Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1030 del 17/01/2018


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Civile Sent. Sez. L Num. 1030 Anno 2018
Presidente: NOBILE VITTORIO
Relatore: GARRI FABRIZIA

SENTENZA

sul ricorso 18377-2015 proposto da:
PASTICCERIA LISITA S.R.L., in persona del legale
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata
in ROMA, VIA ETTORE XIMENES 3, presso lo studio
legale PANNONE VESSEL1NA PANOVA, rappresentata e
difesa dall’avvocato OTTAVIO PANNONE, giusta delega
2017

‘n atti;
– ricorrente –

1990

contro
TARTAGLIA ELISABETTA, elettivamente domiciliata in
ROMA,

VIA LIMA,

28

50 A,

presso

lo

studio

Data pubblicazione: 17/01/2018

dell’avvocato MARCO ALBANESE, che la rappresenta e
difende giusta delega in atti;

controricorrente

avverso la sentenza n. 2328/2015 della CORTE
D’APPELLO di NAPOLI, depositata il 25/03/2015, R. G.

udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 04/05/2017 dal Consigliere Dott. FABRIZIA
CARRI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. MARIO FRESA, che ha concluso per
l’inammissibilità e in subordine per il rigetto del
ricorso;
udito l’Avvocato ANTONIO PUZLEGGI per delega verbale
OTTAVIO PANNONE;
udito l’Avvocato MARCO ALBANESE.

N. 7701/2013;

r.g. 18377/2015

FATTI DI CAUSA
1. La Corte di appello di Napoli ha confermato la sentenza del Tribunale di Santa Maria
Capua Vetere che aveva accolto il ricorso proposto da Elisabetta Tartaglia ed aveva
accertato e dichiarato la nullità del recesso intimatole dalla Pasticceria Lisita s.r.I.,
condannando la datrice di lavoro al risarcimento del danno.
2.

La Corte territoriale ha ritenuto ammissibile il gravame perché formulato in

applicabile e notificato al procuratore costituito nel domicilio eletto. Ha poi rigettato
l’unico motivo di gravame con il quale era stata denunciata l’omessa pronuncia
sull’eccezione di nullità del ricorso introduttivo del giudizio. Il giudice di appello ha
osservato che il ricorso ex art. 414 cod. proc. civ. conteneva tutti gli elementi
necessari ad identificare sia il petitum che la causa petendi. Ha ritenuto infatti che
l’omessa indicazione del nominativo della persona con la quale era occorso l’acceso
diverbio da cui era poi scaturito il licenziamento non fosse decisiva se valutata nel
contesto di una complessiva descrizione dei fatti e delle circostanze che avevano dato
luogo alla risoluzione del rapporto di lavoro. Con riguardo poi alla denunciata erronea
e contraddittoria valutazione delle prove acquisite al processo la Corte territoriale ha
riscontrato che il giudice di primo grado era pervenuto al convincimento che non era
stata offerta la prova delle dimissioni in esito ad un attento esame dei fatti di causa ed
avendo verificato che il datore di lavoro, sul quale incombeva il relativo onere, non
aveva provato di aver licenziato per iscritto il lavoratore. Ha poi escluso che fosse
stata offerta una prova della risoluzione del rapporto in data diversa da quella allegata
del 15 febbraio 2011 sottolineando che la circostanza che l’ultima busta paga fosse
stata emessa nel mese di marzo non era indicativa di una prosecuzione del rapporto
ma attestava solo la data di ricezione della stessa.
3. Per la cassazione della sentenza ricorre la Pasticceria Lisita s.r.l. con cinque motivi
cui resiste la Tartaglia con controricorso. Entrambe le parti hanno depositato memorie
illustrative ai sensi dell’art. 378 cod. proc. civ..

RAGIONI DELLA DECISIONE
4. Con il primo motivo di ricorso è denunciata la violazione e falsa applicazione degli
artt. 1399, 1418 cod. civ. e degli artt. 100 e 414 cod. proc. civ. in relazione all’art.
360 primo comma nn. 3 e 5 cod. proc. civ.. Sostiene la ricorrente che sarebbe errata
l’affermazione della sentenza che il licenziamento, intimato da un soggetto diverso dal
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conformità a quanto disposto dall’art. 434 cod. proc. civ., nel testo ratione temporis

r.g. 18377/2015

datore di lavoro e privo di legittimazione, fosse stato ratificato dalla datrice di lavoro
atteso che di tale ratifica, da parte dell’amministratore unico della società e che
sarebbe dovuta avvenire nella stessa forma in cui doveva essere intimato il
licenziamento , non era stata offerta alcuna prova.
5. La censura è inammissibile. Osserva infatti il Collegio che la questione della forma
della ratifica del licenziamento intimato da un soggetto diverso dal titolare della

legittimità poiché né dalla sentenza né dal ricorso per cassazione è possibile evincere
che tale eccezione fosse stata tempestivamente sollevata sin dal primo grado di
giudizio.
6. Con il secondo motivo di ricorso è denunciata la violazione e falsa applicazione degli
artt. 100 cod. proc. civ., 1324, 1362, 1363, 2118, 2697 cod. civ., dell’art. 18 dello
statuto dei lavoratori in relazione all’art. 360 primo comma nn. 3 e 5 cod. proc. civ..
Sostiene la ricorrente che sarebbe stato onere della lavoratrice, che vi era rimasta
inadempiente, provare la oralità del licenziamento. Alla contraddittorietà delle
dichiarazioni rese al riguardo dai testi escussi si oppone, ad avviso della società
ricorrente, la concludenza delle circostanze di fatto che depongono nel senso della
risoluzione per dimissioni del rapporto. Evidenzia la ricorrente che nel ricevere le
competenze di fine rapporto la lavoratrice non contestò mai che le stesse di riferissero
ad una data successiva a quella del presunto licenziamento (il 5 marzo e non 15
febbraio) né risultava contestata la circostanza che la datrice di lavoro aveva
comunicato tramite Unilav la cessazione del rapporto per dimissioni del 5 marzo.
Sostiene la ricorrente che da tali comportamenti concludenti riferibili anche alla
lavoratrice si sarebbe dovuto ritenere dimostrato che il rapporto di lavoro si era risolto
a seguito di dimissioni della lavoratrice.
7. Con il terzo motivo di ricorso è denunciata la violazione e falsa applicazione degli
artt. 115 e 116 cod. proc. civ. in relazione all’art. 360 primo comma nn. 4 e 5 cod.
proc. civ. Sostiene la ricorrente che la Corte territoriale avrebbe ritenuto decisive
elementi di prova contraddittori rispetto alle dichiarazioni rese dalla stessa ricorrente,
che non erano credibili e delle quali è stata sopravvalutata la portata in danno di altre.
8. Il secondo ed il terzo motivo di ricorso vanno esaminati congiuntamente poiché
investono entrambi sotto diversi profili questioni inerenti gli oneri probatori e la

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società risulta essere stata prospettata per la prima volta davanti al giudice di

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rilevanza del materiale probatorio acquisito e sono in parte infondati ed in parte
inammissibili.
8.1. Va rammentato che secondo il costante orientamento di questa Corte di
legittimità, al quale si è attenuto il giudice di appello, qualora il lavoratore deduca di
essere stato licenziato oralmente e faccia valere in giudizio la inefficacia o invalidità di
tale licenziamento, mentre il datore di lavoro deduca la sussistenza di dimissioni del

tenendo conto che, nel quadro della normativa limitativa dei licenziamenti, la prova
gravante sul lavoratore è limitata alla sua estromissione dal rapporto, mentre la
controdeduzione del datore di lavoro assume la valenza di un’eccezione in senso
stretto, il cui onere probatorio ricade sull’eccipiente ai sensi dell’art. 2697, secondo
comma, cod. civ. (cfr. Cass. 31/07/2015 n. 16269, 15/01/2015 n. 610 e 19/10/2011
n. 21684). Orbene il giudice di appello ha, con valutazione di merito a lui riservata,
verificato che non era stata acquisita la prova delle dimissioni del ricorrente che non
poteva essere desunta dalla circostanza, in sé non decisiva, della consegna in data
successiva all’estromissione della busta paga contenente le spettanze connesse alla
conclusione del rapporto di lavoro esattamente evidenziando, al pari del giudice di
primo grado, che la busta paga, ancorché sottoscritta dal lavoratore con la formula
“per ricevuta”, che costituisce prova solo della avvenuta consegna e neppure del
pagamento delle somme stesse, meno che mai può assurgere a prova decisiva della
data di risoluzione del rapporto ed ancor meno delle modalità con le quali si è
realizzato (dimissioni o licenziamento).
8.2. Quanto alla valutazione operata dal giudice di appello del materiale probatorio
questa è all’evidenza inammissibile. In tema di ricorso per cassazione, una questione
di violazione o di falsa applicazione degli artt. 115 e 116 cod.proc.civ. non può porsi
per una erronea valutazione del materiale istruttorio compiuta dal giudice di merito,
ma, rispettivamente, solo allorché si alleghi che quest’ultimo abbia posto a base della
decisione prove non dedotte dalle parti, ovvero disposte d’ufficio al di fuori dei limiti
legali, o abbia disatteso, valutandole secondo il suo prudente apprezzamento, delle
prove legali, ovvero abbia considerato come facenti piena prova, recependoli senza
apprezzamento critico, elementi di prova soggetti invece a valutazione (cfr. ancora di
recente Cass. sez. VI -L 27/12/2016 n. 27000).
9. Con il quarto motivo di ricorso è denunciata l’insufficiente motivazione circa un fatto
controverso e decisivo per il giudizio. Sostiene la ricorrente che era rimasto
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lavoratore, il materiale probatorio deve essere raccolto, da parte del giudice di merito,

r.g. 18377/2015

incontestato il fatto che la busta paga consegnata alla lavoratrice il 5 marzo 2011
conteneva le spettanze fino a quella data, e non fino al 15 febbraio.
10. La censura è inammissibile sotto vari profili. In primo luogo perché in presenza di
due sentenze dì merito che hanno conformemente deciso la controversia era onere
della ricorrente allegare e dimostrare che il caso in esame non ricade nella previsione
del quinto comma dell’art. 348 ter cod. proc. civ., ratíone temporis applicabile al caso

statuito da questa Corte (cfr. Cass. 10/03/2014 n. 5528) il ricorrente in cassazione, per

evitare l’inammissibilità del motivo di cui al n. 5 dell’art. 360 cod. proc. civ., deve
indicare le ragioni di fatto poste a base della decisione di primo grado e quelle poste a
base della sentenza di rigetto dell’appello, dimostrando che esse sono tra loro diverse.
Poiché la ricorrente si è resa inadempiente a tale onere la censura deve essere
dichiarata inammissibile.
10.1. Va rilevato che del pari la doglianza non supera il vaglio di ammissibilità anche
perché nel presente giudizio, trova applicazione il disposto dell’art. 360 cod. proc. civ.
primo comma n. 5, nel testo vigente a seguito della riformulazione dello stesso
attuata dal D.L. n. 83 del 2012, art. 54 e convertito con modificazioni nella L. n. 134
del 2012, considerato che la sentenza impugnata è stata depositata il 25.3.2015. Le
Sezioni Unite di questa Corte hanno avuto modo di affermare che con la
riformulazione del citato art. 360 cod. proc. civ., primo comma n. 5 si è ridotto al
“minimo costituzionale” il sindacato di legittimità sulla motivazione, cosicché è
denunciabile in cassazione solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione
di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della
motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a
prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce
nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella
“motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e
nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, esclusa qualunque
rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione. In sostanza è stato
introdotto nell’ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo
all’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal
testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione
tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe
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concreto trattandosi di giudizio di appello iniziato dopo 1’11 settembre 2012. Come

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determinato un esito diverso della controversia).Nel rigoroso rispetto delle previsioni
dell’art. 366 cod.proc.civ. primo comma , n. 6, e art. 369 cod.proc.civ. secondo
comma , n. 4, il ricorrente deve indicare il “fatto storico”, il cui esame sia stato
omesso, il “dato”, testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il “come” e il
“quando” tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua
“decisività”. L’omesso esame di elementi istruttori, poi, non integra di per sé il vizio di
omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato

conto di tutte le risultanze probatorie (cfr. per tutte Cass. s.u. 07/04/2014 nn. 8053 e
8054 ed anche 18/04/2014 n. 9032). Orbene nel caso di specie la motivazione, nei
termini sopra esposti evidentemente sussiste, non è assolutamente apparente, ma al
contrario analitica e circostanziata, ed è priva di contraddizioni o vizi logici che ne
impediscano l’intelligibilità. Inoltre il fatto storico rilevante in causa, ossia il

quomodo

della intervenuta cessazione del rapporto (se per dimissioni o per effetto di recesso
datoriale), è stato specificamente esaminato. Del pari è stata esaminata la busta paga
tanto che se ne lamenta, e richiede, una diversa valutazione che non è consentita al
giudice di legittimità. In sostanza si pretende di qualificare come fatti storici non
esaminati la diversa valutazione di elementi istruttori pertinenti al predetto
accertamento della causa risolutiva del rapporto.
11. Con il quinto motivo di ricorso è denunciata la violazione e falsa applicazione degli
artt. 91 e 92 cod. proc. civ., dell’art. 1 comma 17 della legge 24 dicembre 2012 n.
228 che ha modificato il d.P.R. n. 115 del 2001 in relazione all’art. 360 primo comma
n. 3 cod. proc. civ. Secondo la ricorrente sarebbe ingiusta la condanna alle spese del
giudizio di appello atteso che il gravame non era pretestuoso e vi era stato solo
esercizio diritto di difesa. Inoltre poiché l’impugnazione è stata ritenuta ammissibile,
contrariamente a quanto eccepito dalla appellata, si sarebbe dovuta avere una
compensazione delle spese.
12. Anche tale censura è infondata. E’ principio che si è ribadito nel corso degli anni
quello secondo cui in materia di attribuzione delle spese, fuori dell’ipotesi in cui sia
violato il principio della soccombenza – per il quale e vietato, ai sensi dell’art. 91 cod.
proc. civ., condannare alle spese la parte totalmente vittoriosa – la statuizione è
rimessa al criterio insindacabile del giudice di merito, senza che sia possibile alcuna
censura in sede di legittimità, neppure al fine di accertare l’esistenza o meno di giusti
motivi che possano consigliare, ai sensi dell’art 92 cod. proc. civ., la compensazione
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comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato

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totale o parziale delle spese del procedimento (cfr. Cass. 24/06/2003 n. 10009 e ord.
VI-L 21/02/2017 n. 7163).
13. In conclusione il ricorso deve essere rigettato e le spese, regolate secondo il
criterio della soccombenza e liquidate in dispositivo devono essere distratte in favore
dell’avvocato Marco Albanese che se ne è dichiarato antistatario. La circostanza che il
ricorso sia stato proposto in tempo posteriore al 30 gennaio 2013 impone di dar atto

testo introdotto dall’art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228. Invero, in
base al tenore letterale della disposizione, il rilevamento della sussistenza o meno dei
presupposti per l’applicazione dell’ulteriore contributo unificato costituisce un atto
dovuto, poiché l’obbligo di tale pagamento aggiuntivo non è collegato alla condanna
alle spese, ma al fatto oggettivo – ed altrettanto oggettivamente insuscettibile di
diversa valutazione – del rigetto integrale o della definizione in rito, negativa per
l’impugnante, dell’impugnazione, muovendosi, nella sostanza, la previsione normativa
nell’ottica di un parziale ristoro dei costi del vano funzionamento dell’apparato
giudiziario o della vana erogazione delle, pur sempre limitate, risorse a sua
disposizione (così Cass., Sez. Un., n. 22035/2014).

P.Q.M.
La Corte, rigetta il ricorso. Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del
giudizio che si liquidano in C 4000,00 per compensi professionali ed C 200,00 per
esborsi oltre al 15% per spese forfetarie ed agli accessori dovuti per legge. Spese da
distrarsi in favore dell’avvocato Marco Albanese che se ne dichiara antistatario.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della
sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore
importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma
dell’art.13 comma 1 bis del citato d.P.R..

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 4 maggio 2017
Il Consigliere estensore

Fabrizia Garri

quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel

dell’applicabilità dell’art. 13, comma 1

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