Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10300 del 10/05/2011

Cassazione civile sez. VI, 10/05/2011, (ud. 30/03/2011, dep. 10/05/2011), n.10300

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BATTIMIELLO Bruno – Presidente –

Dott. LA TERZA Maura – Consigliere –

Dott. BANDINI Gianfranco – Consigliere –

Dott. ZAPPIA Pietro – rel. Consigliere –

Dott. MELIADO’ Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 7111-2010 proposto da:

POSTE ITALIANE SPA – (OMISSIS), in persona del Presidente e

legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA,

Via Po 25b, presso lo studio dell’avvocato PESSI ROBERTO, che la

rappresenta e difende giusta delega a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

T.R. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA FLAMINIA 195, presso lo studio dell’avvocato VACIRCA

SERGIO, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato LALLI

CLAUDIO giusta delega a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1098/2009 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE del

15/9/09, depositata il 01/10/2009;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

30/03/2011 dal Consigliere Relatore Dott. PIETRO ZAPPIA;

è presente il Procuratore Generale in persona del Dott. ELISABETTA

CESQUI.

Fatto

IN FATTO ED IN DIRITTO

La Corte di Appello di Firenze, con sentenza in data 15.9/1.10.2009, accoglieva l’appello proposto da T.R. nei confronti della società “Poste Italiane s.p.a.” ed avverso la sentenza del Tribunale, giudice del lavoro, di Grosseto, e dichiarava che tra le parti era intervenuto un rapporto di lavoro a tempo indeterminato a decorrere dal 2.1.2001.

Avverso questa sentenza propone ricorso per cassazione la società “Poste Italiane s.p.a.” con cinque motivi di impugnazione.

Resiste con controricorso l’intimato.

Il Consigliere relatore ha depositato relazione ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., che è stata comunicata al Procuratore Generale e notificata ai difensori costituiti.

Posto ciò rileva il Collegio che in corso di causa è stato depositato un verbale di conciliazione in sede sindacale in data 23.11.2010 concernente la presente controversia, debitamente sottoscritto dal lavoratore interessato, oltre che dal rappresentante delle Poste Italiane s.p.a.; dal suddetto verbale di conciliazione risulta che le parti hanno raggiunto un accordo transattivo concernente la controversia de qua, dandosi atto dell’intervenuta amichevole e definitiva conciliazione a tutti gli effetti di legge.

Il suddetto verbale di conciliazione si palesa idoneo a dimostrare la cessazione della materia del contendere nel giudizio di cassazione ed il conseguente sopravvenuto difetto di interesse delle parti a proseguire il processo; alla cessazione della materia del contendere consegue pertanto la declaratoria di inammissibilità del ricorso nei confronti del lavoratore sopra indicato in quanto l’interesse ad agire, e quindi anche ad impugnare, deve sussistere non solo nel momento in cui è proposta l’azione o l’impugnazione, ma anche nel momento della decisione in relazione alla quale, ed in considerazione della domanda originariamente formulata, va valutato l’interesse ad agire (Cass. S.U. 29 novembre 2006 n. 25278).

In definitiva il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse; tenuto conto del contenuto dell’accordo transattivo intervenuto tra le parti, si ritiene conforme a giustizia compensare integralmente tra le stesse le spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e compensa tra le parti le spese del giudizio.

Così deciso in Roma, il 30 marzo 2011.

Depositato in Cancelleria il 10 maggio 2011

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