Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10302 del 29/04/2010

Cassazione civile sez. I, 29/04/2010, (ud. 23/03/2010, dep. 29/04/2010), n.10302

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUCCIOLI Maria Gabriella – rel. Presidente –

Dott. CECCHERINI Aldo – Consigliere –

Dott. NAPPI Aniello – Consigliere –

Dott. BERNABAI Renato – Consigliere –

Dott. DOGLIOTTI Massimo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

C.M. (C.F. (OMISSIS)), elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA XX SETTEMBRE 4, presso l’avvocato DELL’ERBA

FRANCO, che lo rappresenta e difende, giusta procura a margine del

ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE;

– intimato –

avverso il decreto della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositato il

15/05/2007;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

23/03/2010 dal Presidente Dott.ssa MARIA GABRIELLA LUCCIOLI;

udito, per il ricorrente, l’Avvocato DELL’ERBA che ha chiesto

l’accoglimento del ricorso;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

RUSSO Libertino Alberto, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso depositato il 5 gennaio 2006 C.M. chiedeva alla Corte di Appello di Roma la condanna della Presidenza del Consiglio dei Ministri al pagamento dell’equo indennizzo, ai sensi della L. n. 89 del 2001, in relazione alla durata non ragionevole di un processo da lui instaurato il 20 febbraio 1991 dinanzi alla Corte dei Conti – sezione giurisdizionale per il Lazio, per il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio della infermità a lui derivata da un incidente stradale, e quindi della spettanza del trattamento pensionistico privilegiato, definito con sentenza depositata il 14 aprile 2004 e non impugnata.

Costituitasi la parte intimata, la Corte adita con Decreto del 27 novembre 2006 – 15 maggio 2007 dichiarava l’improponibilità della domanda per essere decorso il termine di decadenza – ritenuto non soggetto a sospensione feriale – di sei mesi,previsto dalla L. n. 89 del 2001, art. 4, dal passaggio in giudicato della sentenza, che fissava nella data del 29 maggio 2005, a seguito del mancato appello nel termine annuale della sentenza stessa.

Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso per cassazione il C. deducendo quattro motivi. Non vi è controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con i quattro motivi di ricorso, corredati dai necessari quesiti di diritto, il C. censura il decreto impugnato, anche sotto il profilo motivazionale, per aver ritenuto non soggetto a sospensione nel periodo feriale il termine semestrale di cui alla L. n. 89 del 2001, art. 4, non considerando che trattasi di termine processuale soggetto alla normativa generale sulla sospensione dei termini (primo e secondo motivo), nonchè per aver ravvisato la definitività della sentenza a seguito del decorso del termine annuale per l’appello, omettendo di tener conto che detta sentenza era ancora soggetta ad impugnazione ordinaria per revocazione, proponibile nel termine di tre anni ai sensi del R.D. n. 1214 del 1934, art. 68 (terzo e quarto motivo).

Il primo e secondo motivo di ricorso sono fondati.

Come questa Suprema Corte ha di recente affermato, la locuzione “termini processuali”, ai fini della sospensione nel periodo feriale di cui alla L. 7 ottobre 1969, n. 742, art. 1, deve intendersi comprensiva dei termini di decadenza fissati per la proposizione dell’atto introduttivo del giudizio, allorchè l’azione in giudizio rappresenti, per il titolare del diritto, l’unico rimedio per far valere il diritto stesso, con conseguente inclusione in detta espressione del termine decadenziale posto dalla L. n. 89 del 2001, art. 4 (Cass. 2009 n. 5895; 2010 n. 2153).

Tale orientamento, al quale il Collegio intende dare continuità, chiaramente innovativo rispetto al precedente indirizzo secondo il quale la sospensione feriale era da ritenere operante esclusivamente per i termini cd. endoprocessuali, e quindi non per quelli stabiliti a pena di decadenza per la proposizione dell’azione, esprime una nuova ricostruzione, in via di interpretazione adeguatrice, della portata normativa della citata L. n. 742 del 1969, art. 1, che trova fondamento nelle pronunce della Corte Costituzionale che nel decidere questioni di legittimità costituzionale in presenza di termini brevi, di concorrente natura sostanziale e processuale, hanno ampliato l’ambito di applicabilità della sospensione feriale anche a termini previsti a pena di decadenza per il promovimento dell’azione, affermando che lede il diritto di agire in giudizio per la tutela delle proprie ragioni escludere la sospensione dei termini nei casi in cui la possibilità di agire in giudizio costituisca, per il titolare del diritto, l’unico rimedio per farlo valere in un termine ristretto fissato dalla legge (C. Cost. 1985 n. 40; 1987 n. 255; 1990 n. 49; 1992 n. 380).

Sulla base di tale nuova lettura della disposizione in esame, in adesione ai dieta della Corte Costituzionale, questa Corte ha affermato che sono soggetti alla sospensione nel periodo feriale il termine di trenta giorni previsto dall’art. 2527 c.c., per l’impugnazione della esclusione del socio dalla cooperativa (Cass. 1991 n. 6041), il termine di tre mesi contemplato dall’art. 2377 c.c., per l’impugnazione della delibera dell’assemblea di società per azioni (Cass. 1997 n. 3351), il termine di un anno per l’esercizio dell’azione di disconoscimento della paternità (Cass. 1999 n. 6874).

Da tale lettura la Corte di merito si è discostata, dichiarando improponibile, in ragione della sua tardività, la domanda di equa riparazione sul rilievo che la sospensione feriale non era applicabile al termine semestrale di cui all’art. 4.

L’accertamento che al momento della proposizione della domanda detto termine decadenziale non era decorso, per effetto della sospensione nel periodo feriale, determina l’irrilevanza della questione proposta nel terzo e quarto motivo di ricorso, diretti a sostenere che la possibilità di proporre nel termine triennale l’impugnazione per revocazione ai sensi del R.D. n. 1214 del 1934, art. 68, valeva ad impedire il passaggio in giudicato della sentenza del giudice di primo grado e dunque ad escludere, per altra via, il decorso del termine semestrale di decadenza.

Il decreto impugnato va pertanto cassato.

Non essendo necessari altri accertamenti in fatto, può decidersi la causa nel merito, tenuto conto che nelle cause di equo indennizzo da lesione del diritto alla ragionevole durata del processo l’applicazione del diritto vivente elaborato dalla Corte europea dei diritti dell’uomo limita la discrezionalità del giudice nel determinare la durata ragionevole e liquidare l’indennizzo, ove i fatti posti a base della controversia non siano controversi, come nella specie accade (v. sul punto Cass. 2009 n. 22873).

E poichè il procedimento dinanzi alla Corte dei Conti si è protratto per tredici anni nel solo primo grado, la durata irragionevole deve considerarsi pari a dieci anni, conformemente ai principi dettati dalla Corte di Strasburgo.

Quanto alla entità dell’indennizzo per i danni non patrimoniali, esso va liquidato, tenuto conto dei criteri sopranazionali indicati dalla CEDU e in adesione all’orientamento consolidato di questa Suprema Corte, in Euro 750,00 annui per i primi tre anni di durata ingiustificata, da elevare ad Euro 1000,00 per ogni anno successivo, in ragione del progressivo incremento di ansia derivato alla parte dall’indebito prolungarsi del processo dopo il primo triennio.

E pertanto vanno liquidati in favore del C. Euro 9.250,00, con gli interessi legali dalla domanda.

Il Ministero dell’Economia e delle Finanze, subentrato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, va pertanto condannato al pagamento delle spese del doppio grado, nella misura liquidata in dispositivo.

PQM

LA CORTE DI CASSAZIONE Accoglie il ricorso, cassa il decreto impugnato e decidendo nel merito condanna il Ministero dell’Economia e delle Finanze al pagamento in favore del ricorrente della somma di Euro 9.250,00, con gli interessi legali dalla domanda, nonchè al pagamento delle spese del processo, che liquida per il giudizio di merito in Euro 1.300,00, di cui Euro 650,00 per onorari ed Euro 600,00 per diritti, e per quello di cassazione in Euro 1.100,00, di cui Euro 100,00 per esborsi, oltre le spese generali e gli accessori come per legge.

Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui alla L. n. 89 del 2001, art. 5.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile, il 23 marzo 2009.

Depositato in Cancelleria il 29 aprile 2010

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