Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10300 del 26/04/2017
Cassazione civile, sez. II, 26/04/2017, (ud. 10/03/2017, dep.26/04/2017), n. 10300
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MAZZACANE Vincenzo – Presidente –
Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –
Dott. ORICCHIO Antonio – rel. Consigliere –
Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –
Dott. ABETE Luigi – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 22401-2013 proposto da:
P.G., (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA, VIA
EUSTACHIO MANFREDI 21, presso lo studio dell’avvocato ROBERTO
ANTONELLI, rappresentato e difeso dall’avvocato LUCA PIZZOLI;
– ricorrenti –
contro
PA.AN.RI., PA.VI., elettivamente domiciliati in
ROMA, VIA ATTILIO REGOLO 12D, presso lo studio dell’avvocato ITALO
CASTALDI, che li rappresenta e difende;
– controricorrenti –
avverso la sentenza n. 3190/2013 della CORTE D’APPELLO di ROMA,
depositata il 30/05/2013;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
10/03/2017 dal Consigliere Dott. ANTONIO ORICCHIO.
Fatto
RILEVATO
che:
è stata impugnata la sentenza, notificata, n. 3190/2013 della Corte di Appello di Roma con ricorso fondato su due ordini di motivi e resistito con controricorso delle parti intimate;
il ricorso viene deciso ai sensi dell’art. 375 c.p.c., u.c. con ordinanza in camera di consiglio non essendo stata rilevata la particolare rilevanza delle questioni di diritto in ordine alle quali la Corte deve pronunciare; il Sost. P.G. designato ha svolto osservazioni di cui in atti; hanno depositato memorie, ai sensi dell’art. 378 c.p.c., i Pa. e (fuori termine ovvero il 3.3.2017) il P..
Diritto
CONSIDERATO
che:
1.- Con il primo motivo del ricorso si censura il vizio di “violazione e falsa applicazione, ex art. 360 c.p.c., n. 3, del principio desumibile dall’art. 2959 c.c.”.
Parte ricorrente sì duole, nella sostanza del rigetto del secondo motivo di appello e ripropone questione della sussistenza degli estremi per il rigetto della sollevata eccezione di prescrizione poichè vi era stata comunque ammissione in giudizio della mancata estinzione dell’obbligazione.
2.- Con il secondo motivo del ricorso si deduce la nullità della sentenza ex art. 360 c.p.c., n. 4 per vizio di ultrapetizione indotto dalla violazione dell’art. 346 c.p.c..
3.- Doverosamente riassunti, come innanzi, i motivi del ricorso, la Corte deve preliminarmente esaminare la procedibilità del ricorso stesso.
Va rilevato che non risulta prodotta in atti, come da apposita attestazione della Cancelleria, la copia notificata della sentenza impugnata.
Deve, al riguardo, rammentarsi il noto principio già affermato da questa Corte (e, comunque, applicabile nella fattispecie in assenza di ogni altra allegazione), secondo il quale “la previsione – di cui all’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 2 – dell’onere di deposito, a pena di improcedibilità, entro il termine di cui al comma 1 della stessa norma, della copia della decisione impugnata con la relazione di notificazione, ove questa sia avvenuta, è funzionale al riscontro da parte della Corte di Cassazione – a tutela dell’esigenza pubblicistica (e, quindi, non disponibile dalle parti) – del rispetto del vincolo della cosa giudicata formale e della tempestività dell’esercizio del diritto di impugnazione, il quale una volta avvenuta la notificazione della sentenza, è esercitabile soltanto con l’osservanza del cosiddetto termine breve”.
Pertanto “nell’ipotesi in cui il ricorrente, espressamente o implicitamente, alleghi che la sentenza gli è stata notificata, limitandosi a produrre una copia autentica della sentenza impugnata senza la relata di notificazione, il ricorso per cassazione dev’essere dichiarato improcedibile” (Cass., civ., SS.UU. 16 aprile 2009, n. 9005).
3.- Le spese, dato il tenore della pronuncia, seguono la soccombenza e si determinano così come in dispositivo.
4.- Sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13.
PQM
LA CORTE
dichiara l’improcedibilità del ricorso e condanna il ricorrente al pagamento in favore delle parti controricorrenti delle spese del giudizio, determinate in Euro 2.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali nella misura del 15% ed accessori come per legge.
Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sezione seconda Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 10 marzo 2017.
Depositato in Cancelleria il 26 aprile 2017