Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10302 del 10/05/2011

Cassazione civile sez. VI, 10/05/2011, (ud. 30/03/2011, dep. 10/05/2011), n.10302

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BATTIMIELLO Bruno – Presidente –

Dott. LA TERZA Maura – Consigliere –

Dott. BANDINI Gianfranco – Consigliere –

Dott. ZAPPIA Pietro – rel. Consigliere –

Dott. MELIADO’ Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 7985-2010 proposto da:

IPOST – ISTITUTO POSTELEGRAFONICI – GESTIONE COMMISSARIALE FONDO

BUONUSCITA POSTE ITALIANE SPA, in persona del procuratore speciale,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA PASUBIO 15, presso lo studio

dell’avvocato BUZZELLI DARIO, che lo rappresenta e difende, giusta

procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

N.A.;

– intimato –

avverso l’ordinanza n. 607/2010 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE di

ROMA del 9/11/09, depositata il 15/01/2010;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

30/03/2011 dal Consigliere Relatore Dott. PIETRO ZAPPIA;

è presente il P.G. in persona del Dott. ELISABETTA CESQUI.

Fatto

IN FATTO E IN DIRITTO

Con ricorso per correzione di errore materiale ex art. 391 bis c.p.c. l’IPOST – Istituto Postelegrafonici – Gestione Commissariale Fondo Buonuscita Poste Italiane s.p.a., premesso che con sentenza n. 607/2010 questa Corte aveva accolto il ricorso proposto dall’Istituto istante nei confronti di N.A., esponeva che nel dispositivo di tale sentenza, per errore materiale, era contenuta la condanna nei confronti degli “eredi O.V.P.” alla refusione delle spese di lite, anzichè nei confronti di N. A., effettiva parte processuale del giudizio.

Chiedeva pertanto la correzione con ordinanza del predetto errore materiale.

Il Consigliere relatore ha depositato relazione ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c, che è stata comunicata al Procuratore Generale e notificata al difensore costituito.

Il ricorso è fondato.

Non può invero dubitarsi che la fattispecie in esame configura un’ipotesi di correzione di errore materiale della sentenza, pronunciata nei confronti della controparte N.A., definibile in camera di consiglio, nell’osservanza delle disposizioni di cui all’art. 380 bis c.p.c., essendo stata la condanna alle spese pronunciata per mero errore materiale nei confronti di soggetto estraneo alla controversia.

Va pertanto accolto il ricorso e disposta la correzione della sentenza di questa Corte, Sezione Lavoro, n. 607/10, nel senso che nel dispositivo alle parole “condanna gli eredi O.V. P.” siano sostituite le parole “condanna N.A.”.

Va altresì disposto che, a cura della Cancelleria, siano effettuate la annotazioni di rito ai sensi dell’art. 288 c.p.c., comma 2.

Nessuna pronuncia va adottata in materia di spese perchè nel procedimento di correzione degli errori materiali di cui agli artt. 287 e 391 bis c.p.c., non è ammessa alcuna pronuncia sulle spese processuali (così Cass. sez. 3, 4 maggio 2009 n. 10203; Cass. SS.UU., 27 giugno 2002 n. 9438; Cass. 8 luglio 1983 n. 591); nè il soggetto intimato ha comunque svolto alcuna attività difensiva.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso; dichiara che nel dispositivo dell’ordinanza di questa Corte n. 607 del 2010, alle parole “condanna gli eredi di O.V.P.”, siano sostituite le parole “condanna N.A.”. Manda alla Cancelleria per le annotazioni di rito. Nulla per le spese.

Così deciso in Roma, il 30 marzo 2011.

Depositato in Cancelleria il 10 maggio 2011

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA