Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10293 del 02/05/2013


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 10293 Anno 2013
Presidente: PLENTEDA DONATO
Relatore: BERNABAI RENATO

ORDINANZA
sul ricorso 6772-2012 proposto da:
SCIGLIO ALESSANDRO unico erede di Giuseppe, Francesco Sciglio e Mazzullo
Letteria, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA LIMA 48, presso lo studio
dell’avvocato MAROTTA NICOLA, rappresentato e difeso dall’avvocato FALZEA
PAOLO, giusta procura speciale in calce al ricorso per revocazione;

Data pubblicazione: 02/05/2013

– ricorrente contro
COMUNE DI GIARDINI NAXOS 003493940839 in persona del Sindaco pro
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA ACHERUSIO 26, presso lo studio
dell’avvocato ANGELO NICOTRA, rappresentato e difeso dall’avvocato AMATO
FRANCESCO, giusta delibera della Giunta Municipale n. 30 del 17.4.2012 e giusta
procura a margine del controricorso;

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- controricorrente nonché contro
ROMEO VINCENZO;

– intimati avverso la sentenza n. 21881/2011 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE del

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 13/12/2012 dal
Consigliere Relatore Dott. RENATO BERNABAI.
E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. CARMELO SGROI che
conferma la relazione scritta.

RITENUTO IN FATTO
– che è stata depositata in cancelleria la seguente relazione, in applicazione
dell’art. 380-bis cod. proc. civile:
“Con ricorso notificato il 9 e 10 marzo 2012 il sig. Alessandro Sciglio
proponeva ricorso per revocazione, ex art. 391-bis cod. proc. civile, avverso
/a sentenza 21 ottobre 2011, n. 21881 con cui questa Corte, cassata la
sentenza 28 ottobre 2004 emessa dalla Corte d’appello di Messina, aveva
deciso la causa nel merito, condannando il COMUNE DI GIARDINI NAXOS
al pagamento della somma di euro 273.076,58, oltre gli interessi legali dalla
domanda, a titolo di risarcimento del danno da occupazione acquisitiva di un
fondo del ricorrente. A sostegno dell’impugnazione, questi adduceva il
mancato riconoscimento del danno da svalutazione monetaria che era stato,
per contro, liquidato nelle due sentenze di merito, senza poi essere oggetto di
ricorso per cassazione da parte ex adverso.
Resisteva con controricorso il COMUNE DI GIARDINI NAXOS
***

Così riassunti i fatti di causa, il ricorso sembra, prima facie, inammissibile.

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27.6.2011, depositata il 21/10/2011;

Premessa l’infondatezza dell’eccezione pregiudiziale di inammissibilità
del ricorso per omessa notifica al procuratore costituito del COMUNE DI
GIARDINI NAXOS (risultato trasferito dal domicilio indicato, senza
successiva rinnovazione della notifica), dal momento che la parte resistente cui il ricorso era stato anche notificato presso il domicilio reale – si è

sanando la nullità in ossequio al principio del raggiungimento lo scopo (art.
156, terzo comma, cod. proc. civ.), si osserva che l’errore denunziato non ha
natura di fatto (art. 395, n.4 cod. proc. civ.), bensì – in ipotesi – di diritto:
attenendo al riconoscimento di una voce del danno che costituiva l’oggetto
dell’accertamento giudiziale.
Né si può addurre, in senso contrario, il rilievo che la rivalutazione fosse
già stata riconosciuta nel giudizio di merito, senza poi essere contestata dal
debitore con specifica impugnazione.
L’annullamento della sentenza in punto quantum debeatur rimetteva,
infatti, in discussione l’intero risarcimento liquidato; incluse le voci accessorie
(interessi e rivalutazione monetaria): con l’unico limite del divieto della
reformatio in peius. Trattandosi infatti di pregiudizio economico derivato da
ritardo nell’adempimento, esso non sopravviveva alla cassazione, con
riforma, della sorte-capitale liquidata, necessitando di una nuova pronunzia
ex novo.
Pertanto, il riconoscimento dei soli interessi legali sulla somma
riliquidata ex art. 384, secondo comma, cod. proc. civ. – pressoché doppia
rispetto a quella originariamente determinata dalla corte territoriale – si sottrae
alla censura di errore di fatto, soggetto a revocazione.
Un errore di fatto sarebbe invece ravvisabile nell’indicazione nominativa
della parte ricorrente (Sabino Elia, anziché Alessandro Sciglio) contenuta nel
dispositivo. Ma tale inesattezza materiale non si è tradotta in una formale
richiesta di revocazione da parte del ricorrente (le cui conclusioni attengono

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comunque costituita in giudizio e difesa con controricorso, in tal modo

al solo motivo, testé esaminato, dell’omessa rivalutazione monetaria):
risultando solo incidentalmente enunciata nel ricorso, come fonte adombrata
di eventuale responsabilità personale del giudice (cfr. ricorso, pag.4, ultimo
alinea).”

– che la relazione è stata comunicata al Pubblico ministero e

– che all’udienza in camera di consiglio il P.G. ha chiesto la
conferma della relazione.

CONSIDERATO IN DIRITTO
– che il collegio, discussi gli atti delle parti, ha condiviso la soluzione
prospettata nella relazione e gli argomenti che l’accompagnano, rilevando
altresì che l’errore materiale nell’indicazione nominativa della parte appare
già corretto dall’estensore della sentenza impugnata a margine del
dispositivo;
– che il ricorso dev’essere dunque dichiarato inammissibile, con la
conseguente condanna alla rifusione delle spese di giudizio, liquidate come in
dispositivo, sulla base del valore della causa e del numero e complessità
delle questioni svolte.

P.Q.M.
– Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente alla
rifusione delle spese processuali, liquidate in complessivi € 4.100,00, di cui €
4.000,00 per compenso, oltre gli accessori di legge.

Roma, 13 Dicembre 2012

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notificata ai difensori delle parti, che non hanno depositato memorie;

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