Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10294 del 10/05/2011
Cassazione civile sez. trib., 10/05/2011, (ud. 06/04/2011, dep. 10/05/2011), n.10294
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LUPI Fernando – Presidente –
Dott. PARMEGGIANI Carlo – Consigliere –
Dott. CIRILLO Ettore – Consigliere –
Dott. SAMBITO Maria Giovanna Concetta – Consigliere –
Dott. TERRUSI Francesco – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso 17818-2009 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE (OMISSIS) in persona del Direttore legale
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA
DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la
rappresenta e difende, ope legis;
– ricorrente –
contro
P.G. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in
ROMA, VIA NICOLO’ V n. 19, presso lo studio degli avvocati MARIA
GAGLIARDI e RAFFAELE IERVOLINO, rappresentato e difeso dagli avvocati
PETRELLA GIUSEPPE e LUIGI DI MURO, giusta procura alle liti in calce
al ricorso;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 80/2008 della Commissione Tributaria Regionale
di NAPOLI del 29.4.08, depositata il 28/05/2008;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
06/04/2011 dal Consigliere Relatore Dott. FRANCESCO TERRUSI;
udito per il controricorrente l’Avvocato Giuseppe Petrella che si
riporta agli scritti.
E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. RAFFAELE
CENICCOLA che nulla osserva rispetto alla relazione scritta.
Fatto
FATTO E DIRITTO
Ritenuto che è stata depositata, dal consigliere appositamente nominato, la seguente relazione ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.:
“Con sentenza 28.5.2008 la commissione tributaria regionale della Campania, pronunciando in sede di revocazione della sentenza 22.9.2006, resa nella controversia insorta tra P.G., quale socio della Confezioni Cristian s.a.s., e l’agenzia delle entrate, avente a oggetto l’impugnativa di un avviso di accertamento per Irpef e contributo al s.s.n. per l’anno d’imposta 1997, conseguente ad altro accertamento questa volta eseguito nei riguardi della predetta s.a.s., accoglieva il ricorso per revocazione e, nel merito, respingeva l’appello dell’amministrazione finanziaria avverso la sentenza di primo grado, favorevole al contribuente. La commissione regionale dava atto che la controversia relativa alla società era stata definita con separata sentenza della medesima commissione, fatta oggetto di ricorso per cassazione. Riteneva, peraltro, di poter decidere nel merito quanto al socio. Per la cassazione di questa sentenza ricorre l’agenzia delle entrate, articolando un motivo al quale l’intimato resiste con controricorso.
Il motivo – che deduce violazione di legge e vizio in procedendo, sul rilievo che la commissione, lungi dal decidere il merito, avrebbe dovuto disporre la riunione del giudizio con quello promosso dalla società – risulta inammissibile per inidoneità del quesito in cui si compendia, dal momento che questo si basa su un presupposto – la simultanea pendenza delle cause riunende – escluso dall’accertamento contenuto nella sentenza. Al di là dell’infondato riferimento dell’impugnante all’istituto della riunione, devesi comunque dar seguito all’insegnamento delle sezioni unite, stando alle quali pur sempre ricorre, in casi simili, tra la società e i soci, una fattispecie di litisconsorzio necessario originario (sez. un. 2008/14815). Consegue che d’ufficio – con statuizione sul ricorso ai sensi dell’art. 383 c.p.c., comma 3 – devesi rilevare la nullità della sentenza per difetto d’integrità del contraddittorio, non avendo al processo partecipato la società e i restanti soci (cfr.
tra le molte Cass. 2008/6381). Non sembra potersi seguire la diversa soluzione di Cass. 2010/3830, perchè non risulta che, nella specie, vi sia stata separata impugnazione da parte di tutti gli altri soci oltre a quella a suo tempo proposta dalla società. Il ricorso appare dunque suscettibile di essere definito in camera di consiglio, con la cassazione della sentenza ai sensi dell’art. 383 c.p.c., comma 3, e rinvio al giudice tributario di primo grado”;
che l’intimato, con la memoria depositata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., ha peraltro evidenziato, producendone copia, che è sopravvenuta alla suddetta relazione la sentenza 18.2.2011, n. 3911, con la quale questa Corte ha rigettato il ricorso proposto dall’agenzia delle entrate nella separata controversia attinente alla determinazione del reddito della società ai fini dell’Ilor, relativamente al medesimo anno 1997;
– che tanto si riflette sull’accertamento del reddito di partecipazione del socio, alla stregua di giudicato (esterno) attinente al presupposto – la determinazione del reddito d’impresa della società – rilevante agli specifici fini;
– che difatti, in caso di società di persone, l’accertamento del reddito sociale e l’accertamento del reddito del socio sono in rapporto di implicazione (v. da ultimo Cass. n. 18517/2010);
– che, in’adesione a quanto affermato dalle sezioni unite di questa Corte (sez. un. 14815/2008), laddove, in violazione dei principi del litisconsorzio necessario, risulti formato un giudicato “parziale”, relativo cioè a singole posizioni, i successivi rapporti fra il detto giudicato e le posizioni dei litisconsorti esclusi vanno risolti in base ai principi del contraddittorio e del diritto di difesa; donde il terzo (nella fattispecie, il socio) può certamente trarre beneficio dal giudicato inter alios (nella specie relativo alla società);
che pertanto, in considerazione della riferita sopravvenienza, viene meno la ragione della proposta cassazione della sentenza qui impugnata, ai sensi dell’art. 383 c.p.c., comma 3, e il ricorso dell’amministrazione finanziaria va per l’effetto rigettato;
che possono, le spese processuali, essere interamente compensate tra le parti, per giusti motivi conseguenti a quanto esposto.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso; compensa le spese.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 6 aprile 2011.
Depositato in Cancelleria il 10 maggio 2011