Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10300 del 29/04/2010

Cassazione civile sez. I, 29/04/2010, (ud. 18/03/2010, dep. 29/04/2010), n.10300

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PROTO Vincenzo – Presidente –

Dott. SALVAGO Salvatore – Consigliere –

Dott. DI PALMA Salvatore – Consigliere –

Dott. MACIOCE Luigi – rel. Consigliere –

Dott. GIANCOLA Maria Cristina – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

MINISTERO DELL’INTERNO in persona del Ministro in carica domiciliato

in Roma via dei Portoghesi 12 presso l’Avvocatura Generale dello

Stato che lo rappresenta e difende per legge;

– ricorrente –

contro

M.K. dom.to in Roma presso la Cancelleria della Corte di

Cassazione con l’Avv. Lombardi Danilo del Foro di Siena che lo

rappresenta e difende per procura speciale a margine del

controricorso;

– controricorrente –

Avverso il decreto della Corte d’Appello di Firenze dep. il

21.1.2009;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

18.3.2010 dal Consigliere Dott. Luigi MACIOCE;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

ABBRITTI Pietro che ha concluso per il rigetto del ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con decreto 6.10.2008 il Tribunale di Firenze rigettò la opposizione che il cittadino albanese M.K. aveva proposto avverso il diniego 29.5.2008 frapposto dal Questore di Firenze alla sua domanda di conversione del permesso di soggiorno per coesione familiare (D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 19, comma 2, lett. c), e D.P.R. n. 394 del 1999, art. 28) in permesso di soggiorno per motivi familiari ex art. 30, lett. c) del T.U. citato.

La Corte di Appello di Firenze, andando di contrario avviso, accolse il reclamo dello straniero, annullò il provvedimento negativo e dispose che ai M. fosse concesso il richiesto permesso di soggiorno: ad avviso della Corte di merito l’interpretazione sistematica e letterale dell’art. 30, lett. c) del T.U. citato, immigrazione portava a comprendere nella formula regolarmente soggiornante – indicante il requisito per la conversione del permesso – una situazione certamente comprensiva della condizione dello straniero beneficiante del permesso D.P.R. n. 394 del 1999, ex art. 28, rilasciato in situazioni di divieto di espulsione. Per la cassazione di tale decreto, notificato il 23.2.2009, il Ministero dell’Interno ha proposto ricorso il 23.4.2009 articolando unico motivo, concluso da quesito, nel quale sostiene la falsa applicazione fatta dalla Corte dell’art. 30, lett. c) del T.U. citato, ad una ipotesi di permesso instabile e precario. Resiste a tale tesi il M., con controricorso 25.5.2009, nel quale altresì adduce, da un canto, un diverso opinamento del Ministero palesato in circolare esplicativa e, dall’altro, di avere avuto medio tempore il permesso dal Questore di Siena.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Ritiene il Collegio che debbasi dichiarare inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse dell’Amministrazione ricorrente. Dalla incontestata tempestiva produzione del controricorrente M. emerge, infatti, che in data 4.2.2009 (e quindi ben prima della notifica – 23.2.2009 – all’Amministrazione del decreto 21.1.2009 della Corte di Firenze) allo straniero venne concesso rinnovo sino ad 8.2.2011 per motivi familiari del permesso a suo tempo concesso per coesione familiare il 7.6.2007. La concessione appare frutto di ripensamento, in coerenza con l’orientamento dell’Amministrazione Centrale palesato dalle circolari in atti, rispetto alla tesi alla base del diniego 29.5.2008 del Questore di Siena. Nulla avendo la ricorrente Amministrazione eccepito o contestato rispetto alle produzioni effettuate con il controricorso, ne consegue l’assorbente rilievo della carenza di interesse ad impugnare l’originario diniego. La novità della questione e l’esito del ricorso inducono a compensare le spese.

PQM

Dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse della ricorrente; compensa le spese tra le parti.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 18 marzo 2010.

Depositato in Cancelleria il 29 aprile 2010

 

 

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA