Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10302 del 03/05/2013


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Civile Sent. Sez. U Num. 10302 Anno 2013
Presidente: RORDORF RENATO
Relatore: AMATUCCI ALFONSO

SENTENZA

sul ricorso 27923-2011 proposto da:
BASF SE, in persona dei legali rappresentanti protempore, elettivamente domiciliata in ROMA, LUNGOTEVERE
MICHELANGELO 9, presso lo studio dell’avvocato BIAMONTI
LUIGI, che la rappresenta e difende unitamente
all’avvocato RICCARDO LUZZATTO, per procura speciale n.
2240/2011 del 27/10/2011, in atti;

Data pubblicazione: 03/05/2013

- ricorrente –

ASJA AMBIENTE ITALIA S.P.A., in persona del Presidente
pro-tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA
PIEMONTE 39, presso lo studio degli avvocati
GIOVANNETTI ALESSANDRA, ROSSOMANDO MATTEO, che la

controricorso e ricorso incidentale;
– controricorrente e ricorrente incidentale –

avverso la sentenza n. 575/2011 della CORTE D’APPELLO
di TORINO, depositata il 20/04/2011;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 09/04/2013 dal Consigliere Dott. ALFONSO
AMATUCCI;
uditi gli

avvocati Luigi B4IAMONTI,

Alessandra

GIOVANNETTI;
udito il P.M. in persona dell’Avvocato Generale Dott.
UMBERTO APICE, che ha concluso per l’inammissibilità
del ricorso.

rappresentano e difendono, per delega in calce al

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1.-

Con sentenza del 5.12.2008 il Tribunale di Torino declinò la

giurisdizione, ritenendo che essa spettasse al giudice tedesco, in ordine
alla domanda risarcitoria proposta con atto di citazione notificato il
30.8.2007 da Asja Ambiente Italia s.p.a. nei confronti di Basf SE, con sede
in Ludwigshafen am Rhein (Repubblica Federale Tedesca), per avere la
società convenuta, in violazione dei principi di correttezza professionale e

alla lituana società Achema un proprio progetto di riduzione delle emissioni
inquinanti, per la congiunta predisposizione del quale era stata contattata
dalla società attrice.
La Corte d’appello di Torino, decidendo sull’appello della società Asja
Ambiente con sentenza n. 575 del 26.4.2011, ha invece dichiarato la
giurisdizione del giudice italiano, rimettendo le parti innanzi al tribunale ai
sensi dell’art. 353 cod. proc. civ. e compensando integralmente le spese
del grado.
2.- Avverso detta sentenza ricorre per cassazione Basf SE, articolando
tre motivi illustrati anche da memoria con i quali chiede che sia dichiarato
il difetto di giurisdizione del giudice italiano.
Resiste con controricorso la società Asja Ambiente Italia, che propone
ricorso incidentale col quale si duole che la Corte d’appello non abbia
regolato, compensandole, anche le spese del primo grado, che essa aveva
intanto corrisposto (€ 34.817,26).
3.- Con ordinanza emessa all’udienza del 3.4.2012, già fissata per la
discussione, la Corte ha disposto il rinvio a nuovo ruolo invitando le parti
ed il

P.M.,

ai sensi dell’art. 384, terzo comma, c.p.c., a prendere

eventualmente posizione, con memoria, sulla questione rilevata d’ufficio
relativa alla inammissibilità (ex art. 360, terzo comma, c.p.c.) del ricorso
avverso una sentenza che, per aver affermato la giurisdizione del giudice
italiano negata dal tribunale, non ha definito neppure parzialmente il
giudizio.
Entrambe le parti hanno depositato memoria illustrativa.

MOTIVI DELLA DECISIONE
1.

Il ricorso principale è inammissibile ai sensi dell’art. 360, terzo

comma, cod. proc. civ. (nel testo introdotto dall’art. 2 del d. Igs. 2
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delle disposizioni a tutela dei segreti industriali, presentato direttamente

febbraio 2006, n. 40), essendo stato proposto avverso una sentenza che,
per aver affermato la giurisdizione del giudice italiano negata dal tribunale,
non ha definito neppure parzialmente il giudizio.
Con sentenza n. 23891/2010 queste Sezioni unite, in linea coi principi
già enunciati con sentenza n. 5456/2009, hanno chiarito che la novella – in
attuazione della delega di cui alla I. 14 maggio 2005, n. 80 e in funzione
deflattiva dei ricorsi immediati in cassazione – ha apportato modifiche

eliminata l’immediata e autonoma impugnabilità con ricorso per
cassazione delle sentenze “che decidono di questioni insorte senza
definire, neppure parzialmente, il giudizio”, rendendo tali sentenze
impugnabili, senza necessità di riserva, solo “allorché sia impugnata la
sentenza che definisce, anche parzialmente il giudizio”.
Si tratta di un elemento di razionalizzazione e semplificazione del
sistema che si iscrive nella finalità di evitare il proliferare di subprocedimenti. Coerente con l’introduzione di detta norma è la modifica
apportata al successivo art. 361 c.p.c. che – tra le sentenze per le quali è
prevista la riserva facoltativa di ricorso (e quindi la ricorribilità immediata)
– esclude quelle non definitive di cui all’art. 279, n. 4, cod. proc. civ.
Conseguentemente il rimedio impugnatorio della sentenza, pronunciata
in grado di appello o in unico grado, con la quale il giudice afferma la
propria giurisdizione senza definire neppure parzialmente il giudizio, non è
quello del ricorso immediato per cassazione, il quale ove proposto deve
essere dichiarato inammissibile, ma è quello generale risultante dal
combinato disposto degli artt. 360, comma 3, e 361, comma 1, c.p.c.
L’interesse al giudizio di impugnazione in relazione a tale sentenza è
salvaguardato dall’applicabilità del secondo periodo del terzo comma
dell’art. 360 c.p.c., il quale prevede che avverso le sentenze che
definiscono il giudizio e non sono impugnabili con ricorso immediato per
cassazione, il ricorso può essere successivamente proposto, senza
necessità di riserva, allorché sia impugnata la sentenza che definisce
anche parzialmente il giudizio.
Va segnalato che questa Corte, in applicazione dell’art. 360 c.p.c.
comma 3, ha avuto modo di precisare che la sentenza che statuisca solo
sulla giurisdizione, affermandola, non è immediatamente ricorribile per

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all’art. 360 c.p.c. inserendo in tale articolo il comma 3, con il quale è stata

cassazione dalla parte soccombente sul punto; lo diventa solo a seguito di
altra sentenza che definisca, almeno parzialmente, il giudizio e che sia
oggetto di impugnazione dalla parte soccombente. Ciò comporta che, nel
caso in cui la parte soccombente sulla giurisdizione sia diversa da quella
soccombente sul merito, la statuizione affermativa della giurisdizione è
veicolata davanti alla Corte dalla presenza di due ricorsi: il primo è quello
della parte soccombente nel merito che permette alla parte vittoriosa nel

incidentale la predetta questione pregiudiziale (così la citata n.
5456/2009).
Il principio è stato ribadito da Sez. un. nn. 2575/2012, 9588/2012 e
299/2013 (in riferimento alle sentenze emesse dai giudici speciali) ed allo
stesso è stata data da ultimo continuità con sentenze nn. 1717/2013,
1718/2013 e 3268/2013 – pronunciate in casi strutturalmente identici con le quali s’è specificamente affermato che l’inammissibilità del ricorso
per cassazione avverso le sentenze che non definiscono neppure
parzialmente il giudizio di merito concerne anche le decisioni sulla
giurisdizione del giudice italiano rispetto al giudice straniero, non
sussistendo nel diritto internazionale privato norme ostative
all’applicazione del terzo comma dell’art. 360 cod. proc. civ., come
sostituito dall’art. 2 del d.lgs. n. 40 del 2006, e sussistendo invece, anche
in tale ambito, le esigenze di collegamento tra impugnazione per
cassazione e interesse sul merito della controversia, sottese alla previsione
d’inammissibilità.
2.- Col ricorso incidentale la società Asja Ambiente Italia s.p.a. si duole
che la Corte d’appello, che ha compensato le spese del secondo grado,
non abbia provveduto anche su quelle del primo grado, come avrebbe
dovuto; sostiene, in particolare, che avrebbe dovuto compensarle,
condannando la controparte convenuta a rimborsare quanto versato da
Asja per la condanna a tale titolo pronunciata dal Tribunale (C 34.817,26
oltre a rimborso forfetario, Iva e Cpa).
2.1.- Benché costituisca orientamento consolidato quello secondo il
quale, agli effetti del regolamento delle spese processuali, l’art. 91 cod.
proc. civ. non richiede una decisione che attenga al merito, bensì una
pronuncia che chiuda il processo davanti al giudice adito, tale dovendosi

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merito, ma soccombente sulla giurisdizione, di proporre con proprio ricorso

considerare anche la pronuncia con cui il giudice d’appello rimette le parti
davanti al primo giudice per ragioni di giurisdizione ai sensi dell’art. 353
cod. proc. civ. (Cass., Sez. un., nn. 9594/1994 e 583/1999, cui adde
Cass., sez. III, n. 5119/2004), tuttavia le stesse ragioni sopra illustrate
impongono la declaratoria di inammissibilità anche del ricorso incidentale.
La decisione sul punto dovrà dunque essere adottata dal giudice del
merito in sede di regolamento delle spese.

ragione della reciproca soccombenza.

P.Q.M.
LA CORTE DI CASSAZIONE, A SEZIONI UNITE,
pronunciando sui ricorsi riuniti, li dichiara inammissibili e compensa le
spese del giudizio di cassazione.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio delle Sezioni unite civili,
il giorno 9 aprile 2013.

3.- Quelle del giudizio di cassazione possono essere compensate in

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