Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10301 del 10/05/2011

Cassazione civile sez. VI, 10/05/2011, (ud. 30/03/2011, dep. 10/05/2011), n.10301

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BATTIMIELLO Bruno – Presidente –

Dott. LA TERZA Maura – Consigliere –

Dott. BANDINI Gianfranco – Consigliere –

Dott. ZAPPIA Pietro – rel. Consigliere –

Dott. MELIADO’ Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 7172-2010 proposto da:

POSTE ITALIANE SPA – (OMISSIS), in persona del Presidente del

Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, LUNGOTEVERE MICHELANGELO 9, presso

lo studio TRIFIRO’ & PARTNERS, rappresentata e difesa

dall’avv.

TRIFIRO’ SALVATORE, giusta delega a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

B.P., elettivamente domiciliata in ROMA, presso la CORTE DI

CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’Avvocato ZIANI GIANFRANCO,

giusta procura speciale a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 172/2008 della CORTE D’APPELLO di TRIESTE del

18/12/08, depositata il 09/09/2009;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

30/03/2011 dal Consigliere Relatore Dott. PIETRO ZAPPIA;

è presente il Procuratore Generale in persona del Dott. ELISABETTA

CESQUI.

Fatto

IN FATTO ED IN DIRITTO

Con ricorso al Tribunale, giudice del lavoro, di Trieste, depositato il 23.7.2003, B.P., assunta con contratto a tempo determinato dalla società Poste Italiane s.p.a. dal 16.2.1998 al 30.4.1998 (successivamente prorogato per 30 giorni) e dal 2.11.1998 al 31.1.1999 (successivamente prorogato sino al 2.5.1999) per “esigenze eccezionali conseguenti alla fase di ristrutturazione e rimodulazione degli assetti occupazionali in corso, in ragione della graduale introduzione di nuovi processi produttivi, di sperimentazione di nuovi servizi ed in attesa dell’attuazione del progressivo e completo equilibrio sul territorio delle risorse umane”, rilevava la illegittimità dell’apposizione del termine ai contratti in questione di talchè, essendo stata l’assunzione illegittima, i contratti si erano convertiti in contratto a tempo indeterminato. Chiedeva pertanto che, previa dichiarazione di illegittimità del termine apposto aT predetti rapporti di lavoro, fosse dichiarata l’avvenuta trasformazione degli stessi in contratto a tempo indeterminato, con condanna della società al risarcimento del danno.

Il Tribunale adito accoglieva la domanda e, ritenuta la nullità del termine apposto al contratto stipulato il 16.2.1998, dichiarava che da tale data era intercorso tra le parti un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.

Avverso tale sentenza proponeva appello la società Poste Italiane s.p.a. lamentandone la erroneità sotto diversi profili e chiedendo il rigetto delle domande proposte con il ricorso introduttivo.

La Corte di Appello di Trieste, con sentenza in data 18.12.2008/9.9.2009, rigettava il gravame.

Avverso questa sentenza propone ricorso per cassazione la società Poste italiane s.p.a. con tre motivi di impugnazione.

Resiste con controricorso la lavoratrice intimata.

Entrambe le parti hanno depositato memoria ex art. 380 bis c.p.c., comma 2.

Col primo motivo di ricorso la società ricorrente lamenta violazione e falsa applicazione dell’art. 1372 c.c.; art. 360 c.p.c., n. 3.

Rileva in particolare che erroneamente, la Corte territoriale aveva rigettato, con motivazione comunque insufficiente, l’eccezione di scioglimento del rapporto per effetto di mutuo consenso espresso dalle parti per facta concludentia. Ciò in quanto la inerzia del lavoratore protrattasi per un cospicuo lasso di tempo dopo la scadenza del termine illegittimamente apposto al contratto, costituisce implicita manifestazione di consenso alla risoluzione del rapporto di lavoro.

Col secondo motivo di ricorso la ricorrente lamenta violazione e falsa applicazione della L. 26 febbraio 1987, n. 56, art. 23 e dell’art. 1362 e segg. c.c. in relazione all’art. 8 CCNL 26.11.1994, integrato dall’accordo 25.9.1997 (art. 360 c.p.c., n. 3).

Rileva in particolare che, facendo corretta applicazione dei criteri ermeneutici di cui all’art. 1362 e segg. c.c., e, in particolare, ricercando la volontà comune delle parti nello stipulare l’integrazione all’art. 8 CCNL 1994, deve concludersi che gli accordi collettivi non fissano alcun limite temporale alla stipula dei contratti a termine. Se, invero, la volontà delle parti fosse stata quella di limitare in un illogicamente ristretto arco di tempo la possibilità di assumere a temine in una situazione così particolarmente complessa, risulterebbero oggettivamente illogiche ed incomprensibili le ragioni per le quali le organizzazioni sindacali avrebbero successivamente consentito la stipulazione di numerosi contratti a termine ed addirittura consentito l’inserimento nel contratto collettivo del 2001 dei presupposti di fatto presenti nell’accordo 25.9.1997.

Col terzo motivo di ricorso la ricorrente lamenta violazione e falsa applicazione della L. 28 febbraio 1987, n. 56, art. 23 dell’art. 8 del CCNL 26.11.1994, nonchè dell’accordo sindacale 25.9.1997, in connessione con gli artt. 115 e 116 c.p.c. e con l’art. 2697 c.c. (art. 360 c.p.c., n. 3).

Ed invero la Corte territoriale, dopo aver riconosciuto che il contratto a termine per cui è causa era stato stipulato con riferimento alla previsione dell’art. 8 del CCNL 1994, integrato dall’accordo collettivo 25.9.1997, aveva ritenuto l’illegittimità del contratto in questione sotto il profilo che lo stesso non conteneva alcuna concreta indicazione delle ragioni di stipulazione del termine, sottese alla previsione, astratta e programmatica, dell’accordo collettivo; in tal modo incorrendo in un evidente vizio di violazione e falsa applicazione della normativa legale (L. n. 56 del 1997, art. 23), avuto riguardo alla pienezza della delega conferita dalla L. n. 56 del 197 e della autonomia delle parti sociali in ordine alla individuazione di ipotesi ulteriori rispetto a quelle legislativamente previste, ed alla conseguente insindacabilità nel merito di tali ipotesi.

Il Consigliere relatore ha depositato relazione ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., che è stata comunicata al Procuratore Generale e notificata ai difensori costituiti.

Il ricorso è infondato.

Devesi in proposito evidenziare che la resistente B.P. risulta assunta dalla società Poste Italiane s.p.a. con contratti a tempo determinato dal 16.2.1998 al 30.4.1998 (successivamente prorogato per 30 giorni) e dal 2.11.1998 al 31.1.1999 (successivamente prorogato sino al 2.5.1999).

Posto ciò rileva il Collegio che dalla sentenza pronunciata in grado di appello dalla Corte di Appello di Trieste emerge che la società Poste Italiane s.p.a. non ha, nel proposto gravame, censurato il capo della sentenza di primo grado concernente la validità della proroga del primo rapporto di lavoro (dal 16.2.1998 al 30.4.1998), avendo rilevato solo la illegittimità della proroga dal secondo rapporto (dal 2.11.1998 al 31.1.1999).

Nè, rileva il Collegio, siffatto capo della sentenza risulta oggetto del presente ricorso per cassazione.

Da ciò consegue che in ordine alla illegittimità della proroga del primo contratto si è formata la cosa giudicata, e pertanto il capo della sentenza concernente la sussistenza di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato con decorrenza dalla data (16.2.1998) di stipulazione del contratto successivamente prorogato deve ritenersi passato in giudicato.

Avuto riguardo quindi all’esistenza del predetto giudicato interno, rilevabile anche d’ufficio, concernente una questione suscettibile di autonoma e specifica decisione, e considerato il contenuto assorbente di tale rilievo, il ricorso proposto dalla società Poste Italiane s.p.a. non può trovare accoglimento.

Nessuna statuizione va adottata sulle spese non risultando la prova del perfezionamento della notifica del controricorso, effettuata a mezzo del servizio postale, e segnatamente della consegna del plico raccomandato al destinatario.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; nulla per le spese.

Così deciso in Roma, il 30 marzo 2011.

Depositato in Cancelleria il 10 maggio 2011

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