Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10294 del 26/05/2017

Cassazione civile, sez. II, 26/04/2017, (ud. 28/02/2017, dep.26/04/2017),  n. 10294

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MIGLIUCCI Emilio – Presidente –

Dott. ORILIA Lorenzo – Consigliere –

Dott. ORICCHIO Antonio – rel. Consigliere –

Dott. SABATO Raffaele – Consigliere –

Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 24846/2012 proposto da:

M.R., (OMISSIS), B.R., elettivamente

domiciliati in ROMA, VIA GERMANICO 168, presso lo studio

dell’avvocato LUCA TANTALO, rappresentati e difesi dall’avvocato

ANDREA CECCOBELLI;

– ricorrenti –

contro

P.G., C.G., elettivamente domiciliati

in ROMA, V. ANGELO EMO 106, presso lo studio dell’avvocato GIUSEPPE

MAURO, rappresentati e difesi dall’avvocato DINO BUONCRISTIANI;

– controricorrenti e ric. incidentali –

avverso la sentenza n. 1128/2011 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE,

depositata il 14/09/2011;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

28/02/2017 dal Consigliere Dott. ANTONIO ORICCHIO;

udito l’Avvocato TANTALO Luca, difensore dei ricorrenti che si è

riportato alle difese in atti;

udito l’Avvocato ZIACO Giovanni, con delega depositata in udienza

dell’Avvocato BUONCRISTIANI Dino, difensore del resistente che ha

chiesto l’inammissibilità della documentazione presentata con la

memoria ex art. 378 c.p.c. e si riporta alle difese in atti;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SERVELLO Gianfranco, che ha concluso per il rigetto del ricorso

principale e per l’assorbimento del ricorso incidentale

condizionato.

Fatto

FATTI di CAUSA

M.R. e B.R. convenivano in giudizio innanzi al Tribunale di Pisa P.G. e C.G. lamentando che quest’ultimi, dopo aver venduto, con atto pubblico del (OMISSIS), a loro ed al loro dante causa un terreno in (OMISSIS) con la previsione di destinare una striscia di terreno di mt. 4 a strada, avevano occupato – nel realizzare detta via – una parte del terreno divenuto di loro proprietà.

Chiedevano, quindi, la determinazione dei confini fra la loro proprietà e quella dei convenuti.

L’adito Tribunale, con sentenza n. 138/2006, accoglieva, quindi, la domanda attorea, determinava i confini come da atti, dichiarando che la strada era stata realizzata in parte sul terreno delle parti attrici e rigettando le altre rimanenti domande attoree, con compensazione parziale delle spese di lite.

Avverso la suddetta decisione del Tribunale di prima istanza le originarie attrici interponevano resistito dalle parti appellate.

La Corte di Appello di Firenze, con sentenza n. 1128/2011 rigettava l’appello e condannava le appellanti alla refusione delle spese del giudizio.

Per la cassazione della suddetta decisione della Corte distrettuale ricorrono le M. – B., con atto affidato a cinque ordini di motivi e resistito con controricorso dalle parti intimate, le quali – a loro volta – propongono ricorso incidentale condizionato.

Nell’approssimarsi dell’udienza hanno depositato memorie, ai sensi dell’art. 378 c.p.c., sia le parti ricorrenti che quelle contro ricorrenti.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1.- Con il primo motivo del ricorso si censura il vizio di violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto in relazione agli artt. 1073 e 1074 c.c..

Col motivo si lamenta la pretesa erronea applicazione – da parte della decisione gravata – dell’art. 1073 c.c., in particolare in punto di ritenuta estinzione per prescrizione della servitù a favore dei fondi di cui erano titolari la M. – B. sulla via vicinale individuata al f. (OMISSIS), part.lla (OMISSIS). Tuttavia dalle risultanze dello svolto compendio istruttorio ed, in particolare dall’esito e dalla valutazione delle prove testimoniali, i Giudici del merito hanno valutato che non difettava (come intenderebbero far affermare le odierne parti ricorrenti) la prova del trascorso ventennio dedotto dal comprovato non uso.

La valutazione, in fatto, dei predetti Giudici risulta peraltro immune da vizi logici censurabili e la censura di cui al motivo si sostanzia, in effetti, in una impropria istanza di rivalutazione – in questa sede non possibile – dell’anzidetta valutazione.

Il motivo è, quindi, inammissibile.

2.- Con il secondo motivo del ricorso si deduce il vizio di motivazione insufficiente e contraddittoria circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio.

Viene, col motivo, svolta censura in ordine alla reiezione della istanza di riforma della sentenza di primo grado nella parte in cui quest’ultima aveva fatto riferimento alle risultanze dell’elaborato della svolta consulenza tecnica di ufficio.

Il motivo attiene totalmente ad una impropria istanza di rivalutazione delle predette risultanze già oggetto di corretta valutazione da parte dei Giudici del merito.

Il motivo stesso è, dunque, inammissibile.

3.- Con il terzo motivo parti ricorrenti lamentano, ex art. 360 c.p.c., n. 3, la violazione dell’art. 183 c.p.c..

Tanto in rifermento alla questione, già sollevata nei precedenti gradi del giudizio, relativa alla pretesa integrazione della loro originaria domanda quanto alla domanda di condanna per la ricostruzione di parti della banchina e/o del ciglio della strada vicinale di cui si controverte.

In proposito deve ricordarsi che il primo Giudice adito aveva già ritenuto tali domande nuove e, quindi, inammissibili e che tale valutazione atteneva anche alla eliminazione di una capanna ed all’arretramento di alberi e di una siepe (aspetti – quest’ultimi – ulteriormente domandati ed in relazione all’inammissibilità dei quali non vi era contestazione in secondo grado del giudizio).

Va osservato che l’anzidetta ed ancorchè generica “integrazione” della domanda originaria – con riferimento anche alla banchina ed al ciglio – poteva riferirsi solo al tratto di strada in contestazione: se, per tale strada, veniva accertata l’estinzione della servitù ricorreva quindi, come esattamente rilevato dalla Corte distrettuale – una carenza di interesse quanto alla anzidetta domanda, ritenuta, quindi, correttamente inammissibile dalla gravata decisione.

Il motivo, in quanto infondato, va, dunque, respinto.

4.- Con il quarto motivo del ricorso si prospetta il vizio di motivazione insufficiente e contraddittoria circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio ex art. 360 c.p.c., n. 5. Viene, in sostanza, col motivo riproposta la questione del preteso errore sul tracciato della strada di cui si controverte.

Il motivo attiene in tutto ad un aspetto di valutazione, svolgendo una censura relativa al merito.

La decisione gravata risulta, in punto immune da vizio logico basandosi, correttamente, sulla circostanza che il tecnico Ba. aveva a suo tempo ricevuto incarico proprio dalle odierne ricorrenti in ordine al tracciatura della strada de qua, nonchè sulla più che plausibile e decisiva considerazione che appariva “improbabile” che il Ba. stesso ricevendo l’incarico non avesse ricevuto anche indicazione del tracciato proprio dalle stesse odierne ricorrenti.

Il motivo, in quanto infondato, va – dunque – respinto.

5.- Con il quinto motivo del ricorso principale si denuncia, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, la violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c..

Viene sollevata questione in ordine alla regolamentazione delle spese (i cui due terzi venivano, in primo grado, posti a carico delle parti M. – B.).

Col motivo si deduce, quindi, l’erroneità della decisione della Corte distrettuale quanto al rigetto, in punto, dell’appello proposto dalle stesse M. – B..

Viene, inoltre, censurata la decisione della Corte territoriale anche in ordine alla “quantificazione delle spese di lite in entrambi i gradi del giudizio”.

Senonchè le censure svolte risultano, innanzitutto, generiche e, neppure, risulta in modo idoneo documentata come censura appositamente svolta nel giudizio di appello la questione della regolamentazione avvenuta in primo grado. In sede di appello, anzi, risulta – in difetto di ogni altra e pur dovuta allegazione delle parti – che le odierne ricorrenti (che oggi nulla altro adducono) si erano limitate, in appello, a richiedere solo “ogni consequenziale pronuncia sulle spese del doppio grado”.

Peraltro in tema di regolamentazione delle spese l’eventuale adozione della compensazione delle stesse è rimessa alla valutazione discrezionale Giudice del merito, al quale è fatto solo l’obbligo di non porre le spese a carico della parte integralffiente vittoriosa.

Il motivo è, quindi, inammissibile.

6.- Con l’unico motivo del ricorso incidentale condizionato si “impugna” (genericamente) ex art. 360 c.p.c., n. 4, la sentenza “nella parte in cui ha ritenuto formatosi il giudicato interno sulla pregressa esistenza di un diritto di servitù delle odierne ricorrenti sul tratto al “U” affermata dal giudice di primo grado implicitamente, avendo ritenuto prescritto il diritto di servitù sul tratto ad “U”).

Il motivo ed il detto ricorso incidentale sono assorbiti.

7.- Alla stregua di quanto innanzi esposto, affermato e ritenuto, il ricorso principale deve essere rigettato con assorbimento di quello incidentale.

8.- Le spese seguono la soccombenza e sono determinate così come in dispositivo.

PQM

La Corte:

rigetta il ricorso il ricorso principale, assorbito l’incidentale condizionato, e condanna le ricorrenti, in solido, al pagamento in favore delle parti controricorrenti delle spese del giudizio, determinate in Euro 3.700,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali nella misura del 15% ed accessori come per legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 28 febbraio 2017.

Depositato in Cancelleria il 26 aprile 2017

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