Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10290 del 12/05/2014


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Sent. Sez. 1 Num. 10290 Anno 2014
Presidente: RORDORF RENATO
Relatore: DIDONE ANTONIO

SENTENZA

sul ricorso 10516-2008 proposto da:
CURATELA DEL FALLIMENTO DELLA GES.AL . S.R.L. (C.F.
02197490614), in persona del Curatore avv.
FRANCESCO BUCO, elettivamente domiciliata in ROMA,

Data pubblicazione: 12/05/2014

VIALE CASTRENSE 7, presso l’avvocato TAGLIALATELA
GIOVANNI, che la rappresenta e difende, giusta
2014

procura a margine del ricorso;

600

ricorrente-

contro

ALVI S.P.A.

(p.i. 01752190650), in persona del

1

legale rappresentante pro tempore, elettivamente
domiciliata in ROMA, VIA COLA DI RIENZO 149, presso
l’avvocato ZACA’ GIOVANNI, rappresentata e difesa
dall’avvocato OLIVA ANDREA, giusta procura a
margine del controricorso;
controricorrente

avverso la sentenza n. 518/2007 della CORTE
D’APPELLO di NAPOLI, depositata il 26/02/2007;
udita la relazione della causa svolta nella
pubblica udienza del 12/03/2014 dal Consigliere
Dott. ANTONIO DIDONE;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. LUCIO CAPASSO che ha concluso per il
rigetto del ricorso.

2

Ritenuto in fatto e in diritto
l.- Il Curatore del Fallimento della s.r.l. GES.AL .
(dichiarato con sentenza del 25.9.2000) propose – dinanzi
al Tribunale di S.Maria CV. – domanda di revoca ex art. 67
1. fall. e, in subordine, ex art. 2901 c.c., ovvero di

declaratoria di nullità nei confronti della s.p.a. ALVI, la
quale aveva acquistato il 26.7.1999 un ramo di azienda
dalla società successivamente fallita per il prezzo di lire
237.813.000; atto che presentava, secondo l’attore,
numerosi caratteri di anormalità. Infatti, oltre alla
mancanza di poteri in capo al rappresentante della ALVI in
ordine alla stipula dell’atto di acquisto, non compreso tra
quelli che il procuratore Villani Giuseppe poteva compiere
per effetto della procura generale rilasciata
dall’amministratore unico della società, per un verso il
prezzo pattuito era inferiore rispetto al valore di mercato
dell’azienda ceduta dalla fallita, e per altro verso
l’acquirente aveva trattenuto le relative somme sul
presupposto di presunti debiti della società cedente e,
quindi, in pregiudizio dei creditori di quest’ultima, di
cui conosceva lo stato di insolvenza.
Con la memoria depositata ai

sensi dell’art. 183 quinto

comma c.p.c. il Curatore precisò la domanda rilevando che
l’atto di cessione di azienda, se configurato come atto
estintivo de 2 credito preteso e non dimostrato dalla
3

convenuta, era revocabile, insieme ai pagamenti eseguiti
con imputazione del prezzo, ai sensi del primo e secondo
comma dell’art. 67 comma 1.fall.
Con sentenza depositata in data 8.3.2005 il Tribunale
rigettò la domanda e, con sentenza del 26.2.2007 la Corte

di appello di Napoli rigettò l’appello del curatore
fallimentare.
1.1.- Secondo la corte di merito il Curatore del Fallimento
della società cedente non era legittimato ad eccepire la
carenza di poteri rappresentativi del soggetto che aveva
stipulato l’atto di cessione per conto della cessionaria;
e, pertanto, l’atto impugnato non era soggetto a
revocatoria ex art. 67 secondo comma 1.fall., essendo stato
posto in essere al di fuori del periodo sospetto rilevante
ai fini di tale disposizione di legge.
Inoltre, non avendo la Curatela fornito alcun elemento
indiziario idoneo ad avallare l’asserito squilibrio tra le
prestazioni rispettivamente assunte dalle parti con l’atto
di cessione, a ragione il primo giudice aveva negato
l’ammissibilità della invocata consulenza tecnica d’ufficio
e rigettato l’azione revocatoria ex art. 67 primo comma n.
1 1. fall. per difetto di prova circa l’eccessiva
sproporzione tra le prestazioni dedotte nell’atto di
cessione.
4

Quanto alle dedotte anomalie dell’atto di cessione, in
dipendenza delle condizioni in esso stabilite per il
pagamento del prezzo, correttamente il primo giudice aveva
rilevato che l’art. 67 primo comma n. 2 1. fall. prevede la
revoca dei soli atti di pagamento compiuti con mezzi

solutori non normali, e non anche degli atti dispositivi
che contengano clausole anomali, nella specie neppure
sussistenti.
Era nuova e, quindi, inammissibile, la domanda proposta in
primo grado con la memoria ex art. 183 quinto comma c.p.c.
Infine, correttamente era stata dichiarata
l’inammissibilità

dell’azione

revocatoria

ordinaria

proposta dall’attore in mancanza di autorizzazione alla
proposizione di tale azione da parte del Giudice Delegato,
non potendo considerarsi valida ratifica l’autorizzazione a
proporre appello perché intervenuta dopo che l’inefficacia
era stata sanzionata dal primo giudice.
1.2.-

Contro

la

sentenza

di

appello

la

curatela

fallimentare ha proposto ricorso per cassazione affidato a
cinque motivi.
Resiste con controricorso la società intimata.
Nel termine di cui all’art. 378 c.p.c. parte ricorrente ha
depositato memoria.

5

2.1.- Con il primo motivo parte ricorrente denuncia
«Violazione ed erronea applicazione dell’art. 67 l. f. e
degli artt. 1398 e 1399 c.c. – omessa, contraddittoria e/o
insufficiente motivazione sul punto controverso e
decisivo>> e formula – ai sensi dell’art. 366 bis c.p.c.,

applicabile ratione temporis – i seguenti quesiti di
diritto:
la) <>;
lb) <>.
lc) <>;
1d) «se è vero che l’atto di cessione di un ramo d’azienda
è atto di straordinaria amministrazione per la cui stipula
è richiesto, in capo al rappresentante della parte

contrattuale, la sussistenza di procura speciale, in
mancanza della quale è necessaria, per l’efficacia, la
validità e/o l’operatività dell’atto stesso, la ratifica da
parte del soggetto falsamente rappresentato>>.
2.1.1.- Il motivo è infondato.
L’assunto del ricorrente è che, essendo l’atto inefficace
fino alla ratifica del dominus, è dal momento della
ratifica che decorre il termine sospetto ai fini
dell’azione revocatoria.
Va, per contro, evidenziato che il sistema normativo della
revocatoria fa esclusivo riferimento all’epoca del
“compimento” dell’atto e ciò anche nelle ipotesi in cui
l’atto stesso sia di per sé inefficace rispetto ai
creditori (es. art. 64 1. fall.).
Il negozio concluso dal rappresentante senza potere non è
invalido, ma soltanto “in itinere” o a formazione
successiva, sicché il “dominus” può ratificare e fare
propri gli effetti del negozio concluso in suo nome,
7

ancorché non fosse giuridicamente esistente nel momento in
cui il rappresentante fittizio svolgeva la sua attività
(Sez.

2, Sentenza n.

1929/1993; Sez.

2, n.

14618/2010).

Sin dalla stipula sorge «la situazione di soggezione in
cui versa il terzo, a fronte del potere di ratifica che

compete all’interessato>> (v. Sez. 3, n. 25126/2006).
Dunque, è alla stipula del contratto che occorre fare
riferimento ai fini della decorrenza del periodo sospetto
ex art. 64 ss. 1. fall. alla stregua di un contratto
sospensivamente condizionato.
Talché correttamente i giudici del merito hanno escluso la
revocabilità della cessione ai sensi dell’art. 67, comma 2,
1. fall.
2.2.- Con il secondo motivo parte ricorrente denuncia
«Violazione ed erronea applicazione dell’art. 2697 c.c.,
del principio dell’onere della prova e delle norme relative
all’istruzione della causa. Omessa valutazione delle prove
raccolte – Consulenza Tecnica d’Ufficio>> e formula il
seguente quesito:
2) <> (v. sent. impugnata,
pag. 5) – la precisazione della domanda formulata dalla
curatela attrice in sede di memoria ex art. 183 c.p.c.
poteva, semmai, essere intesa come mera sollecitazione al
giudice a qualificare quei fatti ritualmente e
tempestivamente dedotti in causa dalle parti come
integranti l’ipotesi del pagamento con mezzi anormali ex
art. 67 n. 2 l. fall.
La sentenza impugnata, dunque, deve

essere cassata in

relazione alle censure accolte con rinvio alla Corte di
appello di Napoli, in diversa composizione, per nuovo esame
e per il regolamento delle spese.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso nei sensi di cui in
motivazione, cassa la sentenza impugnata e rinvia per nuovo
esame e per il regolamento delle spese alla Corte di
appello di Napoli in diversa composizione.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 12 marzo
2014

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA