Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10300 del 13/05/2014


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 10300 Anno 2014
Presidente: MACIOCE LUIGI
Relatore: BISOGNI GIACINTO

Ud. 17/12/13

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
Consorzio Lido dei Coralli, elettivamente domiciliato
in Roma, piazzale delle Medaglie d’oro 72, presso lo
studio dell’avv. Claudio Ciufo (06/35450243,
claudiociufo@ordineavvocatiroma.org ) che lo rappresenta

e difende con l’avv. Maria Gabriella Mazzacuva, per
delega a margine del ricorso;

ricorrente

nei confronti di
Daniela Riccardi, elettivamente domiciliata in Roma,
via Germanico 146, presso lo studio dell’avv. Adriana
Corsi che la rappresenta e difende, per delega a
margine del controricorso, unitamente all’avv. Claudio
Capaldo, e dichiara di voler ricevere le comunicazioni
relative al processo al n. fax 06/87440704 e

1

Data pubblicazione: 13/05/2014

all’indirizzo

di

elettronica

posta

certificata

adrianacorsi@ordineavvocatiroma.org ;
– resistente avverso la sentenza del Tribunale di Roma del 12 giugno
2013 che ha dichiarato inammissibile la domanda di

Lido dei coralli nei confronti di Daniela Riccardi in
relazione alla clausola compromissoria prevista
dall’art. 14 dello statuto del Consorzio;
lette le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore
Generale Dott. Sergio Del Core che ha chiesto
dichiararsi inammissibile l’istanza di regolamento di
competenza;
ritenuto che nell’arbitrato irrituale le parti
intendono affidare all’arbitro la soluzione di una
controversia attraverso uno strumento strettamente
negoziale, mediante una composizione amichevole o un
negozio di accertamento riconducibili alla loro volontà
impegnandosi a considerare la decisione degli arbitri
come espressione di tale personale volontà

(Cass. civ.

sez. I, n. 24552 del 31 ottobre 2013);
ritenuto

che

nella

specie

con

la

clausola

compromissoria contenuta nello statuto del Consorzio si
è intesa deferire alla competenza di un arbitro
amichevole compositore la risoluzione delle vertenze

2

pagamento di oneri consortili proposta dal Consorzio

fra consorziati e fra consorziati e Consorzio
attraverso uno strumento inappellabile e destinato a
realizzare la volontà delle parti di comporre la
controversia;
ritenuto che la nuova disciplina dell’arbitrato

senso che l’impugnabilità per regolamento di competenza
della sentenza che declina la propria competenza in
relazione a una convenzione di arbitrato non è
applicabile ove con la convenzione sia stato previsto
un arbitrato irrituale (cfr.
n. 1158 del 17 gennaio 2013

Cass. civ. sez. VI-3, ord.
secondo cui, in tema di

arbitrato, la decisione del giudice ordinario, che
affermi o neghi l’esistenza o la validità di un
arbitrato irrituale, e che, dunque, nel primo caso non
pronunci sulla controversia dichiarando che deve avere
luogo l’arbitrato irrituale e nel secondo dichiari,
invece, che la decisione del giudice ordinario può
avere luogo, non è suscettibile di impugnazione con il
regolamento di competenza, in quanto la pattuizione
dell’arbitrato irrituale determina l’inapplicabilità di
tutte le norme dettate per quello rituale, ivi compreso
l’art. 819 ter cod. proc. civ.);
ritenuto che il ricorso va pertanto dichiarato
inammissibile con condanna del Consorzio ricorrente

3

introdotta dal d.lgs. n. 40/2006 va interpretata nel

alle spese del presente giudizio.

Sussistono i presupposti, ai sensi dell’art. 13
coma l quater del D.P.R. n. 115/2002, per

il

versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore
importo del contributo dovuto.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e
condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese
del giudizio liquidate in 4.200 euro di cui 200 per
spese.

Ai sensi dell’art. 13 comma l quater D.P.R. n.
115/2002 la Corte dà atto della sussistenza dei
presupposti per il riconoscimento, da parte del
Consorzio,

dell’ulteriore

importo del contributo

dovuto.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del
17 dicembre 2013.

P.Q.M.

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