Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10296 del 10/05/2011

Cassazione civile sez. trib., 10/05/2011, (ud. 06/04/2011, dep. 10/05/2011), n.10296

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUPI Fernando – Presidente –

Dott. PARMEGGIANI Carlo – Consigliere –

Dott. CIRILLO Ettore – Consigliere –

Dott. SAMBITO Maria Giovanna Concetta – Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 19893-2009 proposto da:

T.G. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA CRESCENZIO 91, presso lo studio dell’avvocato LUCISANO

CLAUDIO, che lo rappresenta e difende, giusta procura in calce al

ricorso;

– ricorrente –

contro

COMUNE di CHIVASSO;

– intimato –

avverso la sentenza n. 24/2008 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE

di TORINO del 3/06/08, depositata il 09/06/2008;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

06/04/2011 dal Consigliere Relatore Dott. FRANCESCO TERRUSI;

è presente il P.G. in persona del Dott. RAFFAELE CENICCOLA.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Ritenuto che è stata depositata, dal consigliere appositamente nominato, la seguente relazione ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.:

“Con sentenza 9.6.2008 la commissione tributaria regionale del Piemonte, adita con appello di T.G. nella controversia insorta tra questo e il comune di Chivasso, avente a oggetto una cartella di pagamento relativa alla t.i.a. per l’anno 1999, dichiarava inammissibile l’appello per tardività, sul rilievo dell’avvenuta proposizione in data 10.4.2007 rispetto a sentenza notificata ai sensi dell’art. 140 c.p.c. in data 1.2.2007, stante il ritiro – appunto in tale ultima data – della raccomandata contenente la notizia del deposito della sentenza presso la casa comunale. Per la cassazione di questa sentenza il ricorrente T. articola due motivi, intesi rispettivamente a denunciare (i) violazione e mancata applicazione, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 38, comma 2, art. 2967 c.c., art. 327 c.p.c., comma 1, e del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 1, comma 2; (ii) violazione e mancata applicazione, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, degli artt. 138 e 140 c.p.c., art. 139 c.p.c., comma 2, art. 48 disp. att. c.p.c., R.D. n. 1175 del 1931, art. 274 e seg., art. 327 c.p.c., comma 1 e D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 1, comma 2.

I motivi non appaiono ammissibili ai sensi dell’art. 366-bis c.p.c., stante che gli annessi quesiti di diritto omettono l’indicazione della fattispecie, non comprendono l’indicazione della regula iuris adottata nel provvedimento impugnato, nè l’indicazione del diverso principio che il ricorrente assume invece corretto in sostituzione del primo;

donde si risolvono in una interrogazione intesa all’astratta ricognizione della disciplina normativa che, secondo il ricorrente, rileva nell’ambito del giudizio.

Giova il rinvio a sez. un. 2010/12339.

Sulla base delle esposte considerazioni, il ricorso può essere trattato in camera di consiglio e definito con pronunzia di inammissibilità”;

– che il collegio integralmente condivide le considerazioni di cui alla ripetuta relazione;

– che nulla va disposto in tema di spese processuali, non essendovi stata attività difensiva dell’ intimato in questa sede.

P.Q.M.

La Corte dichiara l’inammissibilità del ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 6 aprile 2011.

Depositato in Cancelleria il 10 maggio 2011

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