Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 103 del 08/01/2010

Cassazione civile sez. trib., 08/01/2010, (ud. 01/12/2009, dep. 08/01/2010), n.103

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUPI Fernando – Presidente –

Dott. ZANICHELLI Vittorio – Consigliere –

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – rel. Consigliere –

Dott. DI IASI Camilla – Consigliere –

Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

SUIO s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in Roma, viale Mazzini n. 55, presso lo

studio dell’avv. Salvatore Coletta, che lo rappresenta e difende,

giusta procura notarile;

– ricorrente –

contro

COMUNE DI CASTELFORTE, in persona del sindaco pro tempore,

elettivamente domiciliato in Roma, via Ottaviano n. 42, presso l’avv.

Bruno Lo Giudice, rappresentato e difeso dall’avv. Michele Di Fiore;

– controricorrente –

e

CONCESSIONARIO ALLA RISCOSSIONE DELLA PROVINCIA DI LATINA, in persona

del sindaco pro tempore;

– intimato –

e sul ricorso proposto da:

COMUNE DI CASTELFORTE, in persona del sindaco pro tempore, come sopra

elettivamente domiciliato e rappresentato;

– ricorrente –

contro

SUIO S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, come

sopra elettivamente domiciliata e rappresentata;

– resistente –

per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria

regionale del Lazio, sez. 40, n. 290, depositata il 25 giugno 2007;

Letta la relazione scritta redatta dal consigliere relatore Dott.

CAPPABIANCA Aurelio;

constatata la regolarità delle comunicazioni di cui all’art. 380 bis

c.p.c., comma 3;

udito, per il Comune di Castelforte, l’avv. Michele Di Fiore;

udito, per il P.M., il sostituto procuratore generale Dott. VELARDI

Maurizio, che ha concluso, chiedendo la declaratoria

d’inammissibilità del ricorso principale.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Premesso:

che la società contribuente propose ricorso avverso cartella di pagamento, avente ad oggetto la tassa rifiuti solidi urbani relativa all’anno 2002, deducendo: carenza di motivazione dell’atto impugnato, inosservanza dell’iter procedimentale, illegittimità della tassazione per la parte relativa allo stabilimento termale;

– che l’adita commissione tributaria respinse il ricorso, con decisione confermata, in esito ad appello, dalla commissione regionale;

rilevato:

– che, contro la decisione di appello, la società contribuente ha proposto ricorso in cassazione in due motivi, deducendo, con il primo motivo, “nullità della sentenza per mancanza assoluta di motivazione, violazione dell’art. 132 c.p.c. e art. 118 disp. att. c.p.c.” e, con il secondo, “violazione e falsa applicazione della L. n. 241 del 1990, art. 1, comma 3, come richiamato dalla L. n. 212 del 2000, art. 7 e dal D.Lgs. n. 32 del 2001, art. 6, comma 2 lett. a)”;

– che il Comune ha resistito con controricorso e proposto ricorso incidentale condizionato; osservato:

– che i ricorsi, siccome proposti contro la stessa sentenza, devono essere riuniti a norma dell’art. 335 c.p.c.;

– che l’esame degli atti, consentito dalla natura del rilievo, evidenzia che la procura alle liti in forza della quale l’avv. Salvatore Coletta ha introdotto il ricorso principale per Suio s.r.l.

(procura 13.4.2 00 0 rep. n, 5242 racc. 1815 notar Ernesto Narciso) è, come indicato dal Comune nella memoria ex art. 378 c.p.c., procura generale, rilasciata senza alcun specifico riferimento alla presente controversia;

considerato:

– che, ai fini dell’ammissibilità del ricorso per cassazione, sotto il profilo della sussistenza della procura speciale al difensore iscritto nell’apposito albo, richiesta dall’art. 365 c.p.c., è essenziale, da un lato, che la procura sia rilasciata in epoca anteriore alla notificazione del ricorso e, dall’altro, che essa investa il difensore espressamente del potere di proporre ricorso per cassazione contro una sentenza determinata e pronunciata necessariamente in epoca antecedente al rilascio della procura speciale (cfr. Cass. 1905/09, 1328/06, 7084/06);

che peraltro, incidendo sulla validità del rapporto processuale, l’inammissibilità del ricorso per difetto di procura deve essere rilevata d’ufficio (Cass. 9173/03, 471/96, 11765/95);

ritenuto:

che il ricorso principale di Suio s.r.l. va dichiarato, pertanto, inammissibile, nelle forme di cui agli artt. 375 e 380 bis c.p.c., (nonostante il diverso tenore della relazione: (cfr. Cass. 7433/09, 5464/09), con assorbimento del ricorso incidentale condizionato;

– che, per la soccombenza, la società contribuente vanno condannata al pagamento delle spese di causa, liquidate in complessi Euro 1.200,00 (di cui Euro 1.000,00, per onorario) oltre spese generali ed accessori di legge.

P.Q.M.

La Corte: riunisce i ricorsi; dichiara inammissibile il ricorso principale ed assorbito quello incidentale; condanna la società contribuente al pagamento delle spese di causa, liquidate in complessi Euro 1.200,00 (di cui Euro 1.000,00 per onorario) oltre spese generali ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 1 dicembre 2009.

Depositato in Cancelleria il 8 gennaio 2010

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