Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1030 del 17/01/2011

Cassazione civile sez. I, 17/01/2011, (ud. 10/12/2010, dep. 17/01/2011), n.1030

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SALME’ Giuseppe – Presidente –

Dott. DI PALMA Salvatore – Consigliere –

Dott. ZANICHELLI Vittorio – rel. Consigliere –

Dott. SCHIRO’ Stefano – Consigliere –

Dott. DIDONE Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

F.G., con domicilio eletto in Roma, Piazza Augusto

Imperatore n. 3, presso l’Avv. Giovanni Tognon, rappresentato e

difeso dall’Avv. FIORILLO Ernesto, come da procura in calce al

ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro tempore,

rappresentato e difeso, per legge, dall’Avvocatura Generale dello

Stato, e presso gli Uffici di questa domiciliato in Roma, Via dei

Portoghesi, n. 12;

– controricorrente –

per la cassazione del decreto della corte d’appello di Reggio

Calabria n. 39/07 RVG depositato il 5 giugno 2008.

Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

giorno 10 dicembre 2010 dal Consigliere relatore Dott. Vittorio

Zanichelli.

Il ricorrente ha depositato memoria.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

F.G. ricorre per cassazione nei confronti del decreto in epigrafe della corte d’appello che, liquidando Euro 3.663,22 per anni cinque, mesi due e giorni ventiquattro di ritardo, ha accolto parzialmente il suo ricorso con il quale è stata proposta domanda di riconoscimento dell’equa riparazione per violazione dei termini di ragionevole durata del processo svoltosi in primo grado avanti al tribunale di Messina dal 24 maggio 1996 al 17 febbraio 2006.

Resiste l’Amministrazione con controricorso.

La causa è stata assegnata alla Camera di consiglio in esito al deposito della relazione redatta dal Consigliere Dott. Vittorio Zanichelli con la quale sono stati ravvisati i presupposti di cui all’art. 375 c.p.c..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

L’eccezione preliminare dell’Amministrazione secondo la quale il ricorso sarebbe tardivo in quanto notificato dopo il decorso del termine breve è fondata, difformemente da quanto esposto in relazione, posto che, contrariamente a quanto risulta dalla massima nella stessa riportata, in motivazione si chiarisce che “Costituisce, infatti, opinione unanime nella giurisprudenza di questa Suprema Corte che la notificazione della sentenza produce, ai fini dell’art. 326 c.p.c., una efficacia bilaterale, in quanto fa decorrere il termine breve per l’impugnazione tanto per il notificato, quanto per il notificante, stante la comunanza del termine ad entrambe le parti, ed prescindere dalla posizione (di parte vincitrice o soccombente) rivestita con riferimento all’esito del precedente giudizio (cfr. ad es. da ultimo Cass. n. 13732/2007). Per il resto, del tutto condivisibile è il principio, richiamato nella decisione impugnata (cfr Cass. n. 14642/2001; Cass. n. 7480/2003), per cui la notificazione della sentenza alla parte presso il procuratore, anzichè al procuratore quale destinatario della notificazione, è egualmente idonea a far decorrere i termini per l’impugnazione, dal momento che anch’essa soddisfa l’esigenza che la sentenza venga portata a conoscenza di persone particolarmente qualificate ad esprimere un parere tecnico sulla convenienza ed utilità di proporre gravame.

Principio – giova soggiungere – che conferma, quindi, la separazione del regime della notificazione del titolo esecutivo rispetto alla notificazione ai fini dell’impugnazione, non essendo, come noto, la notificazione della sentenza in forma esecutiva fatta alla parte personalmente idonea a far decorrere il termine breve per l’impugnazione nèper il notificante, nèper il notificato (cfr. ad es. Cass. n. 437/2007; Cass. n. 24147/2006) e che risulta in concreto operante, diversamente da quanto sostiene la ricorrente, anche con riferimento alle amministrazioni dello Stato.

Alle quali il titolo esecutivo può essere notificato in persona dei rispettivi legali rappresentanti, essendo la funzione di rappresentanza e domiciliazione legale delle pubbliche amministrazioni in capo all’Avvocatura dello Stato circoscritta all’attività giudiziaria”.

Poichè il decreto de quo è stato notificato al Ministero presso l’Avvocatura dello Stato in data 11 luglio 2008 la notifica è idonea a far decorrere il termine breve con conseguente tardività del ricorso notificato solo il 20 luglio 2009.

Le spese seguono la soccombenza.

P.Q.M.

la Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente alla rifusione delle spese che liquida in Euro 700,00 oltre spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, il 10 dicembre 2010.

Depositato in Cancelleria il 17 gennaio 2011

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