Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10301 del 26/04/2017


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Cassazione civile, sez. II, 26/04/2017, (ud. 10/03/2017, dep.26/04/2017), n. 10301

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MAZZACANE Vincenzo – Presidente –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –

Dott. ORICCHIO Antonio – rel. Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 11527-2013 proposto da:

T.V. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE

DELLE MILIZIE 38, presso lo studio dell’avvocato MASSIMO BOGGIA,

rappresentato e difeso dall’avvocato NICOLA MAZZIA;

– ricorrente –

contro

COMUNE DI TARANTO in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA ARBIB PASCUCCI N. 64, presso lo studio

dell’avvocato TIZIANA ULERI, rappresentato e difeso dall’avvocato

ARNALDO SALA;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 133/2012 della CORTE D’APPELLO DI LECCE

sezione distaccata di TARANTO, depositata il 29/02/2012;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

10/03/2017 dal Consigliere Dott. ORICCHIO ANTONIO;

Fatto

RILEVATO IN FATTO

che:

è stata impugnata la sentenza n. 133/2012 della Corte di

Appello di Lecce – Sezione Distaccata di Taranto con ricorso fondato su

cinque ordini di motivi e resistito con controricorso della parte

intimata;

il ricorso viene deciso ai sensi dell’art. 375 c.p.c.,

u.c., con ordinanza in camera di consiglio non essendo stata rilevata

la particolare rilevanza delle questioni di diritto in ordine alle quali

la Corte deve pronunciare.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che:

1. – Con apposita nota depositata in cancelleria in data 2 marzo 2017 è stata trasmessa la rinuncia al ricorso ex art. 390 c.p.c., unitamente “alla relata di notifica sottoscritta digitalmente (ed alla) ricevuta di accettazione”.

2. – Va pertanto dichiarata l’estinzione del giudizio per intervenuta rinuncia al ricorso.

3. – Le spese del giudizio, in virtù della sua soccombenza

virtuale, vanno addebitate al ricorrente e determinate così’ come in

dispositivo.

4. – Non sussistono, atteso il carattere della pronuncia, gli

estremi per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo

a titolo di contributo del D.P.R. n. 115 del 2002, ex art. 13.

PQM

La Corte dichiara l’estinzione del giudizio per intervenuta

rinuncia al ricorso e condanna il ricorrente al pagamento in favore del

controricorrente delle spese del giudizio, determinate in Euro 3.200,00,

di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali nella misura del

15% ed accessori come per legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Seconda Sezione Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 10 marzo 2017.

Depositato in Cancelleria il 26 aprile 2017

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