Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10296 del 26/04/2017


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Cassazione civile, sez. II, 26/04/2017, (ud. 28/02/2017, dep.26/04/2017),  n. 10296

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MIGLIUCCI Emilio – Presidente –

Dott. ORILIA Lorenzo – Consigliere –

Dott. ORICCHIO Antonio – rel. Consigliere –

Dott. SABATO Raffaele – Consigliere –

Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 25749/2012 proposto da:

V.M., (OMISSIS), elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

EMILIA 88, presso lo studio dell’avvocato FEDERICA CORSINI,

rappresentata e difesa dall’avvocato GANDOLFO MOCCIARO;

– ricorrente –

contro

V.I., V.G., VA.MA. nato, a (OMISSIS),

elettivamente domiciliati in ROMA, VIA PIAVE 52, presso lo studio

dell’avvocato RENATO CARCIONE, rappresentati e difesi dall’avvocato

MICHELE MILITELLO;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 627/2012 della CORTE D’APPELLO di PALERMO,

depositata il 30/04/2012;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

28/02/2017 dal Consigliere Dott. ANTONIO CRICCHIO;

udito l’Avvocato CORSINI Federica, con delega depositata in udienza

dell’Avvocato MOCCIARO Gandolfo, difensore della ricorrente che ha

chiesto l’accoglimento del ricorso;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SERVELLO Gianfranco, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

FATTI DI CAUSA

V.M. conveniva, nel 2001, in giudizio, innanzi al Tribunale di Palermo, Va.Gi..

L’attrice esponeva che, lei stessa e la convenuta, all’esito di atto per notaio L. del (OMISSIS) e della formale divisione del (OMISSIS) di un fondo in origine unico, erano proprietarie di due porzioni di terreno separate da una stradella rimasta in comune a servizio delle dette unità immobiliari.

Tanto esposto l’attrice sosteneva che la convenuta, nel tempo, aveva utilizzato la detta stradella in modo non conforme al titolo ed al possesso ovvero per esigenze di passaggio ulteriori rispetto a quelle originarie previste e consistenti nel passaggio per mere esigenze di attività colturali (e, quindi, con soli mezzi adibiti all’agricoltura), procedendo – inoltre – alla costituzione di una non prevista servitù di conduttura elettrica.

Chiedeva, quindi, l’attrice l’accertamento della non conformità dell’esercizio in atto della servitù di passaggio da parte della convenuta.

Quest’ultima, costituitosi in giudizio, resisteva all’avversa domanda ed, in via riconvenzionale, domandava l’accertamento che la costituita servitù per destinazione del padre di famiglia aveva identico contenuto per entrambe le parti in causa.

Nel corso del giudizio, deceduta la Va.Gi., si costituivano i di lei eredi V.I., M. e G. insistendo nelle medesime difese ed istanze già svolte. L’adito tribunale, con sentenza n. 3264/2006, rigettava la domanda attrice e quella riconvenzionale, dichiarava illegittima la serivitù di conduttura elettrica realizzata dalla originaria convenuta e condannava i di lei eredi alla rimozione della conduttura medesima, nonchè al pagamento dei tre quarti delle spese del giudizio, compensate – quindi – parzialmente nel resto.

Avverso. la suddetta sentenza, di cui chiedeva la riforma, V.M. interponeva appello resistito dalle parti appellate, che proponevano – a loro volta – appello incidentale, in particolare – e per quanto interessa in questa sede- in ordine alla regolamentazione delle spese.

L’adita Corte di Appello di Palermo, con sentenza n. 627/2012, dichiarava interamente compensate le spese del primo giudizio, confermava – per il resto – l’impugnata sentenza e condannava l’appellante principale al pagamento delle spese del giudizio di secondo grado.

Per la cassazione della suddetta decisione della Corte distrettuale ricorre la V.M. con atto affidato a cinque ordini di motivi e resistito con controricorso delle parti intimate.

Nell’approssimarsi dell’udienza hanno depositato memorie, ai sensi dell’art. 378 c.p.c., sia la parte ricorrente che quelle controricorrenti.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1.- Con il primo motivo del ricorso si censura il vizio di violazione e falsa applicazione degli artt. 1062 e 1065 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3.

Viene dedotta che la Corte territoriale avrebbe errato, violando le anzidette norme di legge, nel ritenere che le due servitù reciproche sulla stradella avevano “identico contenuto”.

E ciò in quanto – secondo la prospettazione di parte ricorrente – le due suddette servitù avevano un contenuto differenziato con previsione di passo carrabile pieno (e non per sole esigenze agricole) esclusivamente in favore del fonzo della sola V.M. ove insisteva una casa di abitazione di poi venduta nel (OMISSIS).

2.- Con il secondo motivo del ricorso si deduce il vizio di violazione dell’art. 2700 c.c. e dell’art. 116 c.p.c., ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, nonchè omessa e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio.

Il motivo, prendendo spunto dal già accennato aspetto della pregressa esistenza di un edificio solo sul fondo della V.M. insiste nella prospettazione dell’esistenza, nella fattispecie, di servitù articolantesi – per così dire -asimmetricamente ovvero con un carattere differenziato del loro contenuto rispetto ai due fondi delle parti in causa.

3.- In due anzidetti motivi, in quanto strettamente connessi, possono essere trattati congiuntamente.

L’impugnata sentenza ha rilevato, correttamente, che nella fattispecie non vi era l’emergenza di elementi obiettivi per determinare l’esistenza di servitù a contenuto differenziato.

La gravata decisione ha anch ritenuto che si erano rivelate generiche le allegazioni, dedotte dall’originaria attrice in ordine alla pretesa differenziazione del contenuto del passaggio, nonchè all’aggravio determinato dalla trasformazione della destinazione urbanistica del fondo di parte convenuta da agricola ad abitazione.

Le argomentazioni e gli apprezzamenti della Corte territoriale sono del tutto condivisibili ed immuni da vizi.

Al riguardo deve, altresì, evidenziarsi che la medesima Corte distrettuale ha anche evidenziato il mancato assolvimento dell’onere della prova incombente all’attrice anche con riferimento alla nota pronuncia di questa Corte n. 6637/2015.

Tale decisione ha significativamente affermato che, “in tema di servitù di passaggio per uso agricolo, al fine di valutare l’aggravamento agli effetti dell’art. 1067 c.c., occorre far riferimento alla nozione di attività agricola contenuta nell’art. 2135 c.c., non risolvendosi in un’alterazione della funzione economica e giuridica della servitù l’adeguamento della stessa a sopravvenute esigenze connesse all’evoluzione dell’attività ed al mutamento delle colture agrarie, quale, nella specie, la costruzione di una casa di abitazione in funzione della conduzione del fondo e delle esigenze dell’imprenditore agricolo”.

I motivi difettano, inoltre, di autosufficienza laddove – a fronte di quanto affermato già con la decisione del primo Giudice quanto alla accennata preesistenza di una abitazione su uno dei due fondi – non si articolano con la dovuta idonea trascrizione dei motivi di appello e del loro testo.

In proposito deve evidenziarsi che, ai sensi dell’art. 342 c.p.c., occorre che le censure svolte contengano una parte argomentativa che si contrapponga alla motivazione della sentenza impugnata (Cass. S.U. n. 23299/2011).

I motivi qui in esame non possono, quindi, essere accolti. 4.- Con il terzo motivo parte ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione dell’art. 1065 c.c., in ordine all’art. 360 c.p.c., n. 3.

Viene prospettata la violazione del principio per cui si dovrebbe presumere la servitù come costituita con “minor aggravio al fondo servente” in caso di dubbio sul suo effettivo contenuto.

5.- Con il quarto motivo del ricorso si prospetta il vizio di violazione e falsa applicazione degli artt. 1067 e 2697 c.c., nonchè dell’art. 115 c.p.c., ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3. Parte ricorrente lamenta un preteso errore sull’inesistenza, ritenuta da Corte di Appello, dell’aggravamento della servitù nell’ipotesi di passaggio con mezzi non solo agricoli.

6.- I due motivi innanzi appena esposti possono essere trattati congiuntamente.

Entrambi, pur denunziando apparentemente violazioni di legge, si risolvono nella realtà nella prospettazione di ricostruzioni in fatto difformi da quelle accolte in sentenza sollecitando un inammissibile riesame nel merito.

Oltre a ciò va rilevato che il preteso “minor aggravio” era escluso radicalmente per effetto della valutazione, in punto di fatto, della Corte territoriale che reputava un contenuto paritario ab origine delle due servitù per cui si controverte. Nè, conseguentemente, poteva logicamente configurarsi un preteso aggravamento e tanto a maggior ragione in considerazione pure della significativa circostanza che nella stessa convenzione inter partes di cui all’atto del 1983 nulla era mai stato specificato o lamentato quanto ad un pretesò “contenuto differenziato” delle servitù.

I motivi qui in esame non possono, pertanto, essere accolti.

6.- Con il quinto motivo del ricorso si deduce il vizio di violazione e falsa applicazione dell’art. 92 c.p.c., comma 2, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3.

In particolare parte ricorrente assume la ricorrenza, in ipotesi, di una soccombenza reciproca che avrebbe dovuto condurre ad un diverso tipo di regolamentazione delle spese.

Il motivo non è fondato.

Nella fattispecie non vi è stata, da parte del Giudice del merito, alcuna violazione di legge.

In tema di regolamentazione delle spese l’adozione della compensazione delle stesse è rimessa alla valutazione discrezionale Giudice del merito, al quale è fatto solo l’obbligo di non porre le spese a carico della parte integralmente vittoriosa.

Nella concreta fattispecie per cui è giudizio il Giudice del merito non ha errato nella regolamentazione delle spese ed ha valutato con ponderazione la soccombenza.

Il motivo va, quindi, respinto.

7.- Alla stregua di quanto innanzi esposto, affermato e ritenuto il ricorso deve essere rigettato.

8.- le spese seguono la soccombenza e, per l’effetto, si determinano così come in dispositivo.

PQM

La Corte:

rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento in favore delle parti controricorrenti delle spese del giudizio, determinate in Euro 3.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali nella misura del 15% ed accessori come per legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 28 febbraio 2017.

Depositato in Cancelleria il 26 aprile 2017

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