Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10292 del 02/05/2013


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 10292 Anno 2013
Presidente: SALME’ GIUSEPPE
Relatore: SALME’ GIUSEPPE

ORDINANZA

sul ricorso 13813-2011 proposto da:
AVAGLIANO DOMENICO VGLDNC52E08C361Z, elettivamente
domiciliato in ROMA, VIA DELLA GIULIANA 9, presso
lo studio dell’avvocato ALESSANDRA VISCARDI,
rappresentato e difeso dagli avvocati PONTRANDOLFI
STEFANIA, VISCARDI ALFONSO, giusta delega a margine
del ricorso;
– ricorrente contro

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELL FINANZE in persona
del Ministro pro-tempore, elettivamente domiciliato
in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA
GENERALE DELLO STATO, che 1o rappresenta e difende,

Data pubblicazione: 02/05/2013

ape legis;
– resistente –

avverso il decreto nel procedimento n. 1870/2010
della CORTE D’APPELLO di NAPOLI del 27.10.2010,
,

depositato il 10/11/2010;

di consiglio del 09/02/2012 dal Presidente Relatore
Dott. GIUSEPPE SALME’;
udito per il ricorrente l’Avvocato Alfonso Viscardi
che ha chiesto l’accoglimento del ricorso.
E’ presente il Procuratore Generale in persona del
Dott. TOMMASO BASILE che ha concluso per
l’accoglimento del ricorso.
I

c

udita la relazione della causa svolta nella camera

13813/2011

Svolgimento del processo

Domenico Avagliano ricorre per cassazione avverso il decreto del 10 novembre 2010 con il quale la
corte d’appello di Napoli ha dichiarato improponibile la domanda di equa riparazione ai sensi della
legge n. 89 del 2001 proposta in relazione all’irragionevole durata di un giudizio iniziato davanti
alla sezione distaccata di Salerno del tar Campania il 26 gennaio 1995, per non essere stata
presentata l’istanza di prelievo ai sensi dell’art. 54 del d.l. n. 112 del 2008, convertito in legge n.
133 del 2008.

Motivi della decisione

Il ricorso, con il quale si censura il provvedimento impugnato per aver fatto applicazione retroattiva
di una norma, peraltro contrastante con l’art. 6 della CEDU, è fondato.
A parte la manifesta infondatezza della questione di costituzionalità dell’art. 54 d.l. 112/2008, non
essendo incompatibile la tutela del diritto alla ragionevole durata dei giudizi con una disciplina di
condizioni e limiti che non svuotino il contenuto, come deve ritenersi nella specie essendosi il
legislatore nazionale limitato a richiedere la manifestazione formale di un interesse alla definizione
del giudizio di merito, è fondata la censura con la quale si denuncia l’applicazione retroattiva della
norma indicata, la quale, in difetto di una disciplina transitoria o di esplicite previsioni contrarie ed
in ossequio al principio tempus regit actum è applicabile solo ai procedimenti di equa riparazione
aventi ad oggetto un giudizio amministrativo introdotto prima dell’entrata in vigore della predetta
normativa.
Il provvedimento impugnato deve essere quindi cassato con rinvio alla corte d’appello di Napoli che
provvederà anche sulle spese di questo giudizio.
P.Q.M.

La corte cassa il provvedimento impugnato e rinvia, anche per le spese di questo giudizio, alla corte
d’appello di Napoli in diversa composizione.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio della sesta sezione c ile- 1, il 9 febbraio 2012.

Il Ministero dell’economia ha depositato “atto di costituzione”.

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