Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10300 del 20/04/2021

Cassazione civile sez. trib., 20/04/2021, (ud. 04/11/2020, dep. 20/04/2021), n.10300

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NAPOLITANO Lucio – Presidente –

Dott. D’ANGIOLELLA Rosita – Consigliere –

Dott. FEDERICI Francesco – Consigliere –

Dott. FRACANZANI Marcello Maria – Consigliere –

Dott. ROSSI Raffaele – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 11504-2014 proposto da:

D.A., con domicilio eletto in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso

la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso

dall’Avvocato FRANCESCO LA MALFA;

– ricorrente –

contro

EQUITALIA NORD SPA, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEGLI

SCIPIONI 267, presso lo studio dell’avvocato LUCA SAVINI ZANGRANDI,

rappresentato e difeso dall’avvocato ROCCO NOVIELLO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 86/2013 della COMM. TRIB. REG. della

Lombardia, depositata il 27/09/2013;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

04/11/2020 dal Consigliere Dott. RAFFAELE ROSSI.

 

Fatto

RILEVATO

che:

D.A. ricorreva avverso una comunicazione preventiva di fermo amministrativo su veicolo emessa nei suoi confronti da Equitalia Nord S.p.A. e facente seguito a due cartelle di pagamento causalmente ascritte a plurime pretese tributarie (IRPEF e contributo SSN per l’anno 1995; IRAP, IVA e IRPEF per l’anno 1998).

L’impugnativa veniva disattesa in ambedue i gradi di merito.

Avverso la sentenza d’appello (resa dalla Commissione Tributaria Regionale di Milano il 27 settembre 2013 n. 86/22/13) ricorre per cassazione il contribuente, affidandosi ad un unico motivo; resiste, con controricorso illustrato da memoria, Equitalia Nord S.p.A..

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. Nell’unico contesto narrativo sviluppato nel libello introduttivo del presente grado, l’impugnante, senza sussunzione in alcuna delle cinque ragioni di impugnazione tassativamente previste dall’art. 360 c.p.c., formula due distinte censure avverso la sentenza impugnata, asseritamente integranti errori di diritto.

Assume, in primis, che le cartelle di pagamento prodromiche al preavviso di fermo sono state notificate oltre il termine D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 25 (così testualmente in ricorso: rectius, D.P.R. n. 29 settembre 1973, n. 602).

Sostiene inoltre che le notificazioni di dette cartelle è inficiata di nullità, alla luce della pronuncia della Corte costituzionale del 22 novembre 2012, n. 258, che ha sancito la illegittimità del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26, nella parte in cui disponeva che, nei casi previsti dall’art. 140 c.p.c., la notificazione della cartella si eseguisse con le modalità stabilite dal D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 60 (ossia soltanto mediante affissione all’albo comunale), invece di prevedere che quando nel Comune in cui esegue la notifica non vi sia abitazione, ufficio o azienda del contribuente, la notifica della cartella si perfeziona con le modalità stabilite dal D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60, comma 1, lett. e), cioè a dire, nelle ipotesi della c.d. irreperibilità relativa del destinatario, con l’invio di raccomandata informativa.

2. Pur non assumendo valenza preclusiva della valutazione di merito l’omessa intestazione dei descritti motivi di ricorso, per essere chiaramente individuabili i tipi di vizi denunciati (ex plurimis, cfr. Cass., Sez. U., 24/07/2013, n. 17931; Cass. 20/02/2014, n. 4036; Cass. 28/09/2015, n. 19124; Cass. 23/05/2018, n. 12690), ambedue le censure sono per altre ragioni inammissibili.

La contestazione sulla tardività delle notifiche delle cartelle è inammissibile per novità, avendo il ricorrente omesso di allegare l’avvenuta deduzione della questione dinanzi al giudice di merito (nonchè di indicare in quale atto del giudizio precedente lo abbia fatto) nè risultando la questione far parte del thema decidendum sulla scorta della lettura della sentenza gravata (sul punto, Cass. 21/11/2017, n. 27568; Cass., 19/04/2012, n. 6118; Cass., 27/05/2010, n. 12992; Cass., 20/10/2006, n. 22540).

La contestazione sulla regolarità di dette notifiche non coglie invece la ratio decidendi della sentenza: invero, la C.T.R. ha ritenuto la validità delle notificazioni delle cartelle in quanto eseguite “a mani del figlio” del contribuente “ai sensi dell’art. 139 c.p.c., comma 2”, talchè si profila all’evidenza inconferente il richiamo alla modalità notificatoria ex art. 140 codice di rito.

3. Il regolamento delle spese del grado segue la soccombenza, con liquidazione operata come in dispositivo alla stregua dei parametri fissati dal D.M. n. 55 del 2014, per lo scaglione tariffario relativo alle controversie di valore compreso tra Euro 5.200 ed Euro 26.000, in ragione dell’importo complessivo (circa 11.000 Euro) della pretesa creditoria esercitata con l’atto impugnato.

PQM

La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento in favore della controricorrente delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.300,00 per compensi, oltre alle spese forfetarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori, fiscali e previdenziali, di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Quinta Sezione Civile, il 4 novembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 20 aprile 2021

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