Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10290 del 10/05/2011

Cassazione civile sez. trib., 10/05/2011, (ud. 06/04/2011, dep. 10/05/2011), n.10290

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUPI Fernando – Presidente –

Dott. PARMEGGIANI Carlo – rel. Consigliere –

Dott. CIRILLO Ettore – Consigliere –

Dott. SAMBITO Maria Giovanna Concetta – Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE (OMISSIS) in persona del legale

rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

DEI PORTOGHESI 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la

rappresenta e difende, ope legis;

– ricorrente –

contro

SOCIETA’ BROVER SNC DI B. E V. in liquidazione (di

seguito anche solo la Società) in persona del legale rappresentante

pro-tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA PIETRO DA CORTONA

8, presso lo studio dell’avvocato MILETO SALVATORE, che la

rappresenta e difende, giusta procura speciale a margine del

controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 21/2 009 della Commissione Tributaria

Regionale di TORINO dell’1.12.08, depositata il 22/04/2009;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

06/04/2011 dal Consigliere Relatore Dott. CARLO PARMEGGIANI.

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. RAFFAELE

CENICCOLA.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

Nella causa indicata in premessa è stata depositata in cancelleria la seguente relazione ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c. comunicata al P.M. e notificata agli avvocati delle parti costituite:

“la Brover s.n.c. di B. e V. impugnava l’atto di diniego della agenzia delle Entrate di definizione di ritardati ed omessi versamenti in relazione alla istanza del contribuente di condono L. n. 289 del 2002, ex art. 9 bis, per mancati versamenti i tema di IVA per gli anni dal 1998 al 2001 a causa del mancato pagamento delle rate successive alla prima, e due cartelle di pagamento con cui l’Ufficio conseguentemente irrogava le sanzioni di cui al D.Lgs. n. 471 del 1997, art. 13, sostenendo che il condono si perfezionava con il pagamento per la rima rata, che comunque la Amministrazione era decaduta dal potere impositivo con riferimento alla iscrizione a ruolo per le annualità 1998 e 1999 ed infine che a seguito della proroga di cui alla L. n. 350 del 2003 aveva fatto istanza di definizione agevolata ex art. 9 bis per le rate non pagate in relazione alla precedente istanza. La CTP di Torino riuniva i ricorsi e li respingeva con riferimento al conseguimento del condono ex art. 9 bis, accogliendo la tesi della decadenza per tardività della iscrizione a ruolo limitatamente alle annualità 1998 e 1999.

Proponeva appello principale l’Ufficio ed incidentale il contribuente e con sentenza n. 21/36/2009, in data 1-12-2008, la Commissione Tributaria Regionale del Piemonte accoglieva l’appello incidentale della Brover s.n.c. di B. e V., in punto al perfezionamento del condono di cui alla L. n. 289 del 2002, art. 9 bis, con il pagamento della prima rata, riformando sul punto la sentenza della CTP di Torino; in motivazione riteneva assorbiti gli ulteriori motivi di appello sia principale che incidentale, mentre in dispositivo respingeva l’appello principale ed accoglieva l’incidentale.

La sentenza della CTR è impugnata dalla Agenzia delle Entrate con ricorso in cassazione fondato su due motivi. Con il primo deduce l’Ufficio violazione della L. n. 282 del 2002, art. 9 bis, in quanto la Commissione di appello aveva ritenuto che la norma in questione, al pari della altre ipotesi previste dalla legge citata, comportasse il perfezionamento del condono con il pagamento della prima rata, sicchè il mancato pagamento delle successive non determinava la decadenza del beneficio, bensì il diritto dell’Amministrazione al recupero anche coattivo degli importi non corrisposti.

Sostiene l’Ufficio che tale interpretazione confligge con il carattere particolare di questa forma di condono, che contrariamente alle altre concerne il mancato versamento di imposte già dichiarate dal contribuente e consente unicamente di evitare le sanzioni normalmente conseguenti, sicchè non può ammettersi che il beneficio sia conseguito in assenza di integrale pagamento degli importi non versati.

Con il secondo motivo, ove ritenuta sussistente una ulteriore ” ratio decidendi” nella impugnata sentenza, deduce violazione dell’art. 9 bis citato e della L. n. 350 del 2003, art. 2, comma 45, negando che le rate non pagate in relazione ad istanza di definizione agevolata di mancati o ritardati versamenti possano essere oggetto di ulteriore similare istanza a seguito della proroga successivamente intervenuta.

Il contribuente resiste con controricorso nel quale sostiene la fondatezza delle tesi della CTR. Il primo motivo ricorso è palesemente fondato. E’ infatti giurisprudenza ormai consolidata di questa Corte (v. per tutte Cass. n. 20745 del 2010) che “il condono previsto alla L. n. 289 del 2002, art. 9 bis, relativo alla possibilità di definire gli omessi e tardivi versamenti delle imposte e delle ritenute emergenti dalle dichiarazioni presentate, mediante il solo pagamento dell’imposta e degli interessi od, in caso di mero ritardo, dei soli interessi, senza aggravi e sanzioni, costituisce una forma di condono demenziale e non premiale come, invece deve ritenersi per le fattispecie regolate dalla L. n. 289 del 2002, artt. 7, 8, 9, 15 e 16, le quali attribuiscono al contribuente il diritto potestativo di chiedere un accertamento straordinario, da effettuarsi con regole peculiari rispetto a quello ordinario, con la conseguenza che, nell’ipotesi di cui all’art. 9 bis, non essendo necessaria alcuna attività di liquidazione D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 36 bis, in ordine alla determinazione del “quantum”, esattamente indicato nell’importo specificato nella dichiarazione integrativa presentata ai sensi del comma 3, con gli interessi di cui all’art. 4, il condono è condizionato dall’integrale pagamento di quanto dovuto e il pagamento rateale determina la definizione della lite pendente solo se integrale, essendo insufficiente il solo pagamento della prima rata cui non segua l’adempimento delle successive.” Il secondo motivo è assorbito in quanto la decadenza dalla prima istanza di condono causa la reviviscenza della originaria obbligazione tributaria ed il venir meno della rateazione successivamente concessa. La sentenza impugnata non ha fatto buon governo del principio sopra menzionato e deve quindi essere cassata in relazione al primo motivo, con possibilità di decisione nel merito conforme alla sentenza di primo grado, non essendo stato impugnata dall’Ufficio la reiezione dell’appello principale espressa nel dispositivo della sentenza”.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

Che il Collegio, a seguito della discussione in Camera di consiglio, condivide i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione, e, pertanto, riaffermati i principi sopra richiamati, il ricorso deve essere accolto nei termini di cui sopra;

che le spese del presente giudizio di legittimità seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo, cassa la sentenza impugnata e decidendo nel merito rigetta i ricorsi del contribuente relativi agli anni 2000 e 2001.

Condanna il ricorrente alle spese a favore dell’Ufficio della presente fase di legittimità, liquidate in Euro 4.000 oltre spese prenotate a debito, e compensa le spese dei gradi di merito.

Così deciso in Roma, il 6 aprile 2011.

Depositato in Cancelleria il 10 maggio 2011

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