Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1030 del 17/01/2020

Cassazione civile sez. VI, 17/01/2020, (ud. 14/11/2019, dep. 17/01/2020), n.1030

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRECO Antonio – Presidente –

Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –

Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –

Dott. CASTORINA Rosaria Maria – Consigliere –

Dott. GORI Pierpaolo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 34568-2018 proposto da:

Z.T., titolare dell’omonima Ditta individuale, elettivamente

domiciliato in ROMA, VIALE CASTRO PRETORIO 122, presso lo studio

dell’avvocato TONIO DI IACOVO, che lo rappresenta e difende

unitamente all’avvocato GIAN LUCA GROSSI;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 493/2/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE delle MARCHE, depositate, il 02/08/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 14/11/2019 dal Consigliere Relatore Dott. GORI

PIERPAOLO.

Fatto

RILEVATO

che:

– Con sentenza n. 493/2/18 depositata in data 2 agosto 2018 la Commissione tributaria regionale delle Marche, rigettava l’appello proposto da Z.T., titolare di una ditta individuale esercente attività di trasformazione materie plastiche, avverso la sentenza n. 1340/1/17 della Commissione tributaria provinciale di Pesaro che aveva rigettato il ricorso contro avviso di accertamento per IVA 2013;

– La CTR confermava la decisione dei giudici di prime cure, ritenendo legittimo il recupero ad imposizione di reddito ai fini IVA disconoscendo la deducibilità dell’IVA in relazione a determinate operazioni ritenute soggettivamente inesistenti;

– Avverso tale decisione ha proposto ricorso per cassazione la contribuente deducendo tre motivi, che illustra con memoria e con nota di deposito. L’Agenzia delle entrate si è difesa con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

che:

– Con il primo motivo – dedotto ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 – la ricorrente lamenta la violazione della L. n. 212 del 2000, art. 7, per non aver la CTR condiviso la doglianza del contribuente nella parte in cui lamentava come l’avviso non recasse allegato al pvc della Polizia Tributaria di Pesaro l’antecedente pvc della Guardia di Finanza – tenenza di Occhiobello che ipotizzava connivenze tra aziende venditrici, tra cui la Polchem e la ditta Z.T., richiamato nel primo, affermando che fosse già stato da lui conosciuto;

– La Corte osserva che, alla luce della sentenza della Corte di Giustizia del 16 ottobre 2019, nella causa C-189/18, invocata nella memoria depositata nella controversia non si profila l’evidenza decisoria.

P.Q.M.

La Corte: rimette la controversia alla Sezione 5a Civile.

Così deciso in Roma, il 14 novembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 17 gennaio 2020

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