Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10291 del 26/04/2017


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Cassazione civile, sez. II, 26/04/2017, (ud. 08/02/2017, dep.26/04/2017),  n. 10291

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MIGLIUCCI Emilio – Presidente –

Dott. BIANCHINI Bruno – Consigliere –

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Consigliere –

Dott. FEDERICO Guido – Consigliere –

Dott. GRASSO Giuseppe – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 21209/2013 proposto da:

C.L., (OMISSIS), R.G. (OMISSIS), elettivamente

domiciliati in ROMA, VIA G. NICOTERA 29 sc. IX int. 11, presso lo

studio dell’avvocato STEFANO FIORE, rappresentati e difesi

dall’avvocato LEONARDO PELI;

– ricorrenti –

contro

B.M., (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE

GIOVANNI ANTONELLI 50, presso lo studio dell’avvocato MASSIMO POZZI,

che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato SANDRO

CARTAINO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 454/2013 della CORTE D’APPELLO di BRESCIA,

depositata il 05/04/2013;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

08/02/2017 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE GRASSO;

udito l’Avvocato STEFANO FIORE, con delega dell’Avvocato LEONARDO

PELI difensore dei ricorrenti, che si riporta agli atti depositati e

deposita nota spese;

udito l’Avvocato MASSIMO POZZI, difensore del controricorrente, che

si riporta agli atti depositati e deposita due cartoline di

ricevimento;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

PEPE Alessandro, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

I FATTI DI CAUSA

La Corte d’appello di Brescia, con sentenza depositata il 5 aprile 2013, in riforma della sentenza emessa dal Tribunale della stessa città, con sentenza depositata il 3 dicembre 2008, rigettò le domande proposte da C.L. e R.G. nei confronti di B.M., con le quali era stata richiesto il ripristino dei luoghi, per violazione della distanza legale di cui all’art. 873 c.c. (in primo grado il B. era stato condannato a demolire una sopraelevazione, con conseguente riapertura di un’apertura posta nel sottotetto dell’edificio attoreo).

In estrema sintesi va ricordato che la Corte locale, dissentendo dal primo Giudice, aveva ritenuto gli edifici delle due parti costruiti in aderenza, con l’interposizione di un muro comune. Inoltre aveva reputato non dimostrata la presenza di una veduta, che, pertanto doveva considerarsi essere una mera luce, siccome appariva dalla documentazione fotografica prodotta.

Avverso la decisione d’appello ricorrono il C. e la R., prospettando un solo motivo di censura. Resiste, con controricorso, il B..

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con la censura articolata i ricorrenti denunziano violazione, e, comunque, errata applicazione del D.M. 2 aprile 1968, n. 1444, art. 9, comma 1, n. 2.

Assumono i ricorrenti che i Giudici del merito non avevano tenuto conto della citata disposizione normativa, la quale in via inderogabile prescrive la distanza minima assoluta di 10 m tra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti. Con la conseguenza che, secondo il consolidato indirizzo di legittimità, “nel caso di presenza sul confine tra due fondi di un fabbricato avente il muro perimetrale finestrato, il proprietario dell’area confinante che voglia realizzare una costruzione sul suo terreno deve mantenere il proprio edificio ad almeno 10 m dal muro altrui, con esclusione della possibilità di esercizio della facoltà di costruzione in aderenza, la quale è esercitabile esclusivamente nell’ipotesi di inesistenza sul confine di finestre altrui”.

Poichè, siccome aveva accertato CTU, la parete dell’edificio dei ricorrenti confinante con quello della controparte era dotata di vedute e luci, ne era derivata la violazione della norma evocata.

Precisa ulteriormente il ricorso che, agli effetti della disciplina richiamata, per pareti finestrate “devono intendersi non solo le pareti munite di vedute ma più in generale tutte le pareti munite di aperture di qualsiasi genere verso l’esterno, quali porte, balconi, finestre di ogni tipo (di vedute e di luce), bastando altresì che sia finestrata anche la sola parete che subisce l’illegittimo avvicinamento”. In ogni caso, concludono i ricorrenti, sulla pareti erano presenti altre luci e vedute, fra le quali andava ricompresa la scala di accesso all’immobile.

Il ricorso è destituito di giuridico fondamento.

Costituisce circostanza accertata dalla Corte di merito, con l’ausilio del CTU, in questa sede non controvertibile, che “il fabbricato degli attori-appellanti confina il lato est con il fabbricato di proprietà di B., “a mezzo di muro comune”: ossia su quel lato le costruzioni non sono soltanto “aderenti”, ma divise da un muro comune”; inoltre, quanto all’apertura esistente nella parete del fabbricato C. – R., in posizione più alta rispetto all’edificio confinante, esisteva una apertura (che la sopraelevazione contestata, effettuata in aderenza dal B. aveva occluso), la quale non aveva le caratteristiche di finestra, bensì di luce irregolare (il lato inferiore era posto a poche decine di centimetri dal pavimento del sottotetto, era priva di parapetto, ringhiere o barriera, nonchè dei serramenti e, comunque del tutto inidonea all’affaccio).

In punto di diritto, pertanto, correttamente la statuizione appellata ha escluso che si fosse in presenza di edifici fronteggiatisi a distanza, bensì di una sopraelevazione in aderenza, senza creazione d’intercapedini, alla quale, non poteva applicarsi il dettato dell’art. 873 c.c., nè delle norme del regolamento locale, che, appunto, disciplinano l’ipotesi di edificazione a distanza.

Parimenti corretta deve ritenersi l’esclusa protezione dell’apertura presente sul muro del sottotetto degli odierni ricorrenti. Non resta che ricordare che nella disciplina legale dei “rapporti di vicinato” l’obbligo di osservare nelle costruzioni determinate distanze sussiste solo in relazione alle vedute, e non anche alle luci, la dizione “pareti finestrate” contenuta in un regolamento edilizio che si ispiri al D.M. n. 1444 del 1968, art. 9 – il quale prescrive nelle sopraelevazioni la distanza minima di dieci metri tra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti – non potrebbe che riferirsi esclusivamente alle pareti munite di finestre qualificabili come “vedute”, senza ricomprendere quelle sulle quali si aprono aperture cosiddette “lucifere” (cfr., da ultimo, Sez. 2, n. 26383, 20/12/2016, Rv. 642167; Sez. 2, n. 6604, 30/4/2012, Rv. 622397).

Le spese legali seguono la soccombenza e, tenuto conto del valore della causa, della sua natura e delle attività svolte, le stesse vanno liquidate siccome in dispositivo in favore del resistente.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02 (inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17) applicabile ratione temporis (essendo stato il ricorso proposto successivamente al 30 gennaio 2013), ricorrono i presupposti per il raddoppio del versamento del contributo unificato a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

PQM

rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, in favore del resistente, che liquida in Euro 2.500,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, il 8 febbraio 2017.

Depositato in Cancelleria il 26 aprile 2017

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