Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10301 del 13/05/2014


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 10301 Anno 2014
Presidente: MAMMONE GIOVANNI
Relatore: TRICOMI IRENE

ORDINANZA
sul ricorso 25791-2012 proposto da:
VECCHIARELLI MARA VCCMRA47S67H501E, GARBETTA RICCARDO
GRBRCR41M09H501K, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA AUGUSTO
BEVIGNANI 9, presso lo studio dell’avvocato FUCCI CESARE, che li rappresenta e
difende, giuste procure speciali in calce al ricorso;

– ricorrenti contro
INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE 80078750587
in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato
in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l’AVVOCATURA CENTRALE
DELL’ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli avvocati ELISABETTA LANZETTA,
LUCIA POLICASTRO, giusta procura a margine del controricorso;

– controricorrente –

Data pubblicazione: 13/05/2014

avverso la sentenza n. 2609/2012 della CORTE D’APPELLO di ROMA del 9.3.2012,
depositata il 14/05/2012;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio dell’1/04/2014 dal
Consigliere Relatore Dott. IRENE TRICOMI;
udito per i ricorrenti l’Avvocato Cesare Fucci che deposita atti di rinuncia;
udito per il controricorrente l’Avvocato Cherubina Ciriello (per delega avv. Elisabetta

Lanzetta) che dichiara di non aver avuto notifica degli atti di rinuncia.

Ci 2

FATTO E DIRITTO
É stata depositata relazione che esponeva quanto segue.
«La Corte d’Appello di Roma, con la sentenza n. 2609/2012, rigettava l’appello
proposto da Vecchiarelli Maria e Garbetta Riccardo nei confronti dell’ INPS, avverso la
sentenza del Tribunale di Roma emessa inter partes.
Il Tribunale aveva parzialmente accolta la domanda dei ricorrenti volta ad
ottenere l’inclusione, nel fondo integrativo interno, di alcuni emolumenti goduti in
maniera fissa e continuativa, escludendo l’indennità di funzione ex lege n. 88 del 1989,
loro corrisposta in epoca anteriore alla soppressione del Fondo, avvenuta il 10 ottobre
1999. Su tale punto chiedevano la riforma della sentenza di primo grado.
La Corte d’Appello rigettava l’impugnazione in quanto, come eccepito
dall’INPS, nelle conclusioni del ricorso depositato in primo grado i ricorrenti non
avevano chiesto la suddetta inclusione dell’indennità di funzione, e non avevano
allegato e provato la percezione di tale indennità in epoca anteriore alla soppressione del
Fondo. Per cui, la relativa domanda risultava proposta per la prima volta in appello.
Per la cassazione della sentenza resa dalla Corte d’Appello ricorrono
Vecchiarelli Maria e Garbetta Riccardo prospettando la violazione e falsa applicazione
di legge (artt. 360, n. 3 e 5, cpc), in relazione all’esserito mancato godimento, in attività
di servizio, della indennità di funzione ex lege n. 88/89 in epoca anteriore alla
abolizione del Fondo ed alla asserita mancanza di prova documentale.
Assumono i ricorrenti di avere effettivamente percepito, quando erano in attività
di servizio, l’indennità ex lege n. 88/89 e la percezione di detta indennità era stata
provata sia pure in secondo grado, mediante la produzione del cedolino dello stipendio
del mese di settembre 1999. Pertanto, tale indennità andava riconosciuta giusta la
sentenza n. 7154 del 2010 della Corte di cassazione.
Resiste l’INPS con controricorso.
Il ricorso appare manifestamente inammissibile.
Ed infatti, la sentenza della Corte d’Appello rigettava l’impugnazione in quanto,
con le domande introduttive dei giudizi di primo grado, i ricorrenti non avevano chiesto
l’inclusione dell’indennità di funzione ex lege 88/89, art. 15, né offerto prova in merito.
Sul punto, e cioè sulla tardività della domanda proposta per la prima volta in
appello, l’odierno ricorso non offre argomenti di censura, né può ritenersi sufficiente a
incrinare la statuizione della Corte d’Appello l’affermazione, peraltro generica, e che
non soddisfa il requisito di autosufficienza del ricorso, inserita nel “Fatto” del ricorso,
che i due odierni ricorrenti chiedevano al Tribunale il riconoscimento delle indennità
fisse e continuative ex art. 5 del regolamento del Fondo interno del personale INPS,
atteso che, comunque, il giudice di primo grado, in mancanza di prova sulla percezione
dell’indennità in questione, come riconosciuto anche nel presente ricorso, affermandosi
l’intervenuta produzione in appello del cedolino, non avrebbe potuto estendere anche a
tale indennità il proprio vaglio.
Peraltro, la Corte d’Appello, come ribadito dall’INPS nel controricorso,
chiarisce che la domanda proposta dal Garbetta (analoghe considerazioni potevano
ripetersi con riferimento al ricorso di primo grado proposto da Vecchiarelli Maria)
dinanzi al Tribunale, veniva precisata con riguardo alle specifiche voci: assegno di
garanzia, indennità di Ente, indennità ex art. 17 di responsabile di team, indennità
specifica di responsabile di team, indennità di integratore di processo. Nelle
conclusioni, quindi, veniva chiesto: «accertare e dichiarare il diritto del ricorrente al
ricalcolo della buonuscita e del trattamento del Fondo integrativo interno con
l’inclusione negli stessi delle indennità illustrate in fatto», tra le quali non figurava
l’indennità di funzione ex art. 15 legge 88/89.
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Il Presidente

Pertanto, in ragione della ratio decidendi della sentenza d’appello che, ancor
prima di esaminare il merito, rileva la tardività della domanda proposta per la prima
volta in appello, non possono trovare applicazione i principi enunciati dalla
giurisprudenza di legittimità, invocati con l’odierno motivo di ricorso per cassazione».
Successivamente al deposito della relazione, è intervenuta rinuncia alla
prosecuzione del giudizio da parte dei ricorrenti.
Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile per sopravvenuta
carenza di interesse alla decisione.
Le spese di giudizio sono compensate tra le parti.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Compensa tra le parti le spese di
giudizio.
Così deciso in Roma, il 10 aprile 2014

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