Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10297 del 10/05/2011

Cassazione civile sez. trib., 10/05/2011, (ud. 06/04/2011, dep. 10/05/2011), n.10297

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUPI Fernando – Presidente –

Dott. PARMEGGIANI Carlo – Consigliere –

Dott. CIRILLO Ettore – Consigliere –

Dott. SAMBTO Maria Giovanna Concetta – Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – rel. Consiglie – –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 19944/2009 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende, ope legis;

– ricorrente –

contro

F.I., M.T., elettivamente domiciliati in

ROMA, VIA VITTORIO MONTIGLIO 7, presso lo studio dell’avvocato

CUPITO’ MAURO, che li rappresenta e difende unitamente all’avvocato

CUPITO’ ENZO, giusta procura speciale in calce al controricorso;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 269/2008 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di ROMA del 6/05/08, depositata il 18/06/2008;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

06/04/2011 dal Consigliere Relatore Dott. FRANCESCO TERRUSI;

e’ presente il P.G. in persona del Dott. RAFFAELE CENICCOLA.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Ritenuto che e’ stata depositata, dal consigliere appositamente nominato, la seguente relazione ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c.:

“Con l’impugnata sentenza la commissione tributaria regionale del Lazio ha accolto l’appello proposto da F.I. e M. T. avverso la sentenza 73/04/2007 della commissione tributaria provinciale di Roma, merce la quale era stato respinto un loro ricorso avverso un avviso di liquidazione di imposta di registro conseguente a sentenza costitutiva ex art. 2932 c.c., emessa dalla Corte d’appello di Roma in data 6.5.1997.

Ha motivato la decisione premettendo che il prezzo di compravendita, in base alla sentenza della Corte d’appello, era stato pagato prima dell’instaurazione del giudizio per l’importo di L. 300.000.000; che tale valore era stato confermato in sentenza; che il bene era risultato sottoposto a sequestro giudiziario, con conseguente impossibilita’ di esecuzione di interventi di manutenzione; che dunque poteva fondatamente ritenersi che lo stesso avesse subito, dal momento della sottoscrizione del preliminare, un naturale deperimento. In ogni caso ha affermato che il valore del bene non avrebbe potuto fissarsi con riguardo all’epoca della sentenza d’appello (1997), bensi’ con riguardo a quella del preliminare (1983), o al piu’ all’epoca della domanda “di iscrizione” della citazione in appello (1994), non essendo consentito porre a carico del cittadino le lungaggini della causa civile.

Per la cassazione di questa sentenza ricorre l’agenzia delle entrate, articolando quattro motivi (ancorche’ l’ultimo erroneamente indicato col. n. 5) conclusi da idonei quesiti, ai quali l’intimato resiste con controricorso.

L’agenzia delle entrate denuncia errori di diritto e vizi di motivazione.

Puo’ osservarsi che i primi due motivi e il quarto, intesi a denunciare violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 131 del 1986, artt. 37, 43, 51 e 52, nonche’ dell’art. 2932 c.c., non possono trovare condivisione, dal momento che non appare censurata la precisa affermazione del giudice di merito circa il fatto che il valore del bene, corrispondente all’importo saldato prima del giudizio, venne confermato dalla sentenza della Corte d’appello.

Questa Corte suprema ha gia’ chiarito che il principio secondo cui quella di registro e’ imposta “d’atto” comporta, nel caso in cui l’atto da registrare sia una sentenza, che, per stabilire i presupposti e i criteri della tassazione, occorre fare riferimento al contenuto ed agli effetti che emergono dalla sentenza stessa, senza possibilita’ di utilizzare elementi a essa estranei, ne’ di ricercare contenuti diversi da quelli su cui si sia formato il giudicato.

Pertanto va in generale confermata la legittimita’, quale base imponibile ai fini dell’imposta di registro, del riferimento al valore indicato nella sentenza ex art. 2932 c.c., costitutiva del trasferimento della proprieta’, previsto nel contratto preliminare di compravendita immobiliare concluso per scrittura privata e rimasto inadempiuto (Cass. 2006/23243, cui adde Cass. 2003/9456; Cass. 2003/7557). Non giova allora l’insistito richiamo della ricorrente alla natura costitutiva della sentenza, e divengono irrilevanti le molteplici improprieta’ della motivazione dell’impugnata sentenza, dal momento che il dispositivo di questa appare comunque conforme a diritto. Nel caso di sentenza costitutiva, l’accertamento del giudice tributario in ordine agli effetti che la sentenza produce e al titolo su cui e’ intrinsecamente fondata non puo’ basarsi su contenuti diversi da quelli rispetto ai quali si sia formato il giudicato, il quale conferisce all’accertamento giudiziale inter partes un valore del tutto particolare, di cui il giudice del rapporto tributario non puo’ non prendere atto (v. Cass. 1993/11959). Tanto determina altresi’ l’irrilevanza dell’insufficienza motivazionale denunciata col terzo motivo.

Sulla base delle esposte considerazioni, il ricorso puo’ essere trattato in camera di consiglio e definito con pronunzia di manifesta infondatezza”;

– che il collegio integralmente condivide le considerazioni di cui alla ripetuta relazione;

che la contraria tesi dell’amministrazione finanziaria, ribadita con la memoria depositata a norma dell’art. 380 bis c.p.c., comma 3, non incrina il fondamento di quanto affermato nella relazione, giacche’ appare modellata sulla diversa situazione in cui viene in rilievo la registrazione dell’”atto scritto” (D.P.R. n. 131 del 1986, artt. 1 e 2) costituito dalla fattispecie negoziale (id est, l’atto quale negozio, cui e’ correlato il potere di rettifica del valore dichiarato, dalle parti ai sensi degli artt. 51 e 52 del citato D.P.R.); mentre, nel caso di specie, trattasi della registrazione dell’atto giudiziario (id est, la sentenza) di cui all’art. 2932 c.c., alla quale unicamente puo’ farsi riferimento al fine di stabilire l’ammontare dell’imposta dovuta;

che invero, in base al D.P.R. n. 131 del 1986, art. 20, l’imposta e’ applicata secondo l’intrinseca natura dell’atto da registrare (ancorche’ altresi’ secondo gli effetti in concreto prodotti, stante la necessita’ di coniugazione col principio di capacita’ contributiva); per cui, essendo l’atto in questione una sentenza, non appare potersi razionalmente discutere di mera rettifica di un valore dichiarato dalle parti, secondo il presupposto invece considerato dal D.P.R. n. 131 del 1986, art. 51, comma 1, costituente – a sua volta – il parametro di applicazione dei successivi disposti ex art. 51, commi 3 e 4, e art. 52, comma 1, del medesimo D.P.R.;

– che dunque il ricorso va rigettato siccome manifestamente infondato;

– che le spese del presente giudizio possono essere compensate per giusti motivi ravvisabili nella oggettiva difficolta’ della questione interpretativa.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese processuali.

Cosi’ deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 6 aprile 2011.

Depositato in Cancelleria il 10 maggio 2011

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