Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10299 del 29/05/2020

Cassazione civile sez. I, 29/05/2020, (ud. 06/02/2020, dep. 29/05/2020), n.10299

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GENOVESE Francesco A. – Presidente –

Dott. MARULLI Marco – rel. Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. FALABELLA Massimo – Consigliere –

Dott. FIDANZIA Andrea – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 24927/2016 proposto da:

Istituto Nazionale per l’Assicurazione contro gli Infortuni sul

Lavoro – I.N.A.I.L., in persona del Direttore Centrale pro tempore,

elettivamente domiciliato in Roma presso la sede legale

dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati Maria Letizia

Nunzi e Riccardo D’Alia, giusta procura in calce al ricorso

– ricorrente –

contro

M.V., D.P.C., L.P., Me.Ca.,

D.S.C., F.A., C.G. e B.F.,

elettivamente domiciliati in Roma presso lo studio dell’avvocato

Stefania De Angelis, che li rappresenta e difende unitamente

all’avvocato Paolo D’Urbano, giusta procura in calce al

controricorso e ricorso incidentale;

– controricorrenti e ricorrenti incidentali –

avverso la sentenza n. 4818/2016 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 28/07/2016;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

06/02/2020 dal Cons. Dott. Marco Marulli;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CAPASSO Lucio, che ha concluso per l’estinzione del ricorso;

udito, per il ricorrente, l’Avvocato Maria Letizia Nunzi che si

riporta alla rinuncia.

Fatto

FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Rilevato che con l’epigrafata sentenza la Corte d’Appello di Roma ha respinto gli appelli di entrambe le parti avverso la sentenza che in primo grado, rigettata ogni altra domanda attrice, aveva condannato l’Istituto Superiore per la Prevenzione e la Sicurezza del lavoro (i.S.P.E.S.L.) – a cui in seguito sarebbe succeduto ex lege l’Istituto Nazionale per l’Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro (INAIL) – a corrispondere in favore di M.V. e altri la somma pari al 50% dei proventi ritratti dello sfruttamento dell’invenzione di cui al brevetto (OMISSIS) del 6.5.2009 consistita nella messa a punto di un “Metodo per la valutazione dell’integrità strutturale dei serbatoi interrati per GPL con tecnica basata sul metodo dell’emissione acustica”, alla cui realizzazione gli attori erano pervenuti nel corso delle attività di ricerca condotte nella loro veste di dipendenti dell’ISPESL;

preso atto che avverso detta sentenza hanno interposto ricorso a questa Corte entrambe le parti;

considerato che con atto sottoscritto dall’INAIL e dal suo difensore e da M.V. ed altri e dal loro difensore pervenuto in cancelleria entro i termini dell’art. 390 c.p.c., comma 1, INAIL e M.V. ed altri hanno inteso rinunciare ai rispettivi ricorsi;

ritenuto che, pertanto, occorra dichiarare l’estinzione del giudizio con compensazione delle spese.

P.Q.M.

dichiara estinto il giudizio di cassazione per intervenuta rinuncia.

Si dà atto che il presente provvedimento è sottoscritto dal solo presidente del collegio per impedimento dell’estensore, ai sensi del D.P.C.M. 8 marzo 2020, art. 1, comma 1, lett. a).

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile, il 6 febbraio 2020.

Depositato in Cancelleria il 29 maggio 2020

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