Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10299 del 20/05/2015


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Ord. Sez. 6 Num. 10299 Anno 2015
Presidente: CURZIO PIETRO
Relatore: FERNANDES GIULIO

ORDINANZA
sul ricorso 1445-2013 proposto da:
SICA SALVATORE SCISVT53H29F839C, elettivamente domiciliato
in ROMA, VIA ANTONIO VIVALDI 15, presso lo studio
dell’avvocato MARIADOLORES FURLANETTO, che lo rappresenta
e difende unitamente all’avvocato GIUSEPPE IAVARONE, giusta
mandato ad litem in calce al ricorso;
– ricorrente contro
INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA
SOCIALE in persona del Direttore Centrale Pensioni, elettivamente
domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso
l’AVVOCATURA CENTRALE DELL’ISTITUTO, rappresentato e
difeso dagli avvocati EMANUELA CAPANNOLO, CLEMENTINA

Data pubblicazione: 20/05/2015

PULLI, MAURO RICCI, giusta procura speciale in calce al
controricorso;

– controricorrente avverso la sentenza n. 85/2012 della CORTE D’APPELLO di

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
09/04/2015 dal Consigliere Relatore Dott. GIULIO FERNANDES;
udito per il ricorrente gli Avvocati Mariadolores Furlanetto e Giuseppe
Iavarone che si riportano ai motivi del ricorso;
udito per il controricorrente l’Avvocato Mauro Ricci che si riporta agli
scritti.

FATTO E DIRITTO
Il Tribunale di Napoli rigettava la domanda proposta da Sica
Salvatore intesa ad ottenere il riconoscimento della pensione di
inabilità o, in subordine, dell’assegno di invalidità ex lege n. 222 del 12
giugno1984.
Avverso tale decisione il Sica proponeva appello deducendo che il
primo giudice, nonostante la consulenza tecnica d’ufficio avesse
ritenuto la capacità di lavoro di esso ricorrente ridotta a meno di un
terzo e benché in motivazione avesse dichiarato che le conclusioni cui
era giunto l’ausiliare erano pienamente condivisibili, inspiegabilmente
aveva rigettato la domanda sul rilievo che non sussisteva il requisito
sanitario.
La Corte di appello di Napoli, con sentenza del 16 gennaio 2012,
dichiarava improcedibile il gravame avendo rilevato che il Sica non
aveva notificato l’appello, tempestivamente depositato, ed il
pedissequo decreto di fissazione dell’udienza e non essendo consentito
— alla stregua di una interpretazione costituzionalmente orientata ( art.
Ric. 2013 n. 01445 sez. ML – ud. 09-04-2015
-2-

NAPOLI del 13.1.2012, depositata il 16/01/2012;

111, comma 2°, Cost.) — al giudice di assegnare ex art. 421 c.p.c.
all’appellante, previa fissazione di un’altra udienza di discussione, un
termine perentorio per provvedere ad una nuova notifica a norma
dell’art. 291 c.p.c..
Per la Cassazione di tale decisione propone ricorso il Sica

L’INPS resiste con controricorso.
La causa è stata chiamata all’adunanza in camera di consiglio del 9
aprile 2015, ai sensi dell’art. 375 c.p.c. sulla base della relazione redatta
a norma dell’art. 380 bis c.p.c..
Con il primo motivo di ricorso viene dedotta violazione e falsa
applicazione degli artt. 435, comma 2° e 136 c.p.c. nonché dell’art. 24
Cost..
In punto di fatto si evidenzia: che con decreto ex art. 435 c.p.c.
veniva fissata l’udienza del 18.11.2011; che, a seguito di sostituzione
del relatore inizialmente nominato, l’udienza subiva una differimento
al 25 novembre 2011 ed a tale udienza la Corte, assente l’INPS,
concedeva un rinvio al 13 gennaio 2012 per l’esibizione della copia
notificata dell’appello; che alla udienza del 13 gennaio il procuratore
dell’appellante chiedeva di essere autorizzato alla notificazione del
ricorso di appello in quanto sia il decreto di fissazione ex art. 435 c.p.c.
dell’udienza del 18 novembre 2011 che il rinvio al 25 novembre 2011
non gli erano stati comunicati; che la Corte territoriale, senza alcuna
motivazione su tale richiesta, decideva la causa dichiarando
improcedibile l’appello.
Si denuncia, quindi, che, a fronte della eccepita

omessa

comunicazione del decreto ex art. 435 c.p.c., la Corte territoriale
avrebbe dovuto autorizzare l’appellante alla notifica dell’appello.

Ric. 2013 n. 01445 sez. ML – ud. 09-04-2015
-3-

affidato a due motivi.

Con il secondo motivo si deduce omessa e insufficiente motivazione
circa un fatto controverso decisivo per il giudizio per non avere la
Corte di merito detto alcunché circa la richiesta avanzata dal
procuratore dell’appellante di concessione di un termine per la notifica
del gravame.

in quanto ciò che viene denunciata è la omessa comunicazione del
decreto ex art. 435 c.p.c. della fissazione dell’udienza, censura in
relazione alla quale, evidentemente, non vi è alcun contenuto di un
atto da dover essere trascritto nel ricorso. Peraltro, trattandosi di un
“error in procedendo”, questa Corte può esaminare direttamente gli
atti processuali onde verificare la sussistenza o meno del vizio
denunciato.
Ciò detto il primo motivo di ricorso è fondato.
Vale ricordare che questa Corte ha avuto modo di affermare il
principio secondo cui “La mancanza di comunicazione all’appellante
dell’avvenuto deposito del decreto di fissazione dell’udienza di
discussione, escludendo l’insorgere dell’onere di quest’ultimo di
provvedere alla notificazione dell’atto di gravame e del decreto stesso,
non è incompatibile con la conservazione dell’effetto preclusivo del
giudicato, conseguente al tempestivo deposito del ricorso in appello.
Pertanto, quando sopravvenga, a causa di detta mancanza,
l’impossibilità di eseguire tale notificazione nel rispetto dei termini di
cui ai commi secondo e terzo dell’art. 435 cod. proc. civ., deve essere
disposta, di ufficio o ad istanza dell’appellante medesimo, la fissazione
di altra udienza di discussione in data idonea a consentire il rispetto di
detti termini, potendo, peraltro, il contraddittorio ritenersi validamente
costituito anche quando il collegio, senza emettere un formale
provvedimento di rinnovo, si sia limitato, all’udienza di discussione
Ric. 2013 n. 01445 sez. MI – ud. 09-04-2015
-4-

Orbene, preliminarmente, va rilevato che il ricorso è autosufficiente

originariamente fissata, a disporre il rinvio della medesima e
l’appellante, nell’osservanza dei ripetuti termini, abbia notificato alla
controparte copia del ricorso in appello e del decreto del presidente
del tribunale nonché del verbale della prima udienza nella quale è stato
disposto il rinvio. (Cass. n. 21978 del 27/10/2010; Cass. n. 12147 del

Nel caso in esame è incontestata la omessa comunicazione al
procuratore del Sica sia del decreto di fissazione ex art. 435 c.p.c.
dell’udienza del 18.11.2011 che del rinvio al 25.11.2011 nonché di
quello disposto dalla Corte alla udienza del 25.11.2011 al 13 gennaio
2012 per consentire all’appellante la esibizione dell’atto di appello
notificato.
In siffatta situazione alla udienza del 13 gennaio 2012 la Corte
territoriale avrebbe dovuto rilevare che il difensore dell’appellante si
era trovato nella impossibilità di eseguire la notifica dell’atto di appello
nel rispetto dei termini di cui ai commi 2° e 3° dell’art. 435 c.p.c.
perché non gli erano stati comunicati nè il decreto ex art. 435 c.p.c. di
fissazione dell’udienza del 18.11.2011 né i successivi rinvii della stessa
ed accogliere la richiesta di fissazione di una nuova udienza per la
notifica dell’appello avanzata dal procuratore dell’appellante, presente
in udienza, o disporre in tal senso anche d’ufficio.
Va precisato che la presenza alla udienza del 13 gennaio 2012 del
procuratore del Sica non vale a provare che lo stesso avesse avuto
notizia della fissazione del decreto di fissazione dell’udienza del
18.11.2011 e dei successivi rinvii in tempo utile a notificare l’appello a
controparte.
La fondatezza del primo motivo comporta l’assorbimento del
secondo.

Ric. 2013 n. 01445 sez. ML – ud. 09-04-2015
-5-

14/11/1991).

Per tutto quanto sopra considerato, in adesione alla proposta
contenuta nella relazione ex art. 380 bis c.p.c., va accolto il primo
motivo di ricorso, assorbito il secondo, e l’impugnata sentenza va
cassata con rinvio alla Corte di Appello di Napoli in diversa
composizione che provvederà anche in ordine alle spese del presente

P.Q.M.
La Corte, accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo,
cassa l’impugnata sentenza e rinvia alla Corte di Appello di Napoli in
diversa composizione anche per le spese del presente giudizio.
Così deciso in Roma, il 9 aprile 2015
Presidente

giudizio di legittimità

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA