Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10290 del 26/04/2017


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Cassazione civile, sez. II, 26/04/2017, (ud. 31/01/2017, dep.26/04/2017),  n. 10290

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MIGLIUCCI Emilio – Presidente –

Dott. BIANCHINI Bruno – Consigliere –

Dott. ORILIA Lorenzo – Consigliere –

Dott. ORICCHIO Antonio – Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 13791 – 2012 R.G. proposto da:

C.G., – c.f. (OMISSIS) – elettivamente domiciliato in

Roma, alla via Enrico Tazzoli, n. 2, presso lo studio dell’avvocato

Laura Nissolino, che lo rappresenta e difende in virtù di procura

speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

D.C.Y.T.J.M., in P. – c.f. (OMISSIS) –

elettivamente domiciliata in Roma, alla via Cola di Rienzo, n. 111,

presso lo studio dell’avvocato Domenico D’Amato, che congiuntamente

e disgiuntamente all’avvocato Ennio Bucci la rappresenta e difende

in virtù di procura speciale a margine del controricorso;

– controricorrente –

Avverso la sentenza n. 395 dei 15.2/22.3.2012 della corte d’appello

di Brescia, Udita la relazione della causa svolta all’udienza

pubblica del 31 gennaio 2017 dal consigliere dott. Luigi Abete;

Udito l’avvocato Paolo De Luca, per delega dell’avvocato Laura

Nissolino, per il ricorrente;

Udito l’avvocato Angela Picciariello, per delega dell’avvocato

Domenico D’Amato, per la controricorrente;

Udito il Pubblico Ministero, in persona del sostituto procuratore

generale dott. SGROI Carmelo, che ha concluso per il rigetto del

ricorso.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Con atto notificato in data 18.7.1994 D.C.y.T.M.J. in P. citava a comparire dinanzi al tribunale di Bergamo C.G..

Esponeva che era proprietaria in virtù di donazione paterna dell’1.5.1994 di talune unità immobiliari, comprensive di antistante portico, site in comune di (OMISSIS), nel complesso condominiale denominato “(OMISSIS)”; che il convenuto era a sua volta proprietario in virtù di acquisto del (OMISSIS) dalla società “Albarclub Iniziative Immobiliari” di un’adiacente unità immobiliare, separata da quelle di ella attrice da un corridoio e dalla superficie del portico; che il convenuto assumeva di esser titolare del diritto di passaggio ed esercitava il passaggio attraverso il portico onde accedere al suo immobile.

Chiedeva che si dichiarasse il portico antistante le sue unità immobiliari di sua esclusiva proprietà e che si accertasse e desse atto dell’inesistenza di servitù di passaggio attraverso la medesima superficie a favore della proprietà del convenuto e di terzi in genere, con conseguente inibitoria del transito abusiva mente esercitato.

Si costituiva C.G..

Instava per il rigetto delle avverse istanze. In via riconvenzionale chiedeva che, alla stregua delle risultanze del proprio titolo d’acquisto, si dichiarasse la superficie del portico bene condominiale, in subordine che si dichiarasse e desse atto dell’intervenuto acquisto per usucapione della servitù di passaggio a favore della sua proprietà ed a carico della proprietà attorea, in ulteriore subordine, previo accertamento dell’interclusione della sua proprietà, che si facesse luogo alla costituzione di servitù coattiva di passaggio a favore della sua unità immobiliare ed a carico delle unità dell’attrice.

Espletata c.t.u., ammesse ed assunte le prove articolate, con sentenza non definitiva n. 2498/2004 il tribunale adito dichiarava il portico di esclusiva proprietà dell’attrice, disconosceva l’intervenuto acquisto per usucapione della servitù di passaggio, dava atto dell’interclusione della proprietà del convenuto e “dichiarava “la sussistenza di una servitù coattiva di passo a favore del Prof. C. e a danno della sig.ra D.C.” (…)” (così ricorso, pag. 7); con separata ordinanza disponeva “per la prosecuzione del giudizio al fine di determinare la superficie su cui esercitare la servitù e la relativa indennità” (così ricorso, pag. 7).

Espletata un’ulteriore consulenza, con sentenza definitiva n. 2058/2006 il tribunale adito individuava la superficie della servitù di passo come da c.t.u., determinava in Euro 1.500,00 oltre interessi l’indennità dovuta all’attrice quale proprietaria del fondo servente, compensava integralmente le spese di lite e poneva a solidale carico di ambedue le parti le spese di c.t.u..

Avverso l’una e l’altra sentenza interponeva appello D.C.y.T.M.J..

Resisteva C.G.; esperiva altresì appello incidentale.

Con sentenza n. 395 deL 15.2/22.3.2012 la corte d’appello di Brescia accoglieva il gravame principale e, per l’effetto, dichiarava di proprietà esclusiva dell’appellante principale la “porzione di portico antistante la sua abitazione ed individuata nella planimetria allegata all’atto (OMISSIS) notaio R.d.S.S.” (così sentenza d’appello, pag. 15) nonchè dichiarava l’insussistenza della servitù di passaggio pretesa dal C. e dei requisiti per la costituzione di servitù coattiva; rigettava il gravame incidentale e condannava l’appellante incidentale alle spese del doppio grado e di c.t.u..

In ordine all’appello incidentale – per quel che rileva in questa sede – evidenziava la corte di merito che la planimetria allegata al titolo della dante causa del C. individuava le porzioni oggetto di assegnazione in condominio ai proprietari e gli “spazi esterni coperti attribuiti in proprietà esclusiva quali pertinenze delle singole unità immobiliari” (così sentenza d’appello, pag. 10), propriamente la striscia di area circostante le unità immobiliari e corrispondente alla proiezione dei tetti; che, conformemente alle indicazioni del consulente d’ufficio, siffatta planimetria costituiva il “riferimento primario per individuare le proprietà esclusive del complesso condominiale” (così sentenza d’appello, pag. 11), cosicchè, per un verso, l’area antistante l’abitazione della D.C. doveva considerarsi di sua esclusiva proprietà, per altro verso, il corridoio tra le unità immobiliari delle parti in lite, “pur trattandosi di area coperta” (così sentenza d’appello, pag. 12), doveva considerarsi di proprietà condominiale.

Evidenziava inoltre che il tenore del motivo sub c) dell’appello incidentale era tale da indurre a reputar abbandonata la domanda di usucapione ordinaria della servitù di passaggio; che l’esperita domanda di usucapione abbreviata per i suoi peculiari requisiti non poteva considerarsi ricompresa nella precedente, sicchè, in quanto nuova, correttamente la D.C. ne aveva eccepito l’inammissibilità; che in ogni caso il titolo di acquisto di C.G. faceva riferimento esclusivamente ad un passaggio comune, ossia al “corridoio” di proprietà condominiale.

In ordine all’appello principale evidenziava la corte distrettuale che, alla stregua delle planimetrie allegate alla relazione di c.t.u., dalla proprietà di C.G. si poteva accedere alla via pubblica attraverso un percorso di lunghezza comparabile a quello di cui si intendeva gravare la proprietà della D.C., con l’unico disagio che il percorso già esistente correva lungo il prato anzichè lungo un sentiero lastricato; che nondimeno trattavasi di disagio modesto e per nulla comparabile al maggior disagio che sarebbe derivato all’immobile della D.C. dalla costituzione della servitù coattiva; che difatti l’esercizio del passaggio attraverso l’area in contestazione ne avrebbe limitato significativamente le modalità d’uso ed avrebbe sensibilmente menomato l’irrinunciabile garanzia di riservatezza; che conseguentemente non sussistevano i presupposti per la costituzione della servitù coattiva di passaggio.

Avverso tale sentenza ha proposto ricorso C.G.; ne ha chiesto sulla scorta di sette motivi la cassazione con ogni susseguente statuizione anche in ordine alle spese.

D.C.y.T.M.J. ha depositato controricorso; ha chiesto dichiararsi inammissibile o rigettarsi l’avverso ricorso con il favore delle spese.

Le parti hanno depositato memoria ex art. 378 c.p.c..

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo il ricorrente denuncia ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione o falsa applicazione degli artt. 1350 c.c. e ss., artt. 1362 e 1371 c.c..

Deduce che dal tenore letterale degli atti di acquisto dei danti causa delle parti in lite e dalle mappe catastali sottoscritte dagli acquirenti agli stessi atti allegati si evince che “tutte le aree, ad eccezione di quelle risultanti dalle proiezioni dei tetti (…), dovevano per volontà contrattuale rimanere in condominio” (così ricorso, pagg. 14 – 15); che al contempo “la consistenza delle quote iniziali di proprietà comune non è mai stata ceduta con atti successivi, con la conseguenza che l’area rivendicata in esclusiva dalla D.C. è (…), per tabulas, palesemente di proprietà comune dei condomini” (così ricorso, pag. 15).

Deduce che a nulla rileva che in epoca successiva è stata costruita in prosecuzione del tetto delle unità immobiliari della D.C. una copertura dell’area di passaggio comune posta tra gli immobili delle parti in lite.

Con il secondo motivo il ricorrente denuncia l'”insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per la controversia (art. 360, comma 1, n. 4)” (così ricorso, pag. 16).

Deduce che la corte territoriale ha omesso la motivazione ovvero ha motivato in maniera insufficiente se non addirittura contraddittoria in ordine alla richiesta di interpretazione degli atti di acquisto dei danti causa degli attuali proprietari, atti entrambi a rogito notar R.d.S.S., e della dichiarazione resa dai comproprietari in data 24.4.1970, parimenti a rogito notar R.d.S.S..

Il primo ed il secondo motivo di ricorso sono strettamente connessi.

Se ne giustifica perciò la disamina contestuale.

Ambedue i motivi comunque sono destituiti di fondamento.

E’ innegabile che le censure che i motivi de quibus veicolano, quanto meno in relazione alle premesse da cui muovono, si risolvono propriamente in una quaestio ermeneutica, specificamente afferente a “quanto risultante in punto di diritto dagli atti originari di acquisto dei danti causa degli attuali proprietari” (così ricorso, pag. 14).

In questi termini (in linea, del resto, con le prefigurazioni del ricorrente: “dal tenore letterale di quanto risultante per tabulas (…)”: così ricorso, pag. 14; “al fine di desumere la effettiva volontà delle parti in relazione alla contestata porzione immobiliare”: così ricorso, pag. 17) si rappresenta previamente che in ossequio al canone di cosiddetta “autosufficienza” del ricorso per cassazione, quale positivamente sancito all’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, ben avrebbe dovuto il ricorrente, onde consentire a questa Corte il compiuto riscontro dei propri assunti, riprodurre più o meno integralmente nel corpo del ricorso il testo dell’atto per notar R.d.S.S. in data 16.10.1968, evidentemente per le parti inerenti ai titoli d’acquisto dei danti causa delle parti in lite, nonchè il testo della dichiarazione resa dai comproprietari, parimenti a rogito notar R.d.S.S. del 24.4.1970, e non già limitarsi a trascriverne singoli stralci (cfr. Cass. 20.1.2006, n. 1113, secondo cui il ricorso per cassazione – in forza del principio di cosiddetta “autosufficienza” – deve contenere in sè tutti gli elementi necessari a costituire le ragioni per cui si chiede la cassazione della sentenza di merito ed altresì a permettere la valutazione della fondatezza di tali ragioni, senza la necessità di far rinvio ed accedere a fonti esterne allo stesso ricorso e, quindi, ad elementi od atti attinenti al pregresso giudizio di merito).

Si rappresenta in ogni caso che l’interpretazione del contratto e degli atti di autonomia privata costituisce un’attività riservata al giudice di merito ed è censurabile in sede di legittimità soltanto per violazione dei criteri legali di ermeneutica contrattuale ovvero per vizi di motivazione, qualora la stessa risulti contraria a logica o incongrua, cioè tale da non consentire il controllo del procedimento logico seguito per giungere alla decisione (cfr. Cass. 22.2.2007, n. 4178; cfr. Cass. 2.5.2006, n. 10131).

Si rappresenta segnatamente che nè la censura ex n. 3) nè la censura art. 360 c.p.c., comma 1, ex n. 5 possono risolversi in una critica del risultato interpretativo raggiunto dal giudice, che si sostanzi nella mera contrapposizione di una differente interpretazione; d’altronde, per sottrarsi al sindacato di legittimità, sotto entrambi i cennati profili, quella data dal giudice al contratto non deve essere l’unica interpretazione possibile, o la migliore in astratto, ma una delle possibili, e plausibili, interpretazioni; sicchè, quando di una clausola contrattuale sono possibili due o più interpretazioni (plausibili), non è consentito – alla parte che aveva proposto l’interpretazione poi disattesa dal giudice di merito – dolersi in sede di legittimità del fatto che sia stata privilegiata l’altra (cfr. Cass. 22.2.2007, n. 4178; cfr. Cass. 2.5.2006, n. 10131).

All’insegna delle enunciate indicazioni nomofilattiche l’interpretazione patrocinata dalla corte d’appello è in toto inappuntabile.

Infatti la corte di merito ha provveduto ad interpretare le risultanze dei titoli d’acquisto dei danti causa del C. e della D.C. nonchè delle planimetrie allegate agli stessi titoli in linea ed alla luce degli esiti dell’indagine demandata all’ausiliario all’uopo officiato, in maniera del tutto congrua e plausibile e senza spregio alcuno del canone ermeneutico di cui all’art. 1362 c.c..

Si sottolinea in particolare che questa Corte spiega che solo quando le espressioni letterali del contratto non sono chiare, precise ed univoche, è possibile per il giudice ricorrere agli altri elementi interpretativi di cui all’art. 1362 c.c. e ss., aventi evidentemente carattere sussidiario (cfr. Cass. 16.2.2012, n. 2231; Cass. 3.7.1982, n. 3974).

Cosicchè per nulla si giustifica l’asserita omessa pronuncia circa la “richiesta dell’appellante incidentale di valutare, in caso di persistente oscurità del contratto, quale fosse l’equo contemperamento degli interessi delle parti ai sensi dell’art. 1371 c.c.” (così ricorso, pag. 17).

Si ribadisce in particolare che la corte distrettuale, in aderenza agli esiti della c.t.u., ha ravvisato nella seconda planimetria il “riferimento primario per individuare le proprietà esclusive del complesso condominiale” (così sentenza d’appello, pag. 11).

Cosicchè l’assunto a tenor del quale “l’area coperta risultante da tale prolungamento proprio perchè non esisteva negli atti iniziali, non costituisce per sua natura quella riservata in proprietà esclusiva alla dante causa della D.C. nè alla medesima è stata trasferita” (così ricorso, pag. 16), si qualifica alla stregua di una prospettazione addotta a supporto di un’opzione esegetica meramente alternativa.

In ogni modo il medesimo assunto si svela del tutto ingiustificato, giacchè la corte territoriale ha avuto cura di specificare che la seconda planimetria significativamente estrometteva dalla proprietà esclusiva della controricorrente il corridoio fra i due corpi di fabbrica, “pur trattandosi di area (…) coperta dalla proiezione del tetto della (…) unità immobiliare” (così sentenza d’appello, pag. 11) della D.C..

Con il terzo motivo il ricorrente denuncia ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, il vizio di omessa pronuncia, la violazione dell’art. 112 c.p.c..

Deduce che contrariamente all’assunto della corte d’appello la domanda di riconoscimento dell’usucapione ordinaria della servitù di passaggio sull’area contestata è stata svolta nella comparsa di costituzione con appello incidentale, è stata riproposta in sede di precisazione delle conclusioni ed è stata argomentata nella comparsa conclusionale; che dunque la corte di merito avrebbe senz’altro dovuto statuire in proposito.

Deduce inoltre che già nel corso del giudizio di primo grado erano stati acquisiti “elementi idonei a comprovare il decorso del termine ventennale ex art. 1158 c.c. e ss. per il riconoscimento del diritto all’usucapione ordinaria della relativa servitù di passo” (così ricorso, pag. 24); che viceversa dal tenore dell’impugnato dictum “non emerge se ed in quale misura il giudice del gravame abbia considerato (…) la mancanza o l’insufficienza degli elementi necessari al riconoscimento dell’usucapione ordinaria” (così ricorso, pag. 25).

Il motivo non merita seguito.

Invero l’esercizio del potere di diretto esame degli atti del giudizio di merito, riconosciuto al giudice di legittimità qualora sia denunciato un error in procedendo – è il caso della censura de qua agitur – presuppone comunque che la parte nel rispetto del principio di “autosufficienza” riporti, nel ricorso stesso, gli elementi ed i riferimenti atti ad individuare, nei suoi termini esatti e non genericamente, il vizio processuale, onde consentire alla Corte di effettuare, senza compiere generali verifiche, il controllo del corretto svolgersi dell’iter processuale (cfr. Cass. 30.9.2015, n. 19410; Cass. 18.7.2002, n. 10410, secondo cui, qualora sia denunziato un error in procedendo, la Corte di Cassazione è anche giudice del fatto ed ha il potere – dovere di esaminare direttamente gli atti di causa; tuttavia anche in questo caso, in ossequio al principio di “autosufficienza” del ricorso per cassazione, la parte ha l’onere di indicare nel ricorso tutti gli elementi di fatto necessari ad individuare la dedotta violazione processuale, giacchè il riesame del fatto processuale non implica che la Corte debba ricercare il fatto o gli atti processuali, colmando con indagini integrative le lacune nell’indicazione delle circostanze rilevanti per la valutazione della decisività della questione; Cass. 20.7.2012, n. 12664).

Su tale scorta, in ossequio appunto al canone di cosiddetta “autosufficienza”, ben avrebbe dovuto il ricorrente riprodurre più o meno testualmente l’intero tenore del paragrafo n. 3) della comparsa di costituzione con appello incidentale.

E ciò tanto più chè la controricorrente ha dedotto che “nessun passo della suddetta comparsa di costituzione relativo alla trattazione del motivo è stato riportato nel ricorso, ove si è invece trascritto soltanto un successivo passaggio della comparsa conclusionale dell’appellante incidentale” (così controricorso, pag. 31).

Cosicchè va recepito il rilievo della stessa controricorrente a tenor del quale “la violazione del principio di autosufficienza del ricorso (…) impedisce al giudice del riesame di verificare se il motivo dedotto a sostegno dell’appello incidentale fosse rituale e specifico, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 342 c.p.c.” (così controricorso, pag. 33).

In ogni caso si rimarca che, alla stregua dell’effettivo tenore del paragrafo 3) della comparsa di costituzione con appello incidentale di C.G., quale testualmente riprodotto alle pagine 33 e 34 del controricorso, ed alla luce delle motivazioni espresse al riguardo dal primo giudice con la sentenza non definitiva n. 2498/2004, quali testualmente riprodotte alle pagine 34 e 35 parimenti del controricorso, non può che condividersi la deduzione della medesima D.C.y.T. circa il difetto di specificità delle ragioni al riguardo allegate col motivo di gravame incidentale, “del tutto (…) inconferenti rispetto alla ratio decidendi della sentenza di 1 grado” (così controricorso, pag. 35).

Infatti il paragrafo 3) dell’appello incidentale innegabilmente non contiene una parte argomentativa che, contrapponendosi alla motivazione della sentenza n. 2498/2004, con espressa e motivata censura mirava ad incrinarne il fondamento logico – giuridico.

Con il quarto motivo il ricorrente denuncia ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e falsa applicazione degli artt. 1158 e 1159 c.c..

Deduce che “la domanda sulla prescrizione decennale può ragionevolmente ritenersi compresa in quella ordinaria laddove si consideri che (…) la proprietà e gli altri diritti reali di godimento appartengono alla categoria dei diritti cd. autodeterminati individuati in base alla sola indicazione del loro contenuto rappresentato dal bene che ne costituisce l’oggetto” (così ricorso, pagg. 27 – 28).

Con il quinto motivo il ricorrente denuncia l'”insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per la controversia (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4)” (così ricorso, pag. 29).

Deduce che la corte distrettuale ha omesso di motivare ovvero ha motivato in maniera insufficiente, allorchè ha reputato infondato nel merito il motivo dell’appello incidentale con cui era stato invocato il riconoscimento dell’usucapione decennale della servitù di passaggio.

Il quarto ed il quinto motivo di ricorso del pari sono significativamente correlati.

Ne è opportuno quindi l’esame simultaneo.

Entrambi i motivi comunque sono privi di fondamento.

E difatti deve reputarsi che la deduzione dell’usucapione abbreviata, per la sua particolare natura e per i suoi peculiari requisiti (titolo di acquisto “a non domino”; trascrizione del titolo; possesso decennale; buona fede), non può considerarsi ricompresa nella deduzione dell’usucapione ordinaria; cosicchè deve ritenersene preclusa la prospettazione, allorchè non risulti che i fatti costitutivi di tale forma di usucapione abbiano costituito oggetto di allegazioni tempestivamente introdotte in giudizio, sulle quali la controparte abbia avuto la possibilità di difendersi e controdedurre (cfr. Cass. 9.11.2012, n. 19517).

Ebbene su tale scorta si rappresenta che il ricorrente si è sostanzialmente limitato a prospettare che “il Giudicante avrebbe dovuto verificare e darne contezza in sentenza l’esistenza o meno dei requisiti ulteriori ex art. 1159 c.c.” (così ricorso, pag. 30), ma in nessun modo ha dato conto in guisa “autosufficiente” che alla materia del contendere fossero comunque allegati gli elementi costitutivi dell’usucapione ex art. 1159 c.c..

E ciò tanto più che, al di là del rilievo in parte qua della corte territoriale (“il titolo di acquisto di C.G. non comprendeva affatto la porzione di portico antistante l’abitazione di D.C.J., facendo solo riferimento ad un passaggio comune. Si tratta di precisazione coerente con la planimetria allegata all’atto del 1968 (…)”: così sentenza d’appello, pag. 12), questo Giudice di legittimità spiega che l’acquisto della servitù apparente per usucapione decennale presuppone la sussistenza di un atto a titolo particolare astrattamente idoneo ad attuare il “trasferimento” del diritto che si assume usucapito, e tale atto deve consistere in un titolo col quale il soggetto, che si qualifichi – senza esserlo – proprietario del “fondo servente”, abbia costituito una servitù in favore del “fondo dominante”, il cui titolare vanti, poi, l’acquisto della servitù per usucapione (cfr. Cass. 25.10.2013, n. 24170; Cass. 6.8.1977, n. 3599, secondo cui l’usucapione abbreviata presuppone che il diritto sia contemplato nel titolo astrattamente idoneo al trasferimento da parte dell’alienante che non ne sia titolare).

Si badi che in proposito la controricorrente ha significativamente rimarcato che “l’atto di acquisto del C. non ha neppure enunciato la sussistenza di siffatta servitù” (così controricorso, pag. 41).

Con il sesto motivo il ricorrente denuncia ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e falsa applicazione degli artt. 1051, 1052, 1063, 1064 e 1065 c.c..

Deduce segnatamente che la corte di Brescia ha omesso di valutare se l’indennizzo già accordato dal giudice di prime cure era idoneo a contemperare gli interessi in gioco nè la corte ha prefigurato la possibilità di una maggiorazione dell’indennizzo a compensazione di un ipotetico maggior danno a carico del fondo servente; che la corte non ha tenuto conto che il riconoscimento operato in suo favore dal primo giudice della proprietà di porzione del corridoio oggetto di contestazione “dì fatto ha limitato l’aggravio del fondo dominante in relazione alla ridotta porzione di proprietà esclusiva residuata alla D.C.” (così ricorso, pag. 36); che la corte non ha considerato che “la proprietà D.C. è soggetta per sua naturale conformazione (…) ad una compressione del diritto di riservatezza” (così ricorso, pag. 36).

Deduce che la prefigurazione della realizzazione ex art. 1102 c.c. di opere sul bene destinato a giardino – parco comune, “è in contrasto con l’attuale destinazione del bene comune e ne comporta un maggiore e diverso uso, determina la necessità di una alterazione dello stato dei luoghi” (così ricorso, pag. 37).

Con il settimo motivo il ricorrente denuncia l'”omessa insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per la controversia (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4)” (così ricorso, pag. 38).

Deduce che la corte d’appello ha omesso la motivazione ovvero ha motivato in maniera insufficiente se non addirittura contraddittoria in ordine alle circostanze che avrebbero giustificato la costituzione coattiva della servitù di passaggio.

Si premette che pur il sesto motivo si specifica e si qualifica in relazione alla previsione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.

Occorre tener conto, da un lato, che C.G., pur con tale mezzo di impugnazione, censura sostanzialmente il giudizio “di fatto” cui la corte di merito ha atteso (“ciò che il Giudicante ha omesso è di operare una valutazione degli elementi in suo possesso unitaria e comparativa onde pervenire alla propria valutazione”: così ricorso, pagg. 34 – 35).

Occorre tener conto, dall’altro, che è propriamente il motivo di ricorso ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, che concerne l’accertamento e la valutazione dei fatti rilevanti ai fini della decisione della controversia (cfr. Cass. sez. un. 25.11.2008, n. 28054; cfr. Cass. 11.8.2004, n. 15499).

In tal guisa si giustifica la disamina congiunta dei motivi de quibus.

Sia il sesto che il settimo motivo comunque non meritano seguito.

Si rappresenta che, in tema di costituzione di servitù coattiva di passaggio, l’interclusione relativa del fondo sussiste in tutti i casi in cui il transito di accesso alla pubblica via, pur se strutturalmente possibile, determini un dispendio eccessivo al fine di renderlo praticabile (cfr. Cass. 22.3.2012, n. 4610); al contempo, che l’esistenza dell’interclusione assoluta o relativa di un fondo costituisce accertamento del giudice di merito che, correttamente motivato, è sottratto ad ogni sindacato da parte della Corte di legittimità (cfr. Cass. 26.1.2006, n. 1508).

Si rappresenta ulteriormente, a tal ultimo riguardo, che il preteso vizio di motivazione, sotto il profilo della omissione, insufficienza, contraddittorietà della medesima, può legittimamente dirsi sussistente solo quando, nel ragionamento del giudice di merito, sia rinvenibile traccia evidente del mancato (o insufficiente) esame di punti decisivi della controversia, prospettato dalle parti o rilevabile di ufficio, ovvero quando esista insanabile contrasto tra le argomentazioni complessivamente adottate, tale da non consentire l’identificazione del procedimento logico – giuridico posto a base della decisione (cfr. Cass. 9.8.2007, n. 17477; Cass. 7.6.2005, n. 11789).

Nei termini testè enunciati l’iter motivazionale che sorregge il dictum della corte di merito risulta in toto ineccepibile sul piano della correttezza giuridica ed assolutamente congruo e esaustivo sul piano logico – formale.

Più esattamente la corte lombarda ha vagliato nel complesso – non ha dunque obliterato la disamina di punti decisivi – e dipoi ha in maniera inappuntabile selezionato il materiale probatorio cui ha inteso ancorare il suo dictum (“nel caso di specie, il semplice esame delle planimetrie allegate alla consulenza tecnica dimostra come (…)”: così sentenza d’appello, pag. 14), altresì palesando in forma nitida e coerente il percorso decisorio seguito (“unico disagio è costituito dal fatto che il percorso insiste sul prato, e non su di un sentiero lastricato. Tale disagio appare in sè modesto (…)”: così sentenza d’appello, pag. 14).

D’altro canto è da escludere che la realizzazione di un percorso lastricato su una data porzione del prato valga ad alterare la destinazione della cosa comune o ad impedire agli altri condomini di farne uso secondo il loro diritto.

In ogni caso ed a rigore con il sesto ed il settimo motivo il ricorrente null’altro prospetta se non un preteso migliore e più appagante coordinamento dei dati acquisiti (“nel caso di specie il consulente tecnico nella sua relazione (…) indica il fondo di proprietà C. come intercluso chiarendo (…)”: così ricorso, pag. 33; “il Giudicante (…) nella comparazione degli interessi (…) ha omesso di valutare: (…)”: così ricorso, pagg. 35 – 36).

I motivi de quibus dunque involgono gli aspetti del giudizio – interni al discrezionale ambito di valutazione degli elementi di prova e di apprezzamento dei fatti – afferenti al libero convincimento del giudice e non ai possibili vizi del percorso formativo di siffatto convincimento rilevanti nel segno dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.

I motivi in esame pertanto si risolvono in una inammissibile istanza di revisione delle valutazioni e dei convincimenti del giudice di merito e perciò in una richiesta diretta all’ottenimento di una nuova pronuncia sul fatto, estranea alla natura ed alle finalità del giudizio di cassazione (cfr. Cass. 26.3.2010, n. 7394; Cass. sez. lav. 7.6.2005, n. 11789).

Il rigetto del ricorso giustifica la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità. La liquidazione segue come da dispositivo.

PQM

La Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente, C.G., a rimborsare alla controricorrente, D.C.y.T.M.J., le spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano nel complesso in Euro 4.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfetario delle spese generali, i.v.a. e cassa come per legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della sez. seconda civ. della Corte Suprema di Cassazione, il 31 gennaio 2017.

Depositato in Cancelleria il 26 aprile 2017

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