Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10297 del 29/05/2020

Cassazione civile sez. I, 29/05/2020, (ud. 06/02/2020, dep. 29/05/2020), n.10297

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GENOVESE Francesco A. – Presidente –

Dott. MARULLI Marco – rel. Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. FALABELLA Massimo – Consigliere –

Dott. FIDANZIA Andrea – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 9707/2016 proposto da:

Galizio Torresi S.r.l., quale incorporante per fusione la Oni &

Daps S.r.l., già Calzaturificio Galizio Torresi S.r.l., in persona

del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in

Roma, presso lo studio dell’avvocato Matteo Oresti, che la

rappresenta e difende unitamente all’avvocato Leonardo Archimi,

giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

Dsquared2 S.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in Roma, presso lo studio dell’avvocato

Giammaria Camici, che la rappresenta e difende unitamente agli

avvocati Luca Camici e Giovanni A. Sagramoso, giusta procura in

calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 436/2016 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

depositata il 05/02/2016;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

06/02/2020 dal Cons. Dott. Marco Marulli;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CAPASSO Lucio, che ha concluso per il rigetto;

udito, per la ricorrente l’avvocato Leonardo Archimi che si riporta;

udito, per la controricorrente, l’avvocato Luca Donzelli, che si

riporta.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. La Galizio Torresi s.r.l. ricorre a questa Corte per la cassazione dell’epigrafata sentenza con la quale la Corte d’Appello di Milano Sezione specializzata in materia di impresa, accogliendone solo in parte il gravame, ha per il resto confermato la decisione di primo grado che su istanza della Dsquared2 aveva condannato la Torresi a risarcire il danno procurato all’istante in conseguenza della mancata consegna di 7550 paia di scarpe, che la Torresi si era impegnata a produrre per suo conto con il marchio “D2-Dsquared2” e che invece erano state da questa commercializzate in violazione dei diritti di privativa ed a mezzo di una condotta integrante la fattispecie dell’art. 2598 c.c., n. 1.

Nel definire nei riferiti termini il giudizio avanti a sè la Corte ha fatto segnatamente osservare che le risultanze probatorie acquisite nel corso del processo, se valutate nel loro insieme alla stregua di una rigorosa nozione delle regole sull’onere della prova e dei criteri che sovrintendono all’apprezzamento della prova critica, autorizzavano a credere, “al di là di ogni ragionevole dubbio e, quindi con una standard di conclusività probatoria superiore a quello richiesto nel processo civile”, che la Torresi avesse effettivamente prodotto e venduto a terzi i 7550 paia di calzature Dsquared oggetto di contesa.

Il mezzo azionato dalla ricorrente si vale di quattro motivi di ricorso cui replica l’intimata con controricorso. Memorie di entrambe la parti ex art. 378 c.p.c..

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

2.1. Il primo motivo di ricorso – mercè il quale la ricorrente lamenta ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, l’omesso esame da parte della Corte decidente di fatti decisivi consistenti nella dimostrazione a mezzo di produzioni documentali dell’avvenuta distruzione delle scarpe non consegnate e della mancata dimostrazione della loro commercializzazione – incorre previamente nella preclusione discendente dall’art. 348-ter c.p.c., comma 5, applicabile alla specie ratione temporis essendo stato il giudizio di appello introdotto con citazione notificata dopo il termine indicato dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, comma 2, convertito dalla L. 7 agosto 2012, n. 134, in ragione del che, avendo la sentenza qui impugnata confermato in parte qua quella di primo grado, ne è consentita la censurabilità per cassazione solo per i motivi di cui dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 1), 2), 3) e 4).

2.2. Non diversamente, la formulata censura si sottrarrebbe in ogni caso all’esame di questa Corte vuoi perchè essa non compendia una denuncia omissiva, ma soltanto un dissenso motivazionale, dato che la Corte d’Appello ha solo offerto del quadro probatorio, lumeggiato anche dagli elementi istruttori, di cui la ricorrente lamenta l’omesso esame, una diversa interpretazione secondo il proprio prudente apprezzamento; vuoi, ancora, perchè è ben noto il comandamento secondo cui l’omesso esame di elementi istruttori non è fonte di un vizio motivazionale ove il fatto abbia costituito, come appunto incontestabilmente avvenuto qui, oggetto di esame da parte del giudice investito della sua cognizione.

3. Il secondo motivo di ricorso – che mette capo ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, ad una pretesa violazione e falsa applicazione degli artt. 2697,2727,2729 c.c., artt. 115 e 116 c.p.c., D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 53 e D.P.R. 10 novembre 1997, n. 441, artt. 1 e 2, perchè la Corte decidente, nel ritenere provata l’avvenuta commercializzazione delle scarpe in favore di terzi, avrebbe erroneamente valorizzato la presunzione di cessione prevista in materia tributaria a fronte del mancato rinvenimento nei magazzini della merce prodotta, quantunque nella specie ne fosse stata documentata l’avvenuta distruzione – è parimenti affetto da plurime ragioni di inammissibilità preclusive al suo scrutinio di merito.

Ed invero esso si rivela manifestamente eccentrico rispetto all’impianto motivazionale che sorregge il provvedimento impugnato. La Corte d’Appello ha, come visto, motivato il rigetto del gravame in parte qua, confermando il ragionamento decisorio del giudice di primo grado, sulla base di una valutazione d’assieme delle risultanze processuali in cui la presunzione di che trattasi, al di là di quanto non chiarisca la lettera stessa della decisione (“Del resto, anche le norme tributarie…”), costituisce articolazione di un più ampio discorso decisionale concorrendo, insieme ad altri elementi istruttori, di fonte storica (il fax 10.9.2009), testimoniale (la deposizione del teste P.) e logica (le grossolane manchevolezze riscontrate nella tenuta della contabilità) – e quindi senza incarnare un’autonoma ratio decidendi suscettibile di impugnazione ex se – a corroborare l’assunto probatorio sviluppato dalla decisione impugnata.

Va da sè, poi non meno di quanto si è reso evidenziabile con riguardo al primo motivo di ricorso, che la censura svolge unicamente una critica motivazionale e quindi sollecita una rivalutazione dell’argomento valorizzato dal decidente in una diversa chiave, legittimata, a suo dire, dagli elementi istruttori già sottoposti all’esame del decidente e da questi apprezzati in modo giudicato non soddisfacente.

Non ultimo, proprio perchè esterna una critica di tale natura, il motivo, non spiegando perchè sarebbe stato attribuito alla norma applicata un contenuto che non possiede o perchè la fattispecie concreta sarebbe stata sussunta sotto una disposizione che non le si addice – che sono i parametri di enucleazione dell’errore di diritto (Cass., Sez. I, 14/01/2019, n. 640) – elude totalmente lo statuto di censurabilità per cassazione del vizio di violazione e falsa applicazione di legge (Cass., Sez. I, 29/11/2016, n. 24298).

4. Il terzo motivo di ricorso – con cui la ricorrente si duole ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, che sarebbe stato liquidato il danno da lucro cessante in violazione dell’art. 125 c.p.i. e artt. 1226, 2056 e 2967 c.c. (rectius art. 2697), ancorchè di esso, che non è ravvisabile in re ipsa, non vi fosse prova – è anch’esso affetto da pregiudizievole inammissibilità.

La Corte d’Appello, pur dando atto che la liquidazione operata in proposito dal giudice di primo grado “è caratterizzata da una certa approssimazione”, peraltro giustificata dalla lacunosità del materiale probatorio messo a disposizione dall’appellante, ha chiaramente affermato che “la quantificazione del danno da lucro cessante operata dal Tribunale nella fattispecie è del tutto da condividere”. Nel far ciò ha fatto in particolare rilevare, di contro all’argomento in allora opposto dalla ricorrente ed ora ribadito dal motivo in disamina, che il ragionamento del Tribunale “ha preso le mosse dal numero di paia di scarpe prodotte mancanti nel magazzino della convenuta, per le quali operava la presunzione di vendita pari a 7550 paia”; e sulla base di ciò, confermando le deduzioni del decidente di primo grado, ha proceduto a quantificare il pregiudizio in concreto subito dalla Dsquared per l’illecita commercializzazione delle scarpe recanti il proprio marchio, nell’ammontare già indicato dal Tribunale. E’, perciò, di tutta evidenza che il ragionamento decisorio sviluppato dalla Corte d’Appello al riguardo muove da un dato inoppugnabile costituito dal mancato rinvenimento delle scarpe mancanti nel magazzino della Torresi e dal fatto, accertato per mezzo di una valutazione d’assieme delle risultanze probatorie emerse nel corso del processo, che le stesse fossero state avviate per la commercializzazione al dettaglio. E ciò è innegabilmente prova del danno patito dalla committente e liquidato poi equitativamente.

Al contrario la censura preconizza – ancora una volta al di fuori dei ricordati canoni di capitolazione dell’errore di diritto sindacabile in questa sede – solo una rivalutazione del quadro probatorio già oggetto della valutazione di merito e sollecita una rivisitazione di un punto specifico del corrispondente ragionamento decisorio che non è perseguibile in questa sede sotto il profilo denunciato, tanto più che, proprio perchè ha ad oggetto un apprezzamento di fatto, la censura non spiega in che modo la Corte d’Appello sarebbe incorsa nell’errore di ricognizione con essa lamentato.

5. Il quarto motivo di ricorso – che addebita all’impugnata sentenza ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, l’omessa pronuncia in ordine alla domanda intesa a conseguire il pagamento delle scarpe assegnate dalla decisione di primo grado alla Dsquared in applicazione dell’art. 124 c.p.i., risultando sul punto la sentenza silente – è infondato avendo costituito la domanda asseritamente pretermessa oggetto di esplicito rigetto.

Ed invero, come si apprende dalla lettura del dispositivo, la Corte dopo aver accolto il gravame in ordine al danno di immagine, ha espressamente affermato: “respinge l’appello nel resto e conferma l’impugnata sentenza nel resto”. E dunque evidente che, attesa l’onnicomprensività della locuzione qui impiegata, in uno al fatto che l’affermazione così operata segue al pronunciato accoglimento della censura declinata con riguardo ad altro capo della decisione impugnata, la domanda non sia stata affatto ignorata dalla Corte d’Appello, intendendo essa, riferendosi al “resto” del gravame e quindi anche alla domanda asseritamente non statuita, pronunciarsi esattamente su di essa, rigettandola e confermando in tal modo il relativo capo dell’avversata decisione di primo grado. E tanto basta a rendere la censura in disamina del tutto infondata.

6. Il ricorso va dunque respinto.

7. Le spese seguono la soccombenza. Doppio contributo ove dovuto.

PQM

Respinge il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio che liquida in Euro 10200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre al 15% per spese generali ed accessori di legge.

Ove dovuto, ricorrono i presupposti per il versamento da parte del ricorrente, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

Si dà atto che il presente provvedimento è sottoscritto dal solo presidente del collegio per impedimento dell’estensore, ai sensi del D.P.C.M. 8 marzo 2020, art. 1, comma 1, lett. a).

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile, il 6 febbraio 2020.

Depositato in Cancelleria il 29 maggio 2020

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