Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 103 del 04/01/2011

Cassazione civile sez. II, 04/01/2011, (ud. 18/11/2010, dep. 04/01/2011), n.103

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ODDO Massimo – Presidente –

Dott. MAZZIOTTI DI CELSO Lucio – Consigliere –

Dott. GOLDONI Umberto – rel. Consigliere –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –

Dott. CARRATO Aldo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

D.L.A. (OMISSIS), elettivamente domiciliato

in ROMA, VIA TACITO 10, presso lo studio dell’avvocato DANTE ENRICO,

che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato PAPINI ALBERTO;

– ricorrente –

contro

Z.A. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in

ROMA, PIAZZA VESCOVIO 21, presso lo studio dell’avvocato MANFEROCE

TOMMASO, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato

FRANCHINI FABIO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1750/2004 della CORTE D’APPELLO di TORINO,

depositata il 02/11/2004;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

18/11/2010 dal Consigliere Dott. UMBERTO GOLDONI;

udito l’Avvocato ENRICO DANTE difensore del ricorrente che ha chiesto

l’accoglimento del ricorso e della memoria;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

DESTRO Carlo, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con citazione del 2001, Z.A. conveniva di fronte al tribunale di Verbania D.L.A., chiedendo dichiararsi la nullita’ della scrittura privata di compravendita di un appartamento tra di loro intercorsa nel 1996, con i provvedimenti consequenziali, in applicazione del D.L. n. 90 del 1990, art. 13, comma 3, quater, per un verso, e della L. n 47 del 1985, art. 17 per altro verso.

Si costituiva il D.L., il quale esponeva che in altro giudizio di fronte allo stesso Tribunale, la Z. aveva proposto domanda di rescissione del contratto di che trattasi, respinta dal giudice, che peraltro non aveva rilevato ex officio la nullita’ di detto contratto; che l’attrice non aveva comunque interesse a ottenere la pronuncia richiesta e che l’art. 17 citato non era applicabile a fabbricati costruiti da oltre cento anni, chiedendo conseguentemente la reiezione della domanda, che veniva invece accolta dall’adito tribunale con sentenza del 2002, relativamente alla nullita’ della scrittura.

Proponeva appello il D.L., cui resisteva la Z.; la Corte di appello di Torino, con sentenza in data 28.5 – 2.11.2004, rigettava l’impugnazione e regolava le spese;

La Corte subalpina osservava che sussisteva l’interesse della Z. ad ottenere la declaratoria richiesta, volendo essa evitare il trasferimento dell’appartamento de quo; che il primo giudice non era incorso in extrapetizione avendo dichiarato la nullita’ del contratto in applicazione della L. n. 47 del 1985, artt. 17 e 40 benche’ la Z. avesse invocato il solo art. 17, atteso che la fattispecie costitutiva della nullita’ in esame era da considerarsi unica.

La dichiarazione unilaterale del D.L. circa la data di costruzione del fabbricato e la inesistenza di licenze o concessioni edilizie relative allo stesso era stata poi prodotta solo all’udienza del 1.7.2003, successivamente alla di lui costituzione in giudizio e quindi al di la’ del termine di decadenza di cui all’art. 165, richiamato dall’art. 347 c.p.c. e non era comunque idonea al fine.

Risultava poi evidente, dalla lettera della disposizione di cui al D.L. n. 90 del 1990, art. 3, comma 13 quater che la stessa si applica anche alle scritture private formate.

Per la cassazione di tale sentenza ricorre sulla base di quattro motivi, piu’ un ulteriore mezzo scaturente dalla produzione, effettuata ex art. 372 c.p.c. di sentenze della Corte di appello di Torino e di questa Corte, relative al processo promosso dalla Z. di fronte al tribunale di Verbania, di cui si chiede l’ammissione, il D.L., che ha altresi’ presentato memoria, mentre resiste con controricorso la Z..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Per le connotazioni di preliminari eta’ logica e giuridica che lo stesso riveste, va esaminato in primo luogo l’ultimo motivo di ricorso, attinente sostanzialmente alla eccezione di giudicato esterno sollevata dall’odierno ricorrente e basata sulle risultanze di una produzione effettuata asseritamente a norma dell’art. 372 c.p.c..

Tale produzione attesta il passaggio in giudicato della sentenza della Corte di appello di Torino che respingeva l’impugnazione della Z. avverso la sentenza del tribunale di Verbania che aveva respinto la di lei domanda di rescissione per lesione dello stesso contratto di cui si discute in questa sede, stante che con sentenza in data 17.5 – 22.7.2005, successiva alla presentazione del presente ricorso, questa Corte aveva pure respinto il ricorso della predetta, la quale peraltro aveva anche invocato declaratoria di nullita’ del contratto de quo, per le stesse ragioni prospettate in questa sede.

Premesso che, come e’ conseguente da quanto sin qui esposto, il procedimento, conclusosi con la citata sentenza di questa Corte si e’ svolto tra le stesse parti e con lo stesso oggetto e che le questioni di nullita’ del contratto sono state respinte siccome non proposte in sede di merito, ne deriva che la ricordata sentenza, essendo la nullita’ rilevabile di ufficio, ha escluso che il detto contratto fosse affetto da nullita’, con riferimento a tutte le ipotesi in cui tale vizio poteva atteggiarsi.

Tale statuizione, in applicazione di una consolidata giurisprudenza di questa Corte, secondo cui qualora due giudizi tra le stesse parti abbiano riferimento al medesimo rapporto giuridico ed uno di essi sia stato definito con sentenza passata in giudicato, l’accertamento cosi’ compiuto in ordine alla situazione giuridica ovvero alla soluzione di questioni di fatto o di diritto relative ad un punto fondamentale comune ad entrambe le cause, formando la premessa logica indispensabile della statuizione contenuta nel dispositivo della sentenza, preclude il riesame dello stesso punto di diritto accertato e risolto, anche se il successivo giudizio abbia finalita’ diverse da quelle che hanno costituito lo scopo ed il petitum del primo (Cass. SS. UU. 17.12.2007, n. 26482) comporta che la nullita’ del contratto sotto ogni profilo risulta esclusa dalla sentenza del 2005.

La questione relativa all’ammissibilita’, ai sensi dell’art. 372 c.p.c. della produzione, peraltro sussistente, in ragione della valenza della documentazione a dimostrare la nullita’ della sentenza impugnata, con riferimento alla produzione della piu’ volte ricordata sentenza di questa Corte, neppure si pone in ragione del fatto che il giudicato esterno si era formato a seguito di una sentenza della Corte di cassazione, cui il giudice di legittimita’, in forza dei propri doverosi poteri cognitivi, ben poteva pervenire attraverso la normale attivita’ di istituto.

Preso quindi atto del contenuto della sentenza del 2005, e ritenuta incontestabile la natura di giudicato esterno che alla stessa deve attribuirsi, consegue l’accoglimento dell’ultimo motivo di ricorso, con assorbimento degli altri, in ragione della sopravvenuta nullita’ della sentenza impugnata che va conseguentemente cassata; peraltro, atteso che e’ stata esclusa con efficacia di giudicato ogni profilo di nullita’ del contratto de quo, pronunciando nel merito, questa Corte, nel prendere atto di tale dictum, che, lo si ribadisce, costituisce giudicato esterno, respinge la domanda volta ad ottenere declaratoria di nullita’ del contratto stesso proposta da Z. A..

Considerato che il passaggio in giudicato della sentenza costituente giudicato esterno e’ avvenuto dopo la presentazione del ricorso e del controricorso, si ritiene sussistano valide ragioni per compensare interamente tra le parti le spese del presente giudizio.

P.Q.M.

LA CORTE accoglie l’ultimo motivo di ricorso; assorbiti gli altri. Cassa e, pronunciando nel merito, respinge la domanda volta ad ottenere declaratoria di nullita’ del contratto; compensa le spese.

Cosi’ deciso in Roma, il 18 novembre 2010.

Depositato in Cancelleria il 4 gennaio 2011

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA