Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10294 del 20/04/2021

Cassazione civile sez. trib., 20/04/2021, (ud. 29/10/2020, dep. 20/04/2021), n.10294

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIRGILIO Biagio – Presidente –

Dott. MANZON Enrico – Consigliere –

Dott. PUTATURO DONATI VISCIDO DI NOCERA Maria – rel. Consigliere –

Dott. GORI Pierpaolo – Consigliere –

Dott. CHIESI Gian Andrea – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

Sul ricorso iscritto al n. 12302 del ruolo generale dell’anno 2014,

proposto da:

Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore,

domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura

Generale dello Stato che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

Contro

D.L.V., domiciliata in Roma, P.zza Cavour, presso la

Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentata e difesa

dall’Avv.to Giuseppe di Casola;

– resistente –

per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria

regionale della Campania, n. 372/32/2013, depositata in data 15

novembre 2013, non notificata;

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

29 ottobre 2020 dal Relatore Cons. Maria Giulia Putaturo Donati

Viscido di Nocera.

 

Fatto

RILEVATO

Che:

– con sentenza n. 372/32/2013, depositata in data 15 novembre 2013, non notificata, la Commissione tributaria regionale della Campania rigettava l’appello proposto dall’Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore, nei confronti di D.L.V., titolare della ditta omonima individuale, esercente attività di commercio al dettaglio di articoli di pelletteria, avverso la sentenza n. 169/8/12 della Commissione tributaria provinciale di Napoli che aveva accolto il ricorso proposto dalla suddetta contribuente avverso l’avviso di accertamento n. (OMISSIS) con il quale l’Ufficio aveva contestato nei confronti di quest’ultima, per l’anno 2008, un maggiore reddito di impresa, ai fini Irpef, add. reg. e add. com., Irap e Iva, irrogando anche la relativa sanzione;

– in punto di fatto dalla sentenza impugnata si evince che:1) avverso l’avviso di accertamento n. (OMISSIS), emesso, per l’anno 2008, ai fini Iperf, add. com., add. reg., Irap e Iva, la contribuente D.L.V. aveva proposto ricorso dinanzi alla CTP di Napoli deducendone la nullità, per essere stato “emesso” prima della scadenza del termine dilatorio della L. n. 212 del 2000, ex art. 12, comma 7; 2) la CTP di Napoli, con la sentenza n. 169/8/12, accoglieva il ricorso per essere stato l’avviso emesso in violazione dell’art. 12, comma 7, cit.; 3)avverso la sentenza di primo grado, l’Agenzia aveva proposto appello dinanzi alla CTR della Campania eccependo che, nella specie, il dettato dell’art. 12, comma 7, cit. era stato rispettato, in quanto l’avviso era stato notificato in data 19 maggio 2011, oltre sessanta giorni dal rilascio, in data 16 marzo 2011, del p.v.c. della Guardia di Finanza di Massa Lubrense, non assumendo rilievo la data di emissione del 9 maggio 2011 dell’atto medesimo; 4)aveva controdedotto la contribuente chiedendo la conferma della sentenza di primo grado e ribadendo che l’avviso poteva ritenersi legittimo soltanto se emesso dopo la scadenza del termine di sessanta giorni dal rilascio del p.v.c. di cui all’art. 12, comma 7, cit., essendo tale regola derogabile solo in casi di particolare e motivata urgenza;

-in punto di diritto, la CTR ha osservato che: 1) l’avviso di accertamento impugnato era illegittimo in quanto era stato “emesso” in data 9 maggio 2011 prima del decorso dei sessanta giorni dalla data del 16 marzo 2011 di rilascio del p.v.c. della G.d.F. di Massa Lubrense, senza che fossero stati evidenziati, in motivazione, particolari ragioni di urgenza;

– avverso la sentenza della CTR, l’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione affidato a un motivo, cui ha resistito, con “atto di costituzione” la contribuente chiedendo di partecipare alla discussione orale;

– la contribuente ha depositato memoria illustrativa;

– il ricorso è stato fissato in camera di consiglio, ai sensi dell’art. 375 c.p.c., comma 2, e dell’art. 380-bis 1 c.p.c., introdotti dal D.L. 31 agosto 2016, n. 168, art. 1-bis, convertito, con modificazioni, dalla L. 25 ottobre 2016, n. 197.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

– con l’unico motivo, la ricorrente denuncia, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e falsa applicazione della L. n. 212 del 2000, art. 12, comma 7, per avere la CTR erroneamente ritenuto illegittimo l’avviso di accertamento impugnato essendo stato “emesso” in data 9 maggio 2011, prima della scadenza del termine di sessanta giorni di cui alla L. n. 212 del 2000, art. 12, comma 7, decorrente dal rilascio in data 16 marzo 2011 del p.v.c. della G.d.F., ancorchè, per giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 6088 del 2011; Cass. n. 11944 del 2012), attesa la natura di atto recettizio dell’avviso di accertamento, l’emanazione dello stesso nel termine ex art. 12, comma 7, cit., dovesse identificarsi con la sua notifica, non potendo, prima di tale evento, l’atto produrre effetti nella sfera giuridica del destinatario;

– il motivo è infondato;

– dalla sentenza impugnata si evince che, a fronte del rilascio del p.v.c. della G.d.F. in data 16 marzo 2011, l’avviso di accertamento era stato emesso in data 9 maggio 2011, ancorchè notificato il successivo 19;

– il Collegio intende dare continuità all’orientamento, ormai prevalente illustrato da Sez. 6-5 n. 11088/2015, per il quale l’atto impositivo sottoscritto dal funzionario dell’Ufficio – vale a dire “emanato” – in data anteriore alla scadenza del termine di cui alla L. n. 212 del 2000, art. 12, comma 7, è illegittimo, per violazione della disciplina del contraddittorio procedimentale, ancorchè la relativa notifica al contribuente sia stata effettuata dopo tale scadenza (Sez. 6-5, n. 5361 del 17/03/2016; nello stesso senso, Cass., Sez. 6 – 5, n. 17202 del 12/07/2017);

– come chiarito dalla richiamata pronuncia n. 11088/2015, l’espressione “l’avviso di accertamento non può essere emanato”, che si legge in apertura dell’ultimo periodo della L. n. 212 del 2000, art. 12, comma 7, non può essere intesa come equivalente a “non può essere notificato o, comunque altrimenti portato a conoscenza legale del contribuente, per due ordini di considerazioni. In primo luogo perchè sul piano dei principi generali, come questa Corte ha costantemente ribadito (da ultimo sentt. nn. 654/14 e 5057/15), la notificazione è una mera condizione di efficacia, e non un elemento costitutivo, dell’atto amministrativo di imposizione tributaria cosicchè, quando l’atto impositivo viene notificato, o comunque portato a conoscenza del destinatario, esso è già esistente e perfetto, il che significa che è già stato “emanato”. In secondo luogo perchè ancorare il rispetto della prescrizione di cui alla L. n. 212 del 2000, art. 12, comma 7, al momento in cui l’atto viene sottoscritto, invece che a quello, successivo, in cui esso giunge a conoscenza del contribuente (tramite notifica o in altro modo) appare più rispettoso della ratio della disposizione in esame; quest’ultima (…) tende a garantire il contraddittorio procedimentale -ossia a consentire al contribuente di far valere le proprie ragioni nel momento stesso in cui la volontà dell’Amministrazione si forma, quando l’atto impositivo è ancora in fieri; Ne consegue che l’Ufficio deve “…attendere il decorso del termine previsto dalla legge per la formulazione delle osservazioni e richieste del contribuente, prima di chiudere il procedimento di formazione dell’atto, ossia prima che lo stesso venga redatto in forma definitiva e, quindi, datato e sottoscritto dal funzionario che ha il potere di adottarlo; vale a dire, come appunto la legge recita, venga emanato”;

– nella specie, la CTR si è attenuta al suddetto principio, avendo ritenuto l’atto impositivo illegittimo in quanto emanato prima della scadenza del termine di sessanta giorni dalla data del rilascio del p.v.c.;

– in conclusione, il ricorso va rigettato;

– nulla sulle spese del giudizio di legittimità, essendo la contribuente rimasta intimata, non avendo la memoria illustrativa un effettivo contenuto difensivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso;

Così deciso in Roma, il 29 ottobre 2020.

Depositato in Cancelleria il 20 aprile 2021

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