensioni, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA
CESARE BECCARIA 29, presso l’AVVOCATURA CENTRALE DELL’ISTITUTO,
rappresentato e difeso dagli avvocati EMANUELA CAPANNOLO, CLEMENTINA
PULLI, MAURO RICCI, giusta procura speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

Data pubblicazione: 13/05/2014

contro
SOLA DANIELA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA ANDREA BAFILE 3,
presso lo studio dell’avvocato MANCUSI SERGIO MASSIMO, che la rappresenta e
difende, giusta procura speciale a margine del controricorso;

– controricorrente avverso la sentenza n. 8341/2011 della CORTE D’APPELLO di ROMA del 10.11.2011,
depositata il 30/11/2011;

t,”/

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio dell’1/04/2014 dal
Consigliere Relatore Dott. IRENE TRICOMI;
udito per il ricorrente l’Avvocato Emanuela Capannolo che si riporta ai motivi del
ricorso;
udito per la controricorrente l’Avvocato Ugo Mancusi (per delega avv. Sergio Massimo

Mancusi) che si riporta agli scritti.

2

FATTO E DIRITTO
Atteso che e’ stata depositata relazione dal seguente contenuto.
«La Corte d’Appello di Roma, con la sentenza n. 8341/11, in parziale
accoglimento dell’appello proposto da Sola Daniela avverso la sentenza n. 8341/11
del Tribunale di Roma, nei confronti dell’INPS dichiarava il diritto dell’appellante a
percepire dal 1° aprile 2007 al 31 marzo 2010 l’assegno di cui all’art. 13 della legge
n. /118 del 1971 e dal là aprile 2010 in poi la pensione di cui all’art, 12 della legge
n. 118 del 1971, condannava l’INPS a corrispondere all’appellante le suddette
prestazioni per il periodo e con la decorrenza sopra indicati oltre interessi legali sui
ratei arretrati dalle scadenze al saldo.
Compensava interamente le spese di entrambi i gradi di giudizio ad eccezione
delle spese di CTU a carico dell’INPS.
Per la cassazione della sentenza resa in grado di appello ricorre l’INPS
prospettando quattro motivi di ricorso.
Resiste con controricorso la Sola prospettando, in particolare, come la
pronuncia sull’appello incidentale sarebbe implicita nella statuizione adottata dalla
Corte d’Appello.
Con il primo motivo è dedotta violazione e falsa applicazione dell’art.112
cpc, in relazione all’art. 360, n. 4, cpc.
Esso Istituto aveva proposto appello incidentale avverso la suddetta sentenza
del Tribunale di Roma con il quale censurava la stessa (che aveva riconosciuto il
diritto della Sola all’assegno di invalidità civile ex art. 13 della legge n. 118 del
1971) in quanto l’assistita aveva lavorato almeno fino al 31 maggio 2009 e dunque
difettava del requisito dell’incollocabilità al lavoro, come poi sostituito dal requisito
del mancato svolgimento di attività lavorativa.
Sul proprio appello incidentale la Corte d’Appello non si era pronunciata.
L’Istituto, quindi riportava, ai fini dell’autosufficienza del ricorso, il testo
dell’appello incidentale nel quale la censura veniva suffragata dall’allegazione
dell’estratto contributivo (di cui è riportato il contenuto nel presente ricorso con
l’indicazione oltre al periodo di occupazione della retribuzione percepita:
17 maggio – 31 dicembre 2006, lavoro dipendente, retribuzione euro
11.306,00;
1° gennaio 2007 – 3 dicembre 2007, lavoro dipendente, retribuzione euro
14.276,00
25 settembre 2008 – 31 dicembre 2008, lavoro dipendente part-time,
retribuzione euro 2.367,00
Pgennaio 2009 – 31 maggio 2009, lavoro dipendente part-time, retribuzione
euro 4,229,00), da cui risultava che la Sola aveva prestato attività lavorativa dal 17
maggio 2007 al 31 maggio 2009.
Con il secondo motivo di ricorso è dedotta violazione e falsa applicazione
dell’art. 13 della legge n. 118 del 1971, in relazione all’art. 360, n. 3, cpc.
Prospetta il ricorrente che la sentenza sarebbe viziata perché riconosceva il
diritto all’assegno di invalidità civile in mancanza del requisito dell’incollocabilità al
lavoro.
Con il terzo motivo di ricorso l’INPS deduce la violazione e falsa
applicazione dell’art. 12 della legge m. 118 del 1971, in relazione all’art. 360, n. 3,
cpc.
Con il quarto motivo la sentenza è censurata per omessa e insufficiente
motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio.
3

Il Presidente

Espone il ricorrente che la sentenza sarebbe viziata per aver riconosciuto il
diritto alla pensione di inabilità civile in mancanza del requisito reddituale, come si
evinceva dall’appello incidentale.
I suddetti motivi devono essere trattati congiuntamente in ragione della loro
connessione.
Gli stessi appaiono manifestamente fondati.
Nella sentenza non vi è alcun riferimento alla proposizione dell’appello
incidentale, neppure nell’epigrafe, e dunque nessuna statuizione è stata assunta in
merito.
La sussistenza dell’appello incidentale ed il contenuto dello stesso non è
contestato dalla controricorrente che prospetta una statuizione implicita in merito.
Tale tesi difensiva non può essere condivisa.
Ed infatti, l’incollocazione al lavoro, come il requisito reddituale, sono
elementi costitutivi delle fattispecie in esame, tanto che non costituiscono oggetto di
eccezione in senso stretto e la mancanza degli stessi è rilevabile d’ufficio, salvo il
giudicato interno, che devono sussistere in uno agli altri elementi, e sulla cui
sussistenza, contrastata con l’appello incidentale, occorreva una espressa statuizione
della Corte d’Appello, che è invece mancata».
Il Collegio condivide e fa proprie le considerazioni e le conclusioni, svolte dal
consigliere relatore, che precedono.
La Corte, quindi, accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e rinvia
anche per le spese del presente giudizio alla Corte d’Appello di Roma in diversa
composizione.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e rinvia anche per le
spese del presente giudizio alla Corte d’Appello di Roma in diversa composizione.
Così deciso in Roma, il 1° aprile 2014

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