Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10301 del 29/04/2010

Cassazione civile sez. I, 29/04/2010, (ud. 18/03/2010, dep. 29/04/2010), n.10301

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PROTO Vincenzo – rel. Presidente –

Dott. SALVAGO Salvatore – Consigliere –

Dott. DI PALMA Salvatore – Consigliere –

Dott. MACIOCE Luigi – Consigliere –

Dott. GIANCOLA Maria Cristina – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

O.S. (c.f. (OMISSIS)), in proprio e nella qualità

di legale rappresentante della ROADIE MUSIC SERVICE S.N.C. (C.F./P.I.

(OMISSIS)), elettivamente domiciliato in ROMA, VIA OVIDIO 32,

presso gli avvocati D’ALESSIO ANTONIO, VIGLIONE GIANCARLO

rappresentato e difeso dagli avvocati VISCARDI ALFONSO, PONTRANDOLFI

STEFANIA, giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro tempore,

domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA

GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;

– controricorrente –

avverso il decreto della CORTE D’APPELLO di NAPOLI, depositato il

07/05/2007;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

18/03/2010 dal Presidente Dott. VINCENZO PROTO;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

ABBRITTI Pietro, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso depositato in data 22 novembre 2006 presso la Corte di appello di Napoli, notificato il 29 gennaio successivo, il sig. O.S., in proprio e quale legale rappresentante p.t. della s.n.c. Roadie Music Service, espose che:

– con atto notificato in data 28 marzo 1998 la società di cui egli era l.r. era stata convenuta in giudizio davanti al Tribunale di Salerno (insieme con altri soggetti) dai sig.ri L.M. e F.C. per ottenere il risarcimento dei danni da essi subiti per effetto di un incidente stradale verificatosi nel luglio 1997, viaggiando, trasportati su un’auto di proprietà della Laika Viaggi, condotta da persona assicurata con la Toro Assicurazioni, detenuta, in virtù di contratto di noleggio, dalla Roadie;

– il giudizio, conclusosi con sentenza 20 luglio 2005-25 gennaio 2006, si era protratto ogni ragionevole termine in violazione della convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (art. 6).

Concluse chiedendo la condanna del Ministero della giustizia al risarcimento dei danni subiti sia in proprio, sia dalla società;

danni costituiti dal pagamento della parcella al difensore, contattato per conoscere il motivo della eccessiva durata del giudizio, oltre che dal percorso della Giustizia, e quantificati in Euro 15.000,00 o nella somma ritenuta di giustizia.

Il Ministero, costituitosi, contestò la fondatezza della pretesa.

La Corte d’appello rigettò la domanda, considerando – quanto alla richiesta avanzata dall’ O. in proprio – che l’eventuale disagio psichico patito indirettamente dal l.r., non assumeva rilievo nella fattispecie, trattandosi di soggetto diverso dalla società, la sola legittimata, quale centro autonomo di imputazione di diritti ed obblighi, e parte nel giudizio presupposto, a far valere la pretesa risarcitoria; e, – quanto alla domanda proposta dalla società convenuta – che la durata non eccessiva del giudizio e la natura della controversia (non incidendo sulla immagine esteriore della società o sulla sua reputazione o la relativa identità) erano tali da escludere il danno lamentato.

Con ricorso ritualmente notificato al Ministero della giustizia l’ O. in proprio e nella qualità ha proposto ricorso per cassazione in base a due motivi, cui resiste con controricorso l’Amministrazione intimata.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Col primo motivo i ricorrenti deducono violazione della L. n. 89 del 2001, art. 2, dell’art. 2291 c.c. e dell’art. 6 conv. per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, avendo la decisione impugnata erroneamente limitato il diritto all’equa riparazione alle sole parti processuali. Secondo i ricorrenti, tale diritto spetterebbe, infatti, a chiunque possa subire danno dalla eccessiva durata del processo e quindi (come nella specie) anche al socio illimitatamente responsabile che sia stato coinvolto in tale posizione nelle vicissitudini della società convenuta.

La censura non ha fondamento.

Secondo l’orientamento di questa Corte – correttamente ripreso dal decreto impugnato – il diritto alla trattazione delle cause entro un termine ragionevole è riconosciuto dall’art. 6, paragrafo 1 della convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, specificatamente richiamato dalla L. n. 89 del 2001, art. 2, soltanto con riferimento alle cause proprie e quindi esclusivamente in favore delle parti della causa nel cui ambito si assume avvenuta la violazione, e non anche di soggetti che siano ad essa rimasti estranei, essendo irrilevante ai fini della legittimazione che questi ultimi possano aver patito indirettamente danni dal protrarsi del processo (Cass. 17111/2005; 7141/2006;

16440/2006). Si è stabilito, in particolare, che il socio di società di capitali la quale (soltanto) sia stata parte del processo prolungatasi oltre il termine ragionevole non è processualmente legittimato ad azionare il rimedio offerto dalla citata normativa (17111/05 cit.); e lo stesso indirizzo è stato seguito con specifico riferimento alla società di persone, la sola ritenuta legittimata a far valere la pretesa risarcitoria dipendente dalla violazione del termine di durata ragionevole del processo di cui essa sia stata parte (3118/05 cit.). In ogni caso, ciò che rileva – come è stato precisato ulteriormente in una fattispecie in cui si era determinata una scissione tra parte formale e parte sostanziale – è che un determinato soggetto abbia subito un danno in conseguenza dell’eccessiva durata del processo e che egli sia il destinatario degli effetti della sentenza (Cass. 26931/06).

2. Col secondo motivo si denuncia la violazione della L. n. 89 del 2001, art. 2, dell’art. 6 conv. per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali e degli artt. 2056 e 2059 c.c., nonchè difetto e contraddittoria motivazione. Secondo i ricorrenti, la Corte di appello ha escluso nella fattispecie il danno non patrimoniale, avendo, per un verso, erroneamente ritenuto che il pregiudizio configurabile nei confronti degli enti collettivi sia limitato alla sola compromissione di quei diritti immateriali della personalità compatibili con l’assenza di fisicità; per altro verso, ingiustificatamente negato la durata eccessiva della vertenza, pur essendosi il giudizio pacificamente protratto per oltre otto anni nella sola prima fase.

2.1. Il motivo è fondato sotto entrambi i profili.

2.2. Nell’ordine logico deve essere esaminato preliminarmente quest’ultimo profilo e la censura è condivisibile sulla base delle seguenti considerazioni. La Corte d’appello ha esposto, in punto di fatto, che il giudizio presupposto è stato proposto con atto di citazione del 28 marzo 1998 e si è concluso con sentenza pubblicata nel gennaio 2006. Ha poi riferito che, secondo l’Amministrazione convenuta, non poteva essere imputata all’apparato giustizia l’intera durata del processo. Ha quindi concluso per la durata non eccessiva del giudizio.

La valutazione della Corte in ordine alla non eccessività della durata appare, tuttavìa, del tutto apodittica perchè non trova giustificazione nelle risultanze riportate nella premessa fattuale dalla stessa Corte (risultanze non specificatamente contrastate anche in questa sede, dall’Amministrazione), nè in argomentazioni (anche implicite) poste a supporto del decisum. Deve, conclusivamente, ritenersi quindi appurato, alla stregua delle indicazioni riportate dallo stesso giudice a quo ed anche dalle parti, che è stato superato il termine ragionevole di durata del giudizio di primo grado (che, come è noto, è normalmente di tre anni, secondo il parametro giurisprudenziale).

2.3. Verificata la durata irragionevole del giudizio de quo, va esaminato il primo profilo dello stesso motivo, con cui si pone in discussione la natura del danno configurabile a carico di soggetti collettivi in materia di equa riparazione.

Anche questa censura è fondata. Secondo la più recente giurisprudenza, infatti, alla stregua dell’indirizzo affermatosi in sede CEDU, anche per le persone giuridiche e in generale per i soggetti collettivi il danno non patrimoniale, inteso come danno morale soggettivo, deve ritenersi – non diversamente da quanto avviene per le persone fisiche – conseguenza normale ancorchè non automatica e necessaria della violazione del diritto alla ragionevole durata del processo a causa dei disagi e dei turbamenti di carattere psicologico che la lesione di tale diritto solitamente provoca alle persone preposte alla gestione dell’ente o ai suoi membri: sicchè, pur dovendosi escludere la configurabilità di un danno non patrimoniale in re ipsa, una volta accertata e determinata l’entità della violazione relativa alla durata ragionevole del processo, il giudice deve ritenere tale danno esistente, sempre che non risulti la sussistenza nel caso concreto di circostanze particolari che facciano positivamente escludere che un danno sia stato subito dall’ente ricorrente (Cass. 13163/04; 8604/07; 2246/07).

3. Sulla base delle considerazioni svolte deve essere rigettato il primo motivo ed accolto invece, il secondo.

Il provvedimento impugnato va conseguentemente cassato relativamente alle censure accolte. E’ possibile decidere la causa nel merito in. quanto, fissato l’intero arco temporale del processo dal 28 marzo 1998 al 25 gennaio 2006, il quantum spettante alla società ricorrente può essere equitativamente determinato, alla stregua dell’indirizzo da tempo stabilito da questa Corte, complessivamente in Euro 4.050,00 (di cui Euro 750,00 per i primi tre anni, Euro 1000,00 per quello successivo e Euro 800,00 per il 2006).

In base al principio della soccombenza le spese del giudizio di merito e del giudizio di legittimità (limitatamente a quest’ultimo compensate per la metà, in relazione all’accoglimento solo parziale della domanda) devono essere poste (per la parte non compensata) a carico della resistente, e sono liquidate (nella loro interezza) come in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il primo motivo del ricorso ed accoglie il secondo.

Cassa il decreto impugnato in relazione alle censure accolte.

Decidendo nel merito liquida a titolo di danno non patrimoniale a favore della società ricorrente Euro 4.050,00 con gli interessi dalla domanda. Compensa per la metà le spese del giudizio di legittimità, e pone l’altra meta nonchè le spese della fase pregressa a carico dell’Amministrazione intimata; spese che liquida (nella loro interezza) per il giudizio di merito in Euro 450,00 per onorari, Euro 370,00 per diritti ed Euro 50,00 per esborsi; e, per il giudizio di legittimità, in Euro 700,00 a titolo di onorari ed Euro 100,00 per esborsi, oltre alle spese generali ed agli accessori di legge per ciascuna fase.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima civile della Corte di Cassazione, il 18 marzo 2010.

Depositato in Cancelleria il 29 aprile 2010

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