Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10300 del 29/05/2020

Cassazione civile sez. I, 29/05/2020, (ud. 06/02/2020, dep. 29/05/2020), n.10300

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GENOVESE Francesco A. – Presidente –

Dott. MARULLI Marco – rel. Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. FALABELLA Massimo – Consigliere –

Dott. FIDANZIA Andrea – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 29071/2016 proposto da:

C.G.F., elettivamente domiciliato in Roma, presso

lo studio dell’avvocato Bruno Nicola Sassani, che lo rappresenta e

difende unitamente all’avvocato Cesare Galli, giusta procura a

margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

Unipolsai Assicurazioni S.p.a., in persona del legale rappresentante

pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, presso lo studio

dell’avvocato Francesco Baldi, che la rappresenta e difende

unitamente all’avvocato Andrea Cesare, giusta procura in calce al

controricorso;

e contro

Vicenza Holding S.p.a., in persona del legale rappresentante pro

tempore, domiciliata in Roma, presso la cancelleria della Corte di

Cassazione, rappresentata e difesa dall’avvocato Roberto Longanesi

Cattani, giusta procura in calce al controricorso;

e contro

M.A., elettivamente domiciliata in Roma, presso lo

studio dell’avvocato Mario Libertini, che la rappresenta e difende

unitamente agli avvocati Antonio Sartori e Andrea, Pasqualin, giusta

procura in calce al controricorso e ricorso incidentale;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

C.G.F., elettivamente domiciliato in Roma, presso

lo studio dell’avvocato Bruno Nicola Sassani, che lo rappresenta e

difende unitamente all’avvocato Cesare Galli, giusta procura a

margine del ricorso;

– controricorrente al ricorso incidentale –

avverso la sentenza 1743/2016 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA,

depositata il 28/07/2016

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

06/02/2020 dal Cons. Dott. Marco Marulli;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CAPASSO Lucio, che ha concluso per il rigetto;

uditi, per il ricorrente, gli Avvocati Sassani e Galli che hanno

chiesto l’accoglimento;

udito, per la controricorrente Unipolsai, l’Avvocato Baldi che si

riporta;

udito, per la controricorrente Vicenza Holding, l’Avvocato Giovanni

Quarta, con delega scritta, che si riporta;

uditi, per la controricorrente e ricorrente incidentale M., gli

Avvocati Libertini e Pasqualin che si riportano.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. C.G.F. impugna per cassazione l’epigrafata sentenza con la quale la Corte d’Appello di Venezia – Sezione specializzata in materia di impresa, accogliendo il gravame proposto da M.A., ha riformato l’impugnata decisione di primo grado che su istanza del C., all’esito del giudizio dal medesimo incardinato nei confronti di Vicenza Holding s.p.a. e nel quale erano state chiamate in giudizio a manleva, dalla convenuta, la M. e da questa a sua volta l’UnipolSai Assicurazione, aveva condannato la M. al risarcimento dei danni derivati all’attore dal plagio di un regolamento disciplinante un servizio di anticontraffazione, intitolato “Regolamento Servizio Proprietà Industriale ed Intellettuale” che la convenuta aveva adottato su indicazione della M. in occasione della manifestazione fieristica di (OMISSIS) tenutasi nel (OMISSIS).

La Corte distrettuale, riformando la decisione gravata, ha escluso la tutelabilità del diritto d’autore fatto valere dal C. sull’assunto che dalla sentenza di primo grado non era evincibile “in che cosa consista l’originalità e creatività del Regolamento in oggetto”, trattandosi a ben vedere di un testo giuridico standard di uso tecnico professionale funzionale al servizio di anticontraffazione, e che neppure nell’esame dei singoli articoli era rinvenibile tale attributo, peraltro non provato dall’attore, non emergendo, infatti, dalla lettura del documento “alcuna peculiare e “creativa” elaborazione di nozioni giuridiche, prassi del settore, esperienze del professionista, ma solo indicazioni pratiche e funzionali”.

Il mezzo con ciò proposto dal C. si vale di quattro motivi di ricorso, cui replicano tutti gli intimati con controricorso e la M. con ricorso incidentale condizionato.

Memorie di C., di Vicenza Holding e M. ex art. 378 c.p.c..

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

2.1. Con il primo motivo di ricorso il C. lamenta la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2575 c.c. e della L. 22 aprile 1941, n. 633, artt. 1 e 2, posto che la Corte d’Appello, incorrendo nella violazione delle norme richiamate in esergo – da cui il diritto vivente avrebbe tratto la massima che il carattere della creatività previsto a fondamento della tutela accordata al diritto d’autore coincide con quello dell’originalità dell’opera rispetto alle opere precedenti -, avrebbe viceversa denegato la sussistenza nella specie del carattere in questione sull’erroneo presupposto che il testo del Regolamento costituisce un “testo prettamente funzionale e finalizzato all’organizzazione di un determinato servizio”, in tal modo mostrando di concentrare “la propria attenzione sui contenuti del testo ed, anzi addirittura sull’uso di esso, piuttosto che sulla sua forma espressiva, ritenendo aprioristicamente che un opera avente una funzione tecnica non possa essere espressa creativamente nel senso voluto dalla disciplina sul diritto d’autore”.

2.2. Il motivo è inammissibile.

Assorbente in questa direzione si rivela il principio da tempo stabilmente affermato da questa Corte secondo cui “l’accertamento se l’opera dall’ingegno abbia carattere originale o, comunque, creativo, tale da meritare la protezione della legge nei confronti di altra, che si assume plagiarla, è rimesso all’incensurabile accertamento dal giudice di merito, quando sia sorretto da congrua motivazione ad esenta da errori logici a giuridici (Cass. 25 gennaio 1968 n. 202). Posto invero che, come altrettanto stabilmente si conviene, il concetto giuridico di creatività, elevato, come visto, a presupposto della tutela accordata dalla L. n. 633 del 1941, al diritto d’autore postula che l’opera dell’ingegno sia frutto di “personale e individuale espressione di un’oggettività appartenente alle categorie elencate in via esemplificativa nell’art. 1 della legge” e consiste non già nell’idea che alla base della sua realizzazione “ma dalla forma della sua espressione, ovvero dalla sua soggettività” (Cass., Sez. I, 28/11/2011, n. 25173) o, come di nuovo da ultimo ribadito in ambito Eurounitario, “che rifletta la personalità del suo autore, manifestando le scelte libere e creative di quest’ultimo” (C. Giust. 12.9.2019, C-683/17, Cofemel), questa Corte anche di recente ha ribadito il principio alla stregua del quale “la consistenza in concreto di tale autonomo apporto forma oggetto di una valutazione destinata a risolversi in un giudizio di fatto, come tale sindacabile in sede di legittimità soltanto per eventuali vizi di motivazione” (Cass., Sez. I, 13/06/2014, n. 13524).

3. Nè alla regolazione della specie in discorso alla luce del richiamato principio fa qui schermo quanto peculiarmente si obietta nel motivo in disamina, giacchè, seppur è vero, come questa Corte ha già altrove riconosciuto – così in motivazione Cass., Sez. I, 12/03/2004, n. 5089 -, che l’insindacabilità dell’apprezzamento condotto dal decidente di merito in punto di creatività non preclude la censurabilità del modo in cui detto apprezzamento viene a formarsi di guisa che è fonte di un errore di diritto, denunciabile pertanto in cassazione ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione dei criteri di giudizio che guidano l’accertamento se l’opera sia o meno provvista di carattere creativo – non è questo, tuttavia, il caso della sentenza in esame. La censura di cui essa è fatta oggetto con il motivo muove tutta dentro al solco della pretesa originalità dell’opera, sicchè essa non decampa dal quadro delle valutazioni meritali in cui, a quella fatta propria dal decidente, si opponga la propria, sollecitando, poi – e perciò inammissibilmente – questa Corte a farsi arbitro delle due, scegliendo tra esse quella che, secondo gli auspici del suo postulante, si rivela più idonea a definire il caso di specie.

Al contrario la Corte distrettuale ha inteso motivare il proprio sfavorevole apprezzamento riguardo alla tutelabilità del Regolamento di che trattasi non già limitandosi a rilevare, come asserisce il motivo, che esso costituisce un “testo prettamente funzionale e finalizzato all’organizzazione di un determinato servizio”, in tal modo legittimando la convinzione, peraltro frutto di una riproduzione solo parziale del decisum, che il decidente abbia colpevolmente concentrato la propria attenzione sul contenuto del documento piuttosto che sull’espressività di esso. Il giudizio che la Corte ha voluto esternare al riguardo è, invece, a più ampio respiro, intendendo corrobare l’iniziale affermazione con l’osservazione, assai più densamente significativa sul piano decisorio, che “tali considerazioni valgono soprattutto con riferimento alla “elaborazione delle nozioni giuridiche e delle prassi del settore e delle esperienze del professionista… per come sono state contestualizzate ed organizzate e combinate fra loro”, non emergendo dalla lettura del Regolamento alcuna peculiare e “creativa” elaborazione di nozioni giuridiche, prassi del settore, esperienze del professionista, ma solo indicazioni pratiche e funzionali”.

4. Il convincimento così espresso mostra perciò di voler valorizzare che il testo del documento, proprio perchè carente di “peculiare e creativa elaborazione”, manca esattamente di quella creatività idonea a far si che anche idee e nozioni elementari possano talora acquisire la dignità dell’opera di ingegno – che in quanto espressione della soggettività del suo autore consente di ritenerne l’opera meritevole della protezione accordata dalla legge.

Nè in questo è da vedere, come obietta, segnatamente, la memoria ricorrente la prescrizione di “qualcosa in più” di cui un testo provvisto di una portata regolamentare – come quello di che trattasi – debba fregiarsi onde poter godere della protezione autorale; piuttosto in ciò si riflette la necessità che esso sopravanzi a questo fine il confine della mera catalogazione a carattere dispositivo – del “testo giuridico standard di uso tecnico professionale”, per usare le parole della sentenza – e sia frutto, perciò, di elaborazione originale da parte del suo autore, trovando espressione il gradiente della creatività che ne assicura la tutela in rapporto alla speciale natura dell'”opera letteraria” in cui esso si compendia. Nulla in più dunque, ma solo la peculiare connotazione che la creatività deve rivestire tenuto conto dell’oggetto e dello scopo che un testo siffatto deve soddisfare per poter godere della tutela reclamata.

5. Uniformandosi in tal modo ai richiamati principi in ordine all’accertamento del carattere creativo dell’opera scrutinata, la sentenza impugnata si rende espressione di un giudizio di fatto immune dunque dal lamentato errore di diritto e si sottrae perciò all’emenda richiesta con il motivo.

6. Il secondo ed il terzo motivo di ricorso rimproverano all’impugnata decisione, rispettivamente, la violazione e/o falsa applicazione del R.D. n. 633 del 1941, artt. 1 e 156, nonchè degli artt. 2575 e 2697 c.c., poichè il decidente, ricusando l’invocata protezione in quanto il C. non avrebbe offerto al riguardo una dimostrazione sufficiente, avrebbe erroneamente addossato all’istante “l’onere di provare la creatività della propria opera letteraria, come se si trattasse di un requisito soggettivo la cui sussistenza o meno possa essere dimostrata sulla base di elementi estranei all’opera stessa, che dovrebbero essere allegati e documentati”; e la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2720 e 2730 c.c., nonchè degli artt. 115 e 116 c.p.c., poichè il decidente, del pari rigettando le ragioni dell’invocata tutela a fronte della produzione di un’altra fonte regolamentare predisposta dalla M. per la Fiera di (OMISSIS), comprovante come si potesse dare diversa forma espressiva al medesimo contenuto, avrebbe denegato la sussistenza del richiesto requisito della creatività in capo al Regolamento di che trattasi, quantunque “la circostanza che fosse possibile dettare una regolamentazione fieristica alternativa a quella predisposta dall’avv. C. dava la prova che quella da lui predisposta e oggetto di causa non era affatto strumentale ed in un certo senso obbligata, ma rappresentava un’espressione originale e quindi creativa”.

7. Entrambi i motivi – da esaminarsi congiuntamente in quanto condividono le medesime ragioni di decisione – sono affetti da pregiudiziale inammissibilità evidenziabile sotto un duplice aspetto.

In linea di principio, tenendo conto delle considerazioni sviluppate in margine al primo motivo di ricorso, la loro capitolazione risulta palesemente eccentrica rispetto alla ratio decidendi che ha ispirato il pronunciamento impugnato.

Eppur vero che la Corte d’Appello, onde denegare la tutela richiesta, non ha mancato di rimarcare che neppure l’avvocato C. era stato in grado di “specificare in che cosa consista la “creatività” del proprio Regolamento”; ed ancora che l’indicazione unilaterale da parte dell’avvocato M. circa il fatto che il regolamento da lei predisposto fosse coperto di copyright era provvista di un fondamento tutto da verificare”.

Tuttavia non è già per queste incidentali considerazioni che la Corte d’Appello ha respinto la protezione invocata, vero, al contrario, che come appunto si è riportato a commento del primo motivo, la ragione di ciò va più esattamente identificabile nel difetto di creatività dell’opera rivendicata che è frutto di una valutazione condotta dal decidente autonomamente rispetto ai profili probatori, con tutto ciò che a questo consegue, secondo noti itinerari elaborati dalla giurisprudenza di questa Corte, circa la rilevanza decisoria dell’argomento censurato e la sua denunciabilità in cassazione.

Quando poi nelle affermazioni al riguardo compiute dalla Corte d’Appello si volesse vedere l’esternazione di autonome rationes, in senso ostativo alla amminissibilità delle relative censure andrebbe ricordato, tenuto conto appunto di quanto statuito con riguardo al primo motivo, che allorchè la decisione sia sorretta da una pluralità di ragioni, la riconosciuta fondatezza solo di una di esse rende inammissibile, per difetto di interesse, le censure relative alle altre ragioni, in quanto queste ultime, quand’anche fondate, non potrebbero condurre all’annullamento della decisione impugnata.

8. Il quarto motivo di ricorso denuncia l’omesso esame di un fatto decisivo in cui la Corte d’Appello sarebbe incorsa “relativamente ai dati di fatto esposti dall’odierno ricorrente per contrastare la pretesa avversaria”, quali, in particolare l’esistenza di un diverso regolamento anticontraffazione redatto dalla resistente, la creatività dell’opera, la mancanza di opere di contenuto analogo e l’esistenza di un parere pro ventate.

Riguardo ad esso è appena il caso di osservare, in senso pregiudizialmente ostativo alla sua scrutinabilità, afferendo la censura all’omesso esame di elementi istruttori, che è censurabile per cassazione il solo vizio consistente nell’omesso esame di un fatto storico principale o secondario che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti ed abbia carattere decisivo, con la conseguenza che non è fonte del vizio in parola l’omesso esame di elementi istruttori qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorchè la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie (Cass., Sez. U, 7/04/2014, nn. 8053 e 8054).

E poichè nella specie è pacifico che il fatto “storico” abbia costituito oggetto di pronuncia, la censura si sottrae al richiesto vaglio.

9. Il ricorso principale va quindi dichiarato inammissibile. Resta con ciò pure assorbito il ricorso incidentale condizionato.

10. In considerazione della particolarità della vicenda le spese possono essere integralmente compensate tra tutte le parti.

Doppio contributo ove dovuto a carico del ricorrente principale.

P.Q.M.

dichiara il ricorso principale inammissibile ed assorbito il ricorso incidentale.

Compensa integralmente le spese di lite tra tutte le parti.

Ove dovuto, ricorrono i presupposti per il versamento da parte del ricorrente principale, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

Si dà atto che il presente provvedimento è sottoscritto dal solo presidente del collegio per impedimento dell’estensore, ai sensi del D.P.C.M. 8 marzo 2020, art. 1, comma 1, lett. a).

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile, il 6 febbraio 2020.

Depositato in Cancelleria il 29 maggio 2020

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