Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10302 del 20/05/2015


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 10302 Anno 2015
Presidente: BOGNANNI SALVATORE
Relatore: CONTI ROBERTO GIOVANNI

ORDINANZA
sul ricorso 3762-2013 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE 11210661002 in persona del
Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che la rappresenta e difende, ope legis;

– ricorrente contro
MANGINI ANITA;

– intimata avverso la sentenza n. 149/6/2011 della Commissione Tributaria
Regionale di GENOVA del 30.11.2011, depositata il 14/12/2011;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
18/02/2015 dal Consigliere Relatore Dott. ROBERTO GIOVANNI
CONTI.

Data pubblicazione: 20/05/2015

Ric. 2013 n. 03762 sez. MT – ud. 18-02-2015
-2-

In fatto e in diritto
L’Agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione, affidato a un unico
motivo, avverso la sentenza resa dalla CTR della Liguria n.149, depositata il
14.11.2011. La CTR, in riforma della sentenza di primo grado, ha rigettato per
il periodo 1997/2002 la domanda di rimborso avanzata da Mangini Anna
relativa alla maggiore IRPEF applicata sul trattamento previdenziale integrativo
ricevuto dal fondo di previdenza per il personale degli enti autonomi dei porti di
Genova e Trieste istituito presso 1’1NPS, ritenendo invece fondata la richiesta di
rimborso relativa agli importi maturati tra il 2003 e il 31/12/2006.
Per quel che qui ancora rileva la CTR ha ritenuto che il trattamento
pensionistico complementare previsto dal d.lgs.n.124/1993 liquidato alla
contribuente, in forza dell’art.48 bis del DPR n.917 era assoggettato a
tassazione sull’importo dell’87,50 %. La CTR ha aggiunto che la disciplina
introdotta dal d.lgs.n.47/2000 lasciava comunque inalterata la tassazione sulla
base della previgente normativa per le prestazioni maturate anteriormente
all’1.1.2991.
L’Agenzia delle entrate prospetta la violazione e falsa applicazione degli artt.7
bis, 13, 14 d.lgs.124/1993 — come modificato dall’art.11 1.n.335/1995 e
dell’art.48 bis c.1 del dPR 917/1986. Deduce che ad onta di quanto affermato
dalla CTR la tassazione sulla ridotta base imponibile dell’87,50 % riguardava
solo i fondi di previdenza relativi agli enti di cui alla IA1_70/1975. Per gli altri
fondi preesistenti-c.d.vecchi fondi, al cui interno rientrava anche quello per il
personale dell’ex consorzio autonomo del Porto di Genova- la tassazione
agevolata sulla base dell’87,50 % doveva riconoscersi solo per quelli
inquadrati nel settore della previdenza complementare disciplinato dal
d.Lgs.n.124/93. Occorreva dunque verificare, caso per caso, se detti fondi
esercitavano l’attività sulla base della preventiva autorizzazione della COVIP e
se i medesimi erano iscritti nell’albo tenuto dallo stesso Comitato ed erano
sottoposti alla sua vigilanza. Ora, poiché il Fondo per il personale dell’ex
consorzio autonomo del Porto di Genova gestito dall’INPS non era iscritto
all’albo anzidetto nè risultava soggetto alla vigilanza COVEP, nemmeno
erogando una pensione complementare assimilabile a quella corrisposta in
forma di trattamento previsto ai sensi del dAgs.n.124/93, lo stesso non era
sottoposto al regime agevolato indicato dalla CTR.
Nessuna difesa scritta ha depositato la parte contribuente, mentre l’Agenzia
delle entrate ha depositato memoria.
Orbene, la censura espressa dall’Agenzia è fondata, pur con le precisazioni di
seguito esposte.
Ed invero, ad onta di quanto ritenuto dalla CTR, proprio in relazione al mutato
quadro normativo- D.P.R. n.917 del 1986, art. 48 bis, lett. d)- risultano
applicabili le nuove disposizioni che impongono la tassazione sull’intera base
imponibile (come d’altronde questa Corte ha già affermato: v. Cass.
n.11156/2010; n. 14310/2009;Cass.n.30751/2011) anche per i diritti maturati
anteriormente giacché, a decorrere dall’ 1 gennaio 2001 e per tutto il periodo
successivo che qui rileva “le prestazioni pensionistiche di cui alla lett. h-bis)
del conuna 1, dell’art. 47, erogate in forma periodica (..) si assumono al netto
della parte corrispondente ai redditi già assoggettati ad imposta e di quelli di cui
alla lettera g quinquies) del comma 1, dell’art. 41, se determinabili”; ovverosia
sono tassabili non già solo sull’87,5 per cento dell’ammontare lordo corrisposto,

come sostenuto dalla commissione regionale nella presente controversia sulla
scorta dell’originario testo normativo, sebbene sull’intero, quel testo non
essendo più in vigore al momento (fiscalmente rilevante) dell’erogazione
assoggettata al prelievo fiscale( conf.Cass.n.240/2015 e Cass.n.30751/2011).
A tale principio non si è conformata la CTR nella sentenza qui impugnata,
avendo riconosciuto al contribuente il diritto alla liquidazione del tributo sul
minore importo dell’87,50% degli emolumenti corrisposti dall’INPS.
Pertanto il ricorso dell’Agenzia deve essere accolto, attenendo la controversia
alle prestazioni pensionistiche erogate successivamente al 31 dicembre 2000.
La sentenza impugnata va cassata e la causa, non ricorrendo la necessità. di
nuovi accertamenti, va decisa ex art.384 c.p.c. con il rigetto del ricorso
introduttivo.
Ricorrono giusti motivi, in relazione al recente formarsi dell’indirizzo
giurisprudenziale sopra ricordato, per compensare le spese del giudizio di
merito, mentre quelle del giudizio di legittimità vanno dichiarate irripetibili.
P.Q.M.
La Corte,
visti gli artt.375 e 380 bis c.p.c.
Accoglie il ricorso.
Cassa la sentenza impugnata e decidendo nel merito rigetta la domanda della
parte contribuente.
Compensa le spese del giudizio di merito dichiarando irripetibili le spese del
giudizio di legittimità.
Così deciso il 18.2.2015 nella camera di consiglio della sesta sezione civile in

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