Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10293 del 26/04/2017


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Cassazione civile, sez. II, 26/04/2017, (ud. 28/02/2017, dep.26/04/2017),  n. 10293

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MIGLIUCCI Emilio – Presidente –

Dott. ORILIA Lorenzo – Consigliere –

Dott. ORICCHIO Antonio – rel. Consigliere –

Dott. SABATO Raffaele – Consigliere –

Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 28380/2012 proposto da:

R.M.L., (OMISSIS), V.A. (OMISSIS),

elettivamente domiciliati in ROMA, VIA ENNIO QUIRINO VISCONTI 20,

presso lo studio dell’avvocato NICOLA DOMENICO PETRACCA,

rappresentati e difesi dall’avvocato ANGELA FORTUNA;

– ricorrenti –

contro

F.G., D.M., RO.LU., B.A.,

C.S., M.T., BE.MA.LE., elettivamente

domiciliati in ROMA, VIA XX SETTEMBRE 26, presso lo studio

dell’avvocato GAETANO TASCA, che li rappresenta e difende;

– controricorrenti –

e contro

CONGREGAZIONE DELLE FIGLIE DELLA CARITA’;

– intimata –

avverso la sentenza n. 2796/2012 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

depositata il 22/08/2012;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

28/02/2017 dal Consigliere Dott. ANTONIO ORICCHIO;

udito l’Avvocato PETRACCA Nicola D., con delega depositata in udienza

dell’Avvocato FORTUNA Angela, difensore dei ricorrenti che ha

chiesto l’accoglimento del ricorso ed ha chiesto eventuali termini

ai sensi dell’art. 331 c.p.c.;

udito l’Avvocato TASCA Gaetano, difensore dei resistenti che si è

riportato alle difese in atti;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SERVELLO Gianfranco, che ha concluso per l’inammissibilità, in

subordine per il rigetto del ricorso.

Fatto

FATTI DI CAUSA

B.A. ed altri proponevano domanda nei confronti di V.A. e R.M.L. finalizzata all’accertamento della violazione di servitù amplius non aedificandi (con divieto di erigere oltre l’altezza di sottogronda di mt. 4,5 ed oltre il volume di mc. 720) per effetto della costruzione realizzata dai convenuti, con consequenziale condanna di quest’ultimi alla riduzione in pristino e demolizione di quanto costruito.

I convenuti, costituitisi in giudizio, chiedevano il rigetto dell’avversa domanda attorea ed, in via riconvenzionale, domandavano la condanna degli attori alla demolizione delle loro opere anch’esse asseritamente realizzate in violazione del reciproco vincolo di non ampliamento.

I convenuti – inoltre – provvedevano, previa apposita istanza di autorizzazione concessa dal Giudice, a chiamare in causa di Ma.Cl., acquirente di un lotto interno della medesima area.

Interveniva in giudizio la Congregazione delle Figlie della Carità dette (OMISSIS), che aderiva alla domanda svolta dagli attori.

Con sentenza n. 1732/2009 l’adito Tribunale di Monza condannava i convenuti al ripristino dello status quo ante mediante demolizione di quanto costruito in violazione del vincolo di servitù e rimozione di ogni manufatto, dichiarava la carenza di interesse ad agire della suddetta Congregazione e, rigettando ogni altra domanda, condannava i convenuti al pagamento delle spese processuali.

Avverso la succitata sentenza del Tribunale di prima istanza, di cui chiedevano la riforma, i V. – R. interponevano appello, resistito dagli originari attori, nonchè dalla Congregazione che instavano per il rigetto del gravame.

La Corte di Appello di Milano, con sentenza n. 2796/2012, rigettava l’appello principale e quello incidentale, confermava l’impugnata decisione e condannava gli appellanti principali al pagamento i favore delle parti appellate delle spese del giudizio.

Per la cassazione della sentenza della Corte territoriale i V. – R. ricorrono con atto affidato a quattro ordini di motivi e resistito da controricorso delle originarie parti attrici.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1.- Con il primo motivo del ricorso si censura il vizio di violazione e falsa applicazione degli artt. 113, 115 e 116 c.p.c., nonchè omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5, in riferimento agli artt. 1027, 1028 1031 c.c..

Col motivo si solleva, nella sostanza, la questione della valutazione, da parte della Corte territoriale, della “presunzione di conoscenza” reciproca della costituita servitù altius non tollendi, conoscenza ritenuta effettiva.

Il motivo non può essere accolto.

La Corte di Appello ha ritenuto che nell’atto di acquisto dei convenuti era stata pattuita una apposita clausola con cui l’originario unico proprietario dell’intero fondo aveva stabilito dei limiti di edificabilità a carico dei lotti in cui il fondo dominante era stato frazionato.

Tali limiti erano finalizzati a garanzia dell’amenità e dell’armonia estetica dei luoghi proprio in vista della futura edificazione: in proposito va evidenziato che nell’atto era fatto riferimento al frazionamento catastale ed alla planimetria sottoscritta dai contraenti, nonchè all’approvazione degli architetti circa l’aspetto esteriore delle costruzioni da realizzare.

Ne consegue che la Corte territoriale ha correttamente tenuto conto del tenore del testo contrattuale e ha ravvisato la fonte della servitù nella volontà negoziale, procedendo all’operazione ermeneutica del relativo contenuto, ritenendo in tal modo che le parti avevano individuato il fondo dominante nell’intero terreno ancora di proprietà della venditrice, di guisa che andava applicato il principio della cosiddetta indivisibilità di cui all’art. 1071 c.c..

Al riguardo va ribadito il principio che questa Corte ha già avuto modo di affermare in tema di permanenza del diritto di servitù e secondo il quale “in tema di servitù prediali, il principio della cosiddetta indivisibilità di cui all’art. 1071 c.c., comporta, nel caso di frazionamento del fondo dominante,la permanenza del diritto su ogni porzione del medesimo, salve le ipotesi di aggravamento della condizione del fondo servente; poichè tale effetto si determina “ex lege”, al riguardo non occorre alcuna espressa menzione negli atti traslativi attraverso i quali si determina la divisione del fondo dominante, sicchè nel silenzio delle parti – in mancanza di specifiche clausole dirette ad escludere o limitare il diritto – la servitù continua a gravare sul fondo servente, nella medesima precedente consistenza, a favore di ciascuna di quelle già componenti l’originario unico fondo dominante, ancora considerato alla stregua di un “unicum” al fini dell’esercizio della servitù, ancorchè le singole parti appartengano a diversi proprietari, a nulla rilevando se alcune di queste, per effetto del frazionamento, vengano a trovarsi in posizione di non immediata contiguità con il fondo servente” (Cass. civ., sez. Seconda, sent. 31 gennaio 2006, n. 2168).

Deve, poi, escludersi che l’impugnata sentenza abbia, nella fattispecie, ritenuto sufficiente – ai fini della costituzione della servitù – la coscienza virtuale ed astratta da parte dei V. – R. dell’esistenza del vincolo.

In definitiva la doglianza sollevata col motivo in esame si risolve nella censura peraltro non fondata – dell’interpretazione del contratto insindacabile in ragione della correttezza della valutazione operata, come detto, dalla Corte distrettuale.

La doglianza è, quindi, infondata ed il motivo va respinto.

2.- Con il secondo motivo del ricorso si deduce il vizio di violazione e falsa applicazione degli artt. 113, 115 e 116 c.p.c., nonchè omissione, insufficienza e contraddittorietà di motivazione in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5, in riferimento agli artt. 1027, 1028, 1031 e 1350 c.c..

Il motivo, nella sostanza, censura la parte motiva della gravata decisione in relazione al secondo motivo di appello ed, in particolare, alla questione della utilizzabilità, quantomeno residuale, della planimetria e dell’ accatastamento, utilizzabilità ritenuta possibile dalla Corte territoriale.

La sentenza di quest’ultima risulta, in punto, immune da censure. Nè appaiono pertinenti, a contrario, le deduzioni di cui al motivo in esame.

Il riferimento, in particolare, alla nota di trascrizione o ai principi sull’opponibilità a terzi della servitù in caso di lottizzazione sono fuori luogo, posto che – così come si è già detto – non si discute, nella fattispecie, della opponibilità della servitù a terzi acquirenti, atteso che la servitù per cui è controversia venne menzionata e costituita nell’atto di acquisto di essi convenuti.

Infine va rilevato che il contenuto, l’estensione e le caratteristiche della servitù de qua hanno formano oggetto di un accertamento di fatto, che peraltro risulta compiutamente e correttamente operato dalla Corte distrettuale.

Il motivo va, quindi, respinto.

3.- Con il terzo motivo parti ricorrenti lamentano la violazione e falsa applicazione degli artt. 113, 115 e 116 c.p.c., nonchè insufficiente e contraddittoria motivazione in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5, in riferimento agli artt. 1027, 1073 c.c..

Viene, in particolare, dedotto dalla parti ricorrenti doglianza relativa alla pretesa prescrizione in ordine “presunto diritto”.

Senonchè sulla allegata estinzione della servitù risulta intervenuto un accertamento di fatto da parte della Corte territoriale, fondato su adeguata valutazione immune da vizi logici e, quindi, insindacabile in sede di legittimità.

Il motiva deve, perciò, essere respinto.

4.- Con il quarto motivo del ricorso si prospetta il vizio di violazione e falsa applicazione degli artt. 113, 115 e 116 c.p.c., nonchè omissione, insufficiente e contraddittoria motivazione in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5, in riferimento alla L. n. 13 del 1989, la Legge Quadro n. 104 del 1992 e il D.M. n. 236 del 1989, art. 2 (in tema di accessibilità agli edifici privati).

Il motivo, sostanziante – fra l’altro – questione che, in difetto di ogni altra opportuna allegazione, risulta costituire questione nuova, è per di più generico laddove non formula una specifica censura alla statuizione della Corte di Appello a proposito della asserita non dimostrata incidenza di quanto edificato in riferimento alla pretesa esigenza di superare le barriere architettoniche.

Il motivo è, quindi, inammissibile.

5.- Alla stregua di quanto innanzi esposto, affermato e ritenuto il ricorso deve essere rigettato.

6.- Le spese seguono la soccombenza e, per l’effetto, si determinano così come in dispositivo.

PQM

La Corte:

rigetta il ricorso e condanna le parti ricorrenti, in solido, al pagamento in favore delle parti contro ricorrenti delle spese del giudizio, determinate in Euro 4.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali nella misura del 15% ed accessori come per legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 28 febbraio 2017.

Depositato in Cancelleria il 26 aprile 2017

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