Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10303 del 10/05/2011

Cassazione civile sez. VI, 10/05/2011, (ud. 30/03/2011, dep. 10/05/2011), n.10303

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BATTIMIELLO Bruno – Presidente –

Dott. LA TERZA Maura – Consigliere –

Dott. BANDINI Gianfranco – Consigliere –

Dott. ZAPPIA Pietro – rel. Consigliere –

Dott. MELIADO’ Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 8140-2010 proposto da:

O.G. (OMISSIS), C.S.

(OMISSIS), V.A. (OMISSIS),

elettivamente domiciliate in ROMA, PIAZZALE DELLE BELLE ARTI 8,

presso lo studio dell’avvocato PELLICANO’ ANTONINO, che le

rappresenta e difende, giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrenti –

contro

INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del

Presidente e legale rappresentante pro tempore, elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA DELLA FREZZA 17, presso l’AVVOCATURA

CENTRALE DELL’ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli avvocati CORETTI

ANTONIETTA, DE ROSE EMANUELE, giusta delega in calce al ricorso

notificato;

– resistente –

avverso la sentenza n. 467/2010 del TRIBUNALE di REGGIO CALABRIA,

depositata il 23/02/2010;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

30/03/2011 dal Consigliere Relatore Dott. PIETRO ZAPPIA;

udito l’Avvocato Lelio Maritato, delega avvocato Coretti Antonietta,

difensore del controricorrente che condivide la relazione;

è presente il P.G. in persona del Dott. ELISABETTA CESQUI che ha

concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

IN FATTO E IN DIRITTO

Con ricorso al Tribunale, giudice del lavoro, di Reggio Calabria, regolarmente notificato, C.S. riassumeva il giudizio di opposizione, inizialmente proposto dail’Inps avverso il precetto ed il pignoramento notificati ai danni del detto Istituto; la ricorrente precisava che, a seguito dell’opposizione proposta, il giudice dell’esecuzione aveva sospeso la procedura esecutiva, invitando le parti ad introdurre il giudizio di merito dinanzi al giudice del lavoro.

Analoghi ricorsi venivano proposti da F.E., V. A. ed O.G..

Con sentenza in data 23.2.2010 il giudice adito, previa riunione dei ricorsi, dichiarava, in relazione alla proposta opposizione all’esecuzione, alla stregua del combinato disposto degli artt. 618 bis e 444 c.p.c., la competenza del Tribunale di Palmi, nel cui circondario avevano la loro residenza gli assicurati, versandosi in tema di crediti di natura previdenziale.

Avverso tale pronuncia proponevano ricorso per regolamento di competenza le predette C., V. ed O., lamentando l’erronea interpretazione da parte del giudice di merito della disposizione di cui all’art. 618 bis c.p.c. sotto il profilo che, trattandosi di giudizio di opposizione all’esecuzione introdotto dopo l’inizio dell’esecuzione stessa, la competenza per territorio era ormai radicata davanti al giudice del luogo dell’esecuzione, ai sensi dell’art. 618 bis c.p.c., comma 2.

Il Consigliere relatore ha depositato relazione ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., che è stata comunicata al Procuratore Generale e notificata ai difensori costituiti.

Il ricorso è infondato.

Ed invero, questa Corte di Cassazione, superando alcune iniziali incertezze, ha affermato che l’art. 618 bis c.p.c. fa salva la competenza del giudice dell’esecuzione soltanto fino all’eventuale provvedimento di sospensione dell’esecuzione medesima, mentre, stante il carattere di principio di ordine generale ravvisabile nell’integrale richiamo, contenuto nel primo comma della disposizione suddetta, delle norme sul rito del lavoro, impone di far riferimento a tali norme per l’individuazione del giudice competente a conoscere della ulteriore fase del giudizio di opposizione all’esecuzione in ogni altro caso (Cass. sez. lav., 25.8.1990 n. 8718; Cass. sez. lav., 25.8.,1990 n. 8726).

Va quindi dichiarata nella fattispecie in esame la competenza del Tribunale di Palmi.

Il ricorso va di conseguenza rigettato.

A tale pronuncia segue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese di giudizio che si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; dichiara la competenza del Tribunale di Palmi; condanna i ricorrenti alla rifusione delle spese del presente giudizio di cassazione, che liquida in Euro 30,00 per esborsi, oltre Euro 1.000,00 (mille) per onorari, oltre accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 30 marzo 2011.

Depositato in Cancelleria il 10 maggio 2011

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