Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10291 del 10/05/2011
Cassazione civile sez. trib., 10/05/2011, (ud. 06/04/2011, dep. 10/05/2011), n.10291
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LUPI Fernando – Presidente –
Dott. PARMEGGIANI Carlo – rel. Consigliere –
Dott. CIRILLO Ettore – Consigliere –
Dott. SAMBITO Maria Giovanna Concetta – Consigliere –
Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso 16851-2009 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE (OMISSIS) in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,
presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende,
ope legis;
– ricorrente –
contro
F.L. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in ROMA,
VIA F. CONFALONIERI 5, presso lo studio dell’avvocato MANZI LUIGI,
che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato MACCAGNANI
GIOVANNI, giusta procura alle liti a margine del controricorso;
– controricorrente –
e contro
EQUITALIA NOMOS SPA (già Uniriscossioni SpA);
– intimata –
avverso la sentenza n. 25/2009 della Commissione Tributaria Regionale
di VENEZIA – Sezione Staccata di VERONA del 5.3.09, depositata il
26/03/2009;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
06/04/2011 dal Consigliere Relatore Dott. CARLO PARMEGGIANI;
udito per la controricorrente l’Avvocato Federica Manzi (per delega
avv. Luigi Manzi) che si riporta agli scritti.
E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. RAFFAELE
CENICCOLA che nulla osserva rispetto alla relazione scritta.
Fatto
RITENUTO IN FATTO
Nella causa indicata in premessa è stata depositata in cancelleria la seguente relazione ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c. comunicata al P.M. e notificata agli avvocati delle parti costituite:
“con sentenza n. 25/21/09, in data 5-3-2009, la Commissione Tributaria Regionale del Veneto respingeva l’appello della Agenzia delle Entrate di Verona confermando la sentenza della CTP di Verona, di accoglimento del ricorso del contribuente avverso il provvedimento della Agenzia delle Entrate che aveva negato il condono richiesto ex art. 12 L. n. 289 del 2002, per carichi pregressi, sul rilievo che il contribuente aveva pagato la prima rata e non le successive, richiedendo il pagamento dell’intero importo detratto l’ammontare versato.
La sentenza della CTR è impugnata dalla Agenzia delle Entrate con ricorso in cassazione fondato su un motivo. Deduce l’Ufficio violazione della L. n. 282 del 2002, art. 12 in quanto la Commissione di appello aveva ritenuto che la norma in questione, al pari della altre ipotesi previste dalla legge citata, comportasse il perfezionamento del condono con il pagamento della prima rata, sicchè il mancato pagamento delle successive non determinava la decadenza del beneficio, bensì il diritto dell’Amministrazione al recupero anche coattivo degli importi non corrisposti.
Sostiene l’Ufficio che tale interpretazione confligge con il carattere particolare di questa forma di condono, che contrariamente alle altre concerne il mancato versamento di imposte già iscritte a ruolo, con il versamento del 25% del dovuto, sicchè non può ammettersi che il beneficio sia conseguito in assenza di integrale pagamento degli importi non versati. Il contribuente resiste con controricorso nel quale sostiene la fondatezza della tesi della CTR. Il ricorso è palesemente fondato. E’ infatti giurisprudenza ormai consolidata di questa Corte (v. per tutte Cass. n. 20746 del 2010) che “in tema di condono fiscale, la L. n. 289 del 2002, art. 12 applicabile esclusivamente con riferimento a cartelle esattoriali relative ad IRPEF ed ILOR, nel disciplinare una speciale procedura per la definizione dei carichi inclusi in ruoli emessi da uffici statali e affidati ai concessionari del servizio nazionale della riscossione fino al 31 dicembre 2000, mediante il pagamento del 25% dell’importo iscritto a ruolo, oltre alle spese eventualmente sostenute dal concessionario, non prevede alcuna attestazione di regolarità del condono e del pagamento integrale dell’importo dovuto, gravando integralmente sul contribuente l’onere di provare la corrispondenza tra quanto versato e il ruolo oggetto della controversia. Ne consegue che tale forma di sanatoria costituisce una forma di condono demenziale e non premiale come, invece deve ritenersi per le fattispecie regolate dalla L. n. 289 del 2002, artt. 7, 8, 9, 15 e 16 le quali attribuiscono al contribuente il diritto potestativo di chiedere un accertamento straordinario, da effettuarsi con regole peculiari rispetto a quello ordinario, con la conseguenza che, nell’ipotesi di cui al citato art. 12, non si determina alcuna incertezza in ordine alla determinazione del “quantum”, esattamente indicato nell’importo normativamente indicato da versarsi da parte del contribuente per definire favorevolmente la lite fiscale.
L’efficacia della sanatoria, è, pertanto condizionata all’integrale pagamento dell’importo dovuto, mentre l’omesso o anche soltanto il ritardato versamento delle rate successive alla prima regolarmente pagata, escludono il verificarsi della definizione della lite pendente”.
La sentenza impugnata non ha fatto buon governo di tale principio e deve quindi essere cassata, con possibilità di decisione nel merito conforme all’assunto dell’Ufficio”.
Diritto
CONSIDERATO IN DIRITTO
che il Collegio, a seguito della discussione in Camera di consiglio, condivide i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione, e, pertanto, riaffermati i principi sopra richiamati, il ricorso deve essere accolto nei termini di cui sopra;
che le spese del presente giudizio di legittimità seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso dell’Ufficio, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso introduttivo del contribuente. Condanna il contribuente alle spese a favore dell’Ufficio che liquida per questa fase in Euro 2.500, oltre spese prenotate a debito e compensa le spese dei gradi di merito.
Così deciso in Roma, il 6 aprile 2011.
Depositato in Cancelleria il 10 maggio 2011