Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10295 del 26/04/2017


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Cassazione civile, sez. II, 26/04/2017, (ud. 28/02/2017, dep.26/04/2017),  n. 10295

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MIGLIUCCI Emilio – Presidente –

Dott. ORILIA Lorenzo – Consigliere –

Dott. ORICCHIO Antonio – rel. Consigliere –

Dott. SABATO Raffaele – Consigliere –

Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 25230/2012 proposto da:

MARTA SRL (OMISSIS), elettivamente domiciliata in ROMA, VIA F.

CONFALONIERI 5, presso lo studio dell’avvocato ANDREA MANZI, che la

rappresenta e difende unitamente all’avvocato PRIMO MICHIELAN;

– ricorrente –

contro

C.M., C.R., elettivamente domiciliati in ROMA,

VIA G.G. BELLI 27, presso lo studio dell’avvocato PAOLO MEREU, che

li rappresenta e difende unitamente agli avvocati ALBERTO SOMMAIO,

LUCIANO CARRARO;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 2005/2011 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA,

depositata il 08/09/2011;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

28/02/2017 dal Consigliere Dott. ANTONIO ORICCHIO;

udito l’Avvocato MICHIELAN Primo, difensore della ricorrente che ha

chiesto l’accoglimento del ricorso;

udito l’Avvocato MAREU Paolo, difensore del resistente che ha chiesto

il rigetto del ricorso;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SERVELLO Gianfranco, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Co.Re., quale proprietario di immobile in (OMISSIS) (mappale (OMISSIS)) gravato da servitù di passaggio a favore dell’attiguo fondo di cui al mappale (OMISSIS), di proprietà della Marta S.r.l., conveniva quest’ultima innanzi al Tribunale di Venezia – Sezione Distaccata di Portogruaro.

L’attore esponeva che la servitù era stata convenzionalmente costituita la fine precipuo di consentire l’accesso alla pubblica via del fondo dominante intercluso e chiedeva, poichè nelle more era venuta meno l’interclusione, l’accertamento di tale fatto e la declaratoria, ex art. 1055 c.c., dell’estinzione della medesima servitù.

La domanda era resistita dalla parte convenuta, che chiedeva – in via riconvenzionale – la rimozione di un palo. L’adito Tribunale, con sentenza n. 134/2005, accoglieva la domanda attorea con le consequenziali pronunce, rigettava quella riconvenzionale e compensava le spese del giudizio.

Avverso la suddetta pronuncia del Tribunale di prima istanza la Marta S.r.l. interponeva appello resistito dagli eredi dell’originario attore C.M. e R..

L’adita Corte di Appello di Venezia, con sentenza n. 2005/2011 respingeva il gravame, confermava l’impugnata sentenza e condannava la società appellante alla refusione delle spese del giudizio.

Per la cassazione della succitata sentenza della Corte territoriale ricorre la Marta S.r.l. con atto affidato a due ordini di motivi e resistito dalle parti intimate.

Nell’approssimarsi dell’udienza ha depositato memoria, ai sensi dell’art. 378 c.p.c., la società ricorrente, che – sentite le conclusioni del P.G. in udienza – ha svolto anche le osservazioni con apposita depositata nota.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1.- Con, il primo motivo del ricorso si censura il vizio di violazione e falsa applicazione degli artt. 1051 e 1032, 1055, 1376 e 1372 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3.

Col motivo si solleva, in sostanza, la questione della valutazione della natura della servitù costituita convenzionalmente.

Tale servitù, secondo la prospettazione della ricorrente,doveva essere considerare come non coattiva ed, in punto, la gravata decisione risulterebbe viziata per violazione delle suddette norme di legge.

L’assunto della parte ricorrente non è fondato.

La Corte territoriale non è incorsa nella succitata violazione ed ha valutato correttamente la della natura servitù.

Questa, nella concreta fattispecie in esame, non poteva che essere ritenuta come coattiva, pur se costituita convenzionalmente, in ragione dello scopo che era proprio quello di evitare lo stato di interclusione poi venuto meno nel tempo.

In particolare l’impugnata sentenza ha correttamente applicato le norme ed i principi giurisprudenziali in materia, per di più uniformandosi a consolidato orientamento giurisprudenziale neppure contrastato col ricorso ove non si adducono neppure valide argomentazioni idonee a far mutare il medesimo orientamento.

Al riguardo devono richiamarsi i consolidati precedenti di cui alle pronunce di questa Corte n.ri 23839/2012 e 5053/2013 e 2922/2014.

In particolare con tale ultima citata pronuncia è stata ribadita -per le fattispecie come quella in esame – la presunzione relativa della natura costitutiva della servitù ed è stato riaffermato il principio per cui “per il disposto dell’art. 1054 c.c., il quale riconosce al proprietario del fondo rimasto intercluso in conseguenza di alienazione a titolo oneroso o di divisione il diritto di ottenere coattivamente dall’altro contraente il passaggio senza corrispondere alcuna indennità, deve presumersi che la servitù di passaggio costituita con lo stesso atto di alienazione o di divisione, o anche con atto successivo che all’interclusione sia oggettivamente preordinato, abbia natura coattiva, con conseguente applicabilità alla medesima, in caso di cessazione dell’interclusione, della causa estintiva di cui all’art. 1055 c.c., salvo che dal negozio costitutivo non emerga, in concreto ed inequivocabilmente, l’intento delle parti di assoggettarsi al regime delle servitù volontarie”.

Il motivo è, pertanto, infondato e va respinto.

2.- Con il secondo motivo del ricorso si deduce il vizio di omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5.

Parte ricorrente, citando anche Cass. 4533/1990, lamenta l’accennata carenza motivazionale della gravata decisione con riferimento alla mancata valorizzazione del fatto che “dal negozio risultava l’intenzione delle parti di sopperire a tale esigenza” e, quindi, di ovviare alla interclusione (con l’ulteriore conseguenza della inapplicabilità dell’art. 1055 c.c.).

Il motivo si risolve in una impropria rivalutazione, in questa sede non più possibile, della volontà negoziale delle parti al momento della costituzione della servitù, volontà ricostruita adeguatamente e con logica argomentazione da parte della Corte territoriale.

La citata, ancorchè non recente, decisione del 1990 di questa Corte faceva discendere la configurabilità di una natura esclusivamente volontaria della servitù solo allorchè emergeva un concreto ed inequivocabile intento delle parti di assoggettarsi in via esclusiva la regime delle servitù volontarie (fatto questo escluso dalla logica valutazione svolta dal Giudice del merito).

In ogni caso parte ricorrente non ha neanche indicato specificamente, trascritto o evidenziato quegli elementi contrattuali in base ai quali poteva eventualmente desumersi l’esclusivo riferimento fatto dai contraenti all’esclusivo regime delle servitù volontarie.

Nè può, infine, delibarsi la prospettazione – in ultimo pure avanzata col ricorso – per cui l’interclusione, ab origine non esisteva: trattasi, infatti, di questione nuova che non risulta neppure precedentemente censurata.

Il motivo è, quindi, inammissibile.

3.- Alla stregua di quanto innanzi esposto, affermato e ritenuto il ricordo va rigettato.

4.- Le spese seguono la soccombenza e si determinano così come in dispositivo.

PQM

La Corte:

rigetta il ricorso e condanna la società ricorrente al pagamento in favore dei contro ricorrenti delle spese del giudizio, determinate in Euro 4.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali nella misura del 15% ed accessori come per legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 28 febbraio 2017.

Depositato in Cancelleria il 26 aprile 2017

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