Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10298 del 29/04/2010

Cassazione civile sez. I, 29/04/2010, (ud. 11/03/2010, dep. 29/04/2010), n.10298

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VITRONE Ugo – Presidente –

Dott. CECCHERINI Aldo – Consigliere –

Dott. RAGONESI Vittorio – Consigliere –

Dott. CULTRERA Maria Rosaria – rel. Consigliere –

Dott. GIANCOLA Maria Cristina – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 14079-2008 proposto da:

S.G. (c.f. (OMISSIS)), S.M.

C. (c.f. (OMISSIS)), S.S. (c.f.

(OMISSIS)), elettivamente domiciliati in ROMA, VIA SAN

GODENZO 59, presso l’avvocato AIELLO GIUSEPPE, che li rappresenta e n

difende, giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrenti –

contro

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro tempore,

domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA

GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;

– controricorrente –

avverso il decreto della CORTE D’APPELLO di CATANIA, depositato il

03/04/2008;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

11/03/2010 dal Consigliere Dott. MARIA ROSARIA CULTRERA;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

RUSSO Rosario Giovanni che ha concluso per l’accoglimento del ricorso

limitatamente ai primi due motivi.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La Corte d’appello di Catania, con decreto depositato il 3 aprile 2008, provvedendo sulla domanda di equa riparazione formulata con ricorso del 28.12.2007 dai germani S.G., M. C. e S. in relazione al processo civile da essi promosso innanzi al Tribunale di Caltanissetta con citazione del 30.1- 1.2.1981 e definito in sede di gravame con accordo transattivo formalizzato all’udienza del 13.12.2007, ha apprezzato un eccesso di diciannove anni rispetto al limite di congruità della durata della sola fase di primo grado, stimato in anni quattro, ed ha liquidato l’indennizzo nella misura di Euro 19.000,00 sulla base annua di Euro 1.000,00.

Avverso tale decisione i predetti istanti hanno proposto il presente ricorso per cassazione affidandolo a quattro mezzi, ulteriormente illustrati con memoria difensiva depositata ai sensi dell’art. 378 c.p.c., e resistiti dall’amministrazione della giustizia intimata con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il primo motivo denuncia violazione della L. n. 89 del 2001, artt. 2 e 4 e correlato vizio di motivazione, e lamenta l’omessa considerazione, ai fini del computo della durata del processo, dei.

tempi di definizione della fase di gravame. Formula a conclusione quesito di diritto con cui chiede affermarsi il principio di diritto che nella valutazione della durata del processo si debba tener conto dell’intera vicenda processuale e non delle singole fasi.

Il secondo motivo deduce analogo vizio nonchè violazione dell’art. 132 disp. att. c.p.c., n. 4 e art. 118 disp. att. c.p.c., ed ascrive alla Corte territoriale errore consistito nell’aver detratto dalla complessiva durata di anni ventitrè del primo grado, il periodo di quattro anni per richieste delle parti e ritardi del c.t.u., forfetariamente considerati. Distinguendo in linea di massima cinque tipi di rinvii ad istanza delle parti, i ricorrenti lamentano omessa specificazione dei pretesi ritardi dovuti alle parti ovvero al c.t.u.

e descrivono durata e ragione dei differimenti disposti nel processo considerato, concludendo che i quattro anni di preteso ritardo sono ad essi addebitabili per soli sei mesi. Formulano conclusivo quesito di diritto con cui si chiede d’affermare se si debba tener conto, nel computo della durata del processo, dei rinvii chiesti dalle parti, se rientrino nella fisiologia del processo, se siano stati concessi in misura eccedente la normale esigenza, e se, ove siano imputabili ad ausiliare, debbano essere detratti per l’intero.

Col terzo motivo i ricorrenti, deducendo ancora il medesimo vizio, si dolgono del rigetto della loro domanda di ristoro del danno patrimoniale riferito alle spese processuali sostenute nel processo e per il processo, verificabili agevolmente mediante esame della tariffa forense. Formulano conclusivo quesito di diritto con cui chiedono d’affermare il principio che il giudice, in materia di liquidazione del danno patrimoniale, può far ricorso a presunzioni in ordine all’an debeatur ed all’equità per determinarne l’ammontare.

Il Ministero della Giustizia replica alle censure deducendone infondatezza.

I primi due motivi sono meritevoli d’esame congiunto in quanto logicamente connessi.

La Corte territoriale ha erroneamente verificato la congruità della durata della vicenda processuale parcellizzandola fra i due gradi di merito in cui essa si è snodata, che ha dunque tenuti distinti, laddove avrebbe invece condurre la sua verifica sui tempi del processo secondo apprezzamento sintetico e complessivo, dalla sua introduzione sino alla sua conclusione, sommandone globalmente la durata.. Ha pertanto effettivamente violato il principio consolidatosi nell’orientamento attestatosi nella giurisprudenza ci questa Corte (cfr. per tutte Cass. nn. 23506/2008), secondo cui la possibilità d’individuare degli standards di durata media ragionevole per ogni fase del processo, agli effetti dell’apprezzamento del mancato rispetto del termine ragionevole di cui all’art. 6, paragrafo 1 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali come interpretato dalla Corte di Strasburgo, non smentisce l’inerenza di ciascuna fase all’unico processo da considerare, nè consente di affermarne la rilevanza autonoma. Sebbene la disamina condotta dalla Corte territoriale risulti pertanto affetta dall’errore denunciato, occorre tuttavia rilevare che il computo della ragionevolezza eseguito dal detto giudice, che ha ritenuto la congruità della durata del giudizio d’appello ed ha apprezzato in quattro anni il limite corretto della tempistica del primo grado, appare corretto nel suo risultato conclusivo, che risulta conforme al parametro cronologico medio elaborato dalla stessa giurisprudenza dei giudici di Strasburgo, i cui arresti operano nel nostro ordinamento alla stregua del diritto vivente. Emerge dagli atti che il processo considerato ebbe inizio con atto del 30.1-1.2.1981 e si è concluso in appello con conciliazione intervenuta il 13.12.2007. Ha avuto pertanto una durata complessiva di 26 anni e due mesi, da cui occorre detrarre la durata di anni cinque, conforme allo standard medio delle due fasi di merito, pervenendo alla durata di anni 21 anni e due mesi. Da essa devono ulteriormente detrarsi, pur tenendo conto della dilazione di 60 giorni indicata come mediamente congrua dagli stessi ricorrenti, i tempi di ben 20 rinvii disposti per svariate ragioni nel corso del primo grado di giudizio e di altri quattro differimenti intervenuti in appello, per un totale di tre anni, nonchè l’ulteriore lasso di tempo intercorso tra la data del 3 marzo 2004, di deposito della sentenza di primo grado, e quella dell’aprile 2005 di notifica dell’atto d’appello, col risultato che il computo eseguito dalla Corte territoriale, non si discosta affatto dalla tempistica ragionevole invocata dai ricorrenti, anzi è in esso contenuto.

La censura non merita pertanto accoglimento.

Il terzo motivo è infondato in quanto correttamente la Corte di merito ha escluso l’ipotizzabilità del danno patrimoniale invocato dagli istanti, essendo esso ricollegabile non già all’eccesso di durata del processo, bensì alla situazione di fatto che ne ha dato causa. La decisione in parte qua applica correttamente l’enunciato espresso da questa Corte nella sentenza n. 26761/2008.

Il ricorso devesi pertanto rigettare.

Ne consegue condanna del ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità liquidate come da dispositivo.

PQM

LA CORTE rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese giudiziali che liquida in complessivi Euro 1.000,00 oltre spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, il 11 marzo 2010.

Depositato in Cancelleria il 29 aprile 2010

 

 

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