Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10295 del 29/04/2010

Cassazione civile sez. I, 29/04/2010, (ud. 25/02/2010, dep. 29/04/2010), n.10295

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VITTORIA Paolo – Presidente –

Dott. CECCHERINI Aldo – Consigliere –

Dott. FORTE Fabrizio – Consigliere –

Dott. RAGONESI Vittorio – Consigliere –

Dott. GIANCOLA Maria Cristina – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 1656-2005 proposto da:

A.F. (c.f. (OMISSIS)), A.A.M. (c.f.

(OMISSIS)), A.A. (c.f. (OMISSIS)), A.

M.C. (c.f. (OMISSIS)) in proprio e nella qualità

di legale rappresentante di A.S. (c.f.

(OMISSIS)), elettivamente domiciliati in ROMA, V.LE BRUNO

BUOZZI, 51, presso l’avvocato CARDI MARCELLO, rappresentati e difesi

dall’avvocato AGRIFOGLIO SERGIO, giusta procura a margine del

ricorso;

– ricorrenti –

contro

COMUNE DI (OMISSIS);

– intimata –

avverso la sentenza n. 1066/2003 della CORTE D’APPELLO di PALERMO,

depositata il 24/11/2003;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

25/02/2010 dal Consigliere Dott. MARIA CRISTINA GIANCOLA;

udito, per i ricorrenti, l’Avvocato D. CALVETTA, per delega, che ha

chiesto l’accoglimento del ricorso;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

GOLIA Aurelio che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione notificato il 24.01.2000 al Comune di (OMISSIS) ed alla Ditta Coletti Luciano, che non si costituiva in giudizio, A.F., A.A.M., A.A. e A.M. C., quest’ultima sia in proprio che in rappresentanza di A. S., adivano la Corte di appello di Palermo e premesso che in vista della costruzione di alloggi di edilizia agevolata e convenzionata nell’ambito del PEEP, alcuni terreni edificabili in loro proprietà, estesi complessivamente mq 1.206, erano stati assoggettati a procedimenti di occupazione d’urgenza e di espropriazione, questo definito dal Comune di (OMISSIS), con ordinanza sindacale di espropriazione n. 57 del 7.04.1995, e che in sede amministrativa l’indennizzo espropriativo era stato stimato solo in provvisoria, con ordinanza sindacale n. 16 del 2.02.1995, in misura insufficiente (L. 20.260.800), chiedevano che fosse determinata la giusta indennità di espropriazione e che il Comune fosse condannato al relativo pagamento con accessori. Con sentenza del 7-24.11.2003, la Corte di appello di Palermo, disposta ed espletata una CTU, determinava l’indennità di espropriazione in L. 39.598.662,00, condannando il Comune di (OMISSIS) a rifondere agli opponenti le spese di lite. La Corte territoriale osservava e riteneva tra l’altro ed in sintesi:

che gli opponenti non avevano svolto alcuna domanda nei confronti della Ditta Coletti Luciano, rimasta contumace che avendo l’area ablata natura edificatoria, occorreva applicare i criteri di cui alla L. n. 359 del 1992, art. 5 bis calcolando in L. 131.695.200 (pari ad Euro 68.014,89) il valore venale della superficie espropriata nel 1995, valore da mediare e da decurtare del 40% che non vi era ragione di non applicare la prevista decurtazione del 40% dal momento che:

a) l’indennità provvisoria era stata stimata dal Comune in L. 33.768.000, con ordinanza n. 16 del 2.02.1995 b) il valore venale del terreno espropriato, pur essendo stato dal Comune fissato in misura sensibilmente inferiore a quella poi accertata giudizialmente, non poteva considerarsi palesemente insufficiente, si da far ritenere irrisoria l’offerta, tanto più che l’indennità definitiva, determinata il 15.12.1999, non si discostava di molto da essa ed anzi era addirittura inferiore, sicchè l’offerta in questione non poteva ritenersi arbitraria, insensata e finalizzata ad ostacolare o impedire l’esercizio del diritto di cessione volontaria spettante al privato che andava ordinato al Comune di (OMISSIS) il deposito presso la Cassa DDPP dell’importo così determinato, previa detrazione di quanto già depositato allo stesso titolo e con interessi legali decorrenti dalla data di emissione del provvedimento ablativo che in riferimento alla determinata indennità, integrante debito di valuta, agli opponenti non competevano gli interessi anatocistici, poichè tale debito pur certo, non poteva considerarsi liquido prima della sentenza pronunciata nel giudizio di opposizione alla stima, nè poteva essere riconosciuto il risarcimento del maggior danno per la svalutazione monetaria del loro credito, ai sensi dell’art. 1224 c.c., comma 2, dal momento che avevano mancato di allegare prima che di provare, specifici profili di pregiudizio per il lamentato ritardo.

Avverso questa sentenza gli A. hanno proposto ricorso per cassazione notificato al Comune di (OMISSIS) il 5. 01.2005, affidato ad un motivo ed illustrato da memoria. L’ente intimato non ha svolto attività difensiva.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

A sostegno del ricorso gli A. deducono “Error in judicando – art. 360 c.p.c., n. 5. Insufficienza, contraddittorietà ed illogicità della motivazione circa un punto decisivo della controversia”.

Sostengono che l’indennizzo espropriativo, stimato ai sensi della L. n. 359 del 1992, art. 5 bis è stato decurtato del 40% con motivazione viziata e chiedono conclusivamente che con pronuncia di merito, l’indennità di espropriazione sia rideterminata nell’importo già fissato dalla Corte distrettuale senza l’avversato abbattimento.

A seguito della dichiarazione d’illegittimità costituzionale (sentenza n. 348 del 2007) del D.L. 11 luglio 1992, n. 333, art. 5 bis, commi 1 e 2, (convertito, con modificazioni, nella L. 8 agosto 1992, n. 359):

– deve ritenersi superata la questione della concedibilità del “premio” del mancato abbattimento del 40 per cento del valore mediato del suolo espropriato, atteso che la detrazione è stata espressamente giudicata dalla Corte costituzionale priva di “qualsiasi riferimento, non puramente aritmetico, al valore del bene” (cfr. Cass. 200822395) nei giudizi aventi ad oggetto la determinazione dell’indennità di espropriazione, relativi, quale quello di specie, a procedimenti in cui la dichiarazione di pubblica utilità sia stata emessa prima del 30 giugno 2003, data di entrata in vigore del D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, venuto meno il criterio di indennizzo di cui al citato art. 5- bis, trova applicazione il criterio del valore venale del bene previsto dalla L. 25 giugno 1865, n. 2359, art. 39 e non si applica la L. 24 dicembre 2007, n. 244, art. 2, comma 89, lett. a) che, avendo introdotto modifiche al D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, art. 37, commi 1 e 2, segue la disciplina transitoria prevista dall’art. 57, D.P.R. cit., mentre la norma intertemporale di cui alla L. n. 244 cit., art. 2, comma 90, prevede la retroattività della nuova disciplina di determinazione dell’indennità espropriativa solo per i procedimenti espropriativi in corso, e non anche per i giudizi (cfr.

cass. 200811480; 200828431) nei rapporti non esauriti per essere ancora in corso la controversia sulla misura dell’indennità, deve ricorrersi al criterio del valore venale del bene anche se il ricorso avverso la sentenza determinativa dell’indennità non abbia sollevato questione sulla legge applicabile, ma, come nella specie, si sia limitato a contestare la quantificazione in concreto dell’indennità, con riferimento all’ulteriore decurtazione del 40%, non essendo concepibile, in ordine all’individuazione del criterio legale di stima, la formazione di un giudicato autonomo, nè l’acquiescenza allo stesso, dato che il bene della vita alla cui attribuzione tende l’opponente alla stima è l’indennità, liquidata nella misura di legge, non già l’indicato criterio legale, così che l’impugnazione del credito indennitario rimette in discussione proprio il criterio legale utilizzato dalla sentenza determinativa dell’indennità, ed il relativo capo, fondandosi sulla premessa dell’applicabilità dell’art. 5 – bis cit., non è suscettibile, venuta meno tale premessa, di conservare la natura e gli effetti di un’autonoma statuizione (cfr. Cass. 200822409).

Conclusivamente, dato il contenuto del ricorso, deve essere applicato il nuovo assetto normativo e quindi l’indennità di espropriazione determinata secondo il criterio del valore venale del bene, previsto dalla L. 25 giugno 1865, n. 2359, art. 39. Accolta, dunque, la censura in questione e cassata in parte qua la sentenza impugnata, ben può procedersi sulle esposte premesse, alla decisione nel merito del ricorso, ai sensi dell’art. 384 c.p.c., determinando la controversa indennità nella maggiore somma di Euro 68.014,89, quale valore venale della superficie espropriata nel 1995.

Di tale importo, maggiorato degli interessi legali decorrenti dalla data di emissione del provvedimento ablativo, va ordinato al Comune di (OMISSIS) il deposito presso la Cassa DDPP, previa detrazione di quanto già depositato allo stesso titolo. Il giudicato interno formatosi sul rigetto sia della domanda di risarcimento del maggior danno da perdita di valore del credito e sia sulla domanda di attribuzione degli interessi anatocistici, rigetto questo fondato su ragioni che continuano ad ostare al favorevole apprezzamento pure per il periodo successivo alla prima pronuncia, precludono in questa sede l’attribuzione di tali invocati incrementi.

Quanto al regime delle spese, il Comune di (OMISSIS), soccombente, va condannato al pagamento delle spese del giudizio di merito, liquidate come in dispositivo, mentre giusti motivi, tratti essenzialmente dalla riconduzione della decisione allo jus superveniens, inducono a compensare per intero le spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte pronunciando sul ricorso lo accoglie, cassa in parte qua la sentenza impugnata e decidendo nel merito ordina al Comune di (OMISSIS) il deposito presso la Cassa DDPP, previa detrazione di quanto già depositato allo stesso titolo, della somma di Euro 68.014,89 con interessi legali decorrenti dalla data del provvedimento ablativo. Condanna il Comune di (OMISSIS) al pagamento, in favore dei ricorrenti, delle spese del giudizio di merito, che liquida in Euro 2.500,00 per onorari, Euro 1.500,00 per diritti ed Euro 113,62 per esborsi, oltre alle spese generali ed agli accessori come per legge. Compensa per intero delle spese del giudizio di cassazione. Conferma nel resto la sentenza impugnata.

Così deciso in Roma, il 25 febbraio 2010.

Depositato in Cancelleria il 29 aprile 2010

 

 

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