Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10293 del 10/05/2011

Cassazione civile sez. trib., 10/05/2011, (ud. 06/04/2011, dep. 10/05/2011), n.10293

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUPI Fernando – Presidente –

Dott. PARMEGGIANI Carlo – Consigliere –

Dott. CIRILLO Ettore – Consigliere –

Dott. SAMBITO Maria Giovanna Concetta – Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 17814-2009 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende, ope legis;

– ricorrente –

contro

L.A.B.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 48/2008 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE

di BARI del 18/04/08, depositata il 28/05/2008;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

06/04/2011 dal Consigliere Relatore Dott. FRANCESCO TERRUSI;

è presente il P.G. in persona del Dott. RAFFAELE CENICCOLA.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Ritenuto che è stata depositata, dal consigliere appositamente nominato, la seguente relazione ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.:

“Con sentenza 28.5.2008 la commissione tributaria regionale delle Puglie, adita con appello dell’agenzia delle entrate nella controversia insorta tra L.A.B. e l’agenzia medesima, avente a oggetto avvisi di accertamento notificati il 5.12.1997 per Irpef e Ilor relativi agli anni 1989 e 1990, ha confermato la sentenza di primo grado della commissione tributaria provinciale di Bari, n. 197/07/2006, per essere l’amministrazione decaduta ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 43, comma 1, in proposito non ha dato seguito al motivo di gravame denunciante la tardività della relativa eccezione, affermando che la memoria, contenente l’eccezione, era stata ritualmente depositata dal difensore, in primo grado, nel termine di cui al D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 32. Per la cassazione di questa sentenza ricorre l’agenzia delle entrate, articolando due motivi conclusi da idonei quesiti, intesi a denunciare: (a) violazione e falsa applicazione dell’art. 32 e 112 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3 (per avere il giudice d’appello travisato il senso dell’eccezione, in quanto in verità diretta a denunciare la tardività dell’eccezione, e non della memoria) (b) violazione e falsa applicazione della L. n. 413 del 1991, art. 57 e del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 43 (per non avere il medesimo giudice considerato la proroga del termine discendente dalla prima delle citate disposizioni).

E’ assorbente la considerazione che in effetti dalla sentenza risulta che gli avvisi vennero notificati in data 5.12.1997, sicchè nei termini risultanti dalla proroga ex lege n. 413 del 1991. Rileva difatti l’originario riferimento al termine quinquennale di cui al D.P.R. n. 600, art. 43 trattandosi nella specie di dichiarazioni dei redditi anteriore al 1.1.1999 (del D.Lgs. n. 241 del 1997, art. 15), giustappunto prorogato di un biennio dalla normativa citata.

Sulla base delle esposte considerazioni, il ricorso può essere trattato in camera di consiglio e definito con pronunzia di manifesta fondatezza del secondo motivo (il primo rimanendo assorbito)”;

– che il collegio integralmente condivide le considerazioni di cui alla ripetuta relazione;

– che pertanto l’impugnata sentenza va soggetta a cassazione in relazione al suddetto secondo motivo; e, non essendo necessari, ulteriori accertamenti di fatto, può la Corte pronunciare nel merito, ai sensi dell’art. 384 cpv. c.p.c., rigettando l’impugnazione interposta avverso gli atti impositivi, – che le spese processuali dei gradi di merito possono essere compensate per giusti motivi, mentre quelle del giudizio di legittimità seguono la soccombenza, con liquidazione come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte accoglie il secondo motivo; dichiara assorbito il primo;

cassa l’impugnata sentenza in relazione al motivo accolto e, decidendo nel merito, rigetta l’impugnazione avverso gli atti impositivi.

Compensa le spese processuali relative ai gradi del giudizio di merito e condanna il resistente alle spese del giudizio di cassazione, che liquida in Euro 3.000,00, oltre alle spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 6 aprile 2011.

Depositato in Cancelleria il 10 maggio 2011

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