Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1029 del 20/01/2021

Cassazione civile sez. VI, 20/01/2021, (ud. 28/10/2020, dep. 20/01/2021), n.1029

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRECO Antonio – Presidente –

Dott. CROLLA Cosmo – rel. Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –

Dott. RUSSO Rita – Consigliere –

Dott. D’AQUINO Filippo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 16617-2019 proposto da:

ENEL GREEN POWER SPA, in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CRECENZIO 14, presso

lo STUDIO LEGALE TRIBUTARIO DI TANNO E ASSOCIATI, rappresentata e

difesa dagli avvocati ENRICO PAULETTI, ROSAMARIA NICASTRO;

– ricorrente –

contro

COMUNE DI CERES, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente

domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE DI CASSAZIONE,

rappresentato e difeso dagli avvocati ALESSANDRA BRUSASCO, MAURO

MILAN;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1792/3/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE del PIEMONTE, depositata il 20/11/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 28/10/2020 dal Consigliere Relatore Dott. COSMO

CROLLA.

 

Fatto

RITENUTO

che:

1. Enel Green Power spa proponeva ricorso davanti alla Commissione Tributaria Provinciale di Torino avverso l’avviso, notificato dal Comune di Ceres in data 23.12.2015, con cui, in relazione alle centrali idroelettriche denominate “(OMISSIS)” e “(OMISSIS)” si accertava l’omessa dichiarazione ICI dell’anno 2010 e si liquidava complessiva somma di Euro 47.593,00 comprensiva di imposta, sanzioni ed interessi.

2. La CTP rigettava il ricorso.

3. Proponeva appello il contribuente e la Commissione Regionale del Piemonte, in parziale accoglimento dell’appello, riconosceva la legittimità dell’atto impositivo sia con riferimento alla richiesta di pagamento dell’imposta che alla irrogazione delle sanzioni mentre riteneva non sufficientemente motivato l’atto (che andava quindi parzialmente annullato con ricalcolo dell’imponibile nella misura catastale successivamente determinata) in ordine alla determinazione dell’imponibile ICI.

4. Avverso la sentenza della CTR Enel Green Power spa ha proposto ricorso per Cassazione svolgendo due motivi. Il Comune di Ceres si è costituito depositando controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. Con primo motivo Enel Green Power spa denuncia violazione dell’art. 112 e 132 c.p.c. e del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36, in relazione all’art. 3601 c.p.c., comma 1, n. 4; si sostiene l’incoerenza e l’insanabile contraddizione della motivazione della sentenza, censurabile alla luce del recente orientamento giurisprudenziale, in quanto i giudici di seconde cure hanno dapprima accolto una censura (carenza di motivazione dell’atto impositivo) che determina la radicale illegittimità del provvedimento ed hanno poi, statuendo nel merito, rigettato le ragioni della società disponendo che l’appello fosse parzialmente accolto.

1.1. Con il secondo motivo viene dedotta la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 2, del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 8 e della L. n. 212 del 2000, art. 10, comma 3, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 per avere la CTR ritenuto che nell’anno di imposta non sussisteva alcuna incertezza normativa in merito alle concrete modalità di valorizzazione degli opifici produttivi, sebbene proprio per dirimere tali incertezze si sia resa necessaria l’emanazione da parte dell’Agenzia della circolare 6T del 2012 elevata a rango normativo con la L. n. 190 del 2014.

2. Il primo motivo è infondato.

2.1 E’ ormai noto come Le Sezioni Unite (sentenza n. 8053 del 2014) abbiano fornito una chiave di lettura della riformulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, disposta dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, convertito in L. 7 agosto 2012, n. 134, nel senso di una riduzione al minimo costituzionale del sindacato di legittimità sulla motivazione, con conseguente denunciabilità in cassazione della sola “anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in sè, purchè il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico, nella “motivazione apparentè, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella ‘motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione”.

2.2 I giudici di seconde cure così argomentano la propria decisione: “.. deve affermarsi che l’avviso di accertamento emesso dal Comune di Ceres sia non sufficientemente motivato (e per questo deve essere parzialmente annullato) in ordine alla determinazione del valore imponibile ICI, mentre sia legittimo tanto (ovviamente) nelle richieste di pagamento dell’imposta, quanto nell’irrogazione delle sanzioni. In ordine al primo aspetto coglie nel segno l’eccezione dell’appellante relativa alla violazione dei criteri di cui al D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 5. Il Comune di Ceres – in assenza di un valore catastale determinato- era, infatti, certamente legittimato rifarsi al valore contabile degli immobile; la mancata (e certamente stigmatizzabile) collaborazione del contribuente ha, conseguentemente e correttamente, imposto una sua determinazione con strumenti induttivi-deduttivi. Se, pertanto il Comune ben poteva (rectius doveva) determinare il suddetto valore induttivamente/deduttivamente… tale potere (rectius dovere) imponeva una motivazione (ed eventualmente una istruttoria preliminare) assolutamente stringente e puntuale. Il Comune viceversa, si è limitato (nel provvedimento impugnato) ad affermare che “per operazioni di immobili similari a quelli da Voi posseduti sul territorio comunale di Ceres e oggetto del presente accertamento, il valore catastale risulta essere inferiore mediamente al 40%, rispetto al valore dell’immobile iscritto nei libri contabili”. Orbene, la percentuale di aumento del 40% (non solo non supportata da alcuna attività preventiva, ma soprattutto non esplicitata nemmeno nella parte richiamata – le situazioni di immobili similari) rende se non apodittica (come preteso dall’appellante) quanto meno carente di motivazione la sua determinazione. In ragione di ciò il provvedimento deve considerarsi illegittimo. Siccome da un lato, non è certamente compito di questa Commissione Tributaria stabilire il valore contabile degli immobili e, dall’altro è indubbio che la società debba pagare l’imposta per l’anno 2010, l’unico valore che può in questa sede essere preso a riferimento è quello catastale postumo (di cui alla Docfa del 2014). Con riferimento ad essa l’imposta deve essere ricalcolata/rideterminata.”.

2.3 La motivazione non è connotata dalle anomalie logiche e contraddizioni argomentative dedotte nel motivo di censura che determinano la nullità della sentenza in quanto i giudici di seconde cure,dopo aver considerato inattendibile in quanto priva di motivazione, la determinazione del valore limitatamente all’aumento del 40% della rendita catastale successivamente determinata con la procedura DOCFA, hanno comunque ritenuto congruo il valore base della rendita catastale anche in considerazione del reiterato rifiuto della contribuente di fornire i dati e la documentazione di bilancio procedendo coerentemente alla doverosa rideterminazione dell’imposta.

3 Il secondo motivo va accolto.

3.1 In punto di sanzioni irrogate dall’atto impositivo dell’Ente territoriale l’impugnata pronuncia ha affermato che nel 2010 non vi era alcuna incertezza normativa in quanto la norma che aveva stabilito l’inclusione nel computo della rendita delle centrali elettriche anche delle parti non infisse al suolo è il D.L. n. 44 del 2005; tale principio aveva trovato conferma anche nella giurisprudenza di questa Corte.

3.2 Ciò premesso, va rilevato come la costante giurisprudenza della Corte di Cassazione ha definito l’ambito di applicazione della normativa sulla disapplicazione delle sanzioni prevista dagli artt. 2 del D.Lgs. n. 472 del 1997, del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 8 e della L. n. 212 del 2000, art. 10, comma 3, precisando che “per “incertezza normativa oggettiva tributaria” deve intendersi la situazione giuridica oggettiva, che si crea nella normazione per effetto dell’azione di tutti i formanti del diritto, tra cui in primo luogo, ma non esclusivamente, la produzione normativa, e che è caratterizzata dall’impossibilità, esistente in sè ed accertata dal giudice, d’individuare con sicurezza ed univocamente, al termine di un procedimento interpretativo metodicamente corretto, la norma giuridica sotto la quale effettuare la sussunzione di un caso di specie; l’incertezza normativa oggettiva costituisce una situazione diversa rispetto alla soggettiva ignoranza incolpevole del diritto come emerge dal D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, art. 6, che distingue in modo netto le due figure dell’incertezza normativa oggettiva e dell’ignoranza (pur ricollegandovi i medesimi effetti) e perciò l’accertamento di essa è esclusivamente demandata al giudice e non può essere operato dalla amministrazione; l’incertezza normativa oggettiva non ha il suo fondamento nell’ignoranza giustificata, ma nell’impossibilità, abbandonato lo stato d’ignoranza, di pervenire comunque allo stato di conoscenza sicura della norma giuridica tributaria. L’essenza del fenomeno dell’incertezza normativa oggettiva si può rilevare attraverso una serie di fatti indice, che spetta al giudice accertare e valutare nel loro valore indicativo, e che sono stati individuati a titolo di esempio e, quindi, non esaustivamente: 1) nella difficoltà d’individuazione delle disposizioni normative, dovuta magari al difetto di esplicite previsioni di legge; 2) nella difficoltà di confezione della formula dichiarativa della norma giuridica; 3) nella difficoltà di determinazione del significato della formula dichiarativa individuata; 4) nella mancanza di informazioni amministrative o nella loro contraddittorietà; 5) nella mancanza di una prassi amministrativa o nell’adozione di prassi amministrative contrastanti; 6) nella mancanza di precedenti giurisprudenziali; 7) nella formazione di orientamenti giurisprudenziali contrastanti, magari accompagnati dalla sollecitazione, da parte dei Giudici comuni, di un intervento chiarificatore della Corte costituzionale; 8) nel contrasto tra prassi amministrativa e orientamento giurisprudenziale; 9) nel contrasto tra opinioni dottrinali; 10) nell’adozione di norme di interpretazione autentica o meramente esplicative di norma implicita preesistente. Tali fatti indice devono essere accertati, esaminati ed inseriti in procedimenti interpretativi della formazione che siano metodicamente corretti e che portino inevitabilmente a risultati tra loro contrastanti ed incompatibili. Costituisce, quindi, causa di esenzione del contribuente dalla responsabilità amministrativa tributaria una condizione di inevitabile incertezza sul contenuto, sull’oggetto e sui destinatari della norma tributaria, ossia l’insicurezza ed equivocità del risultato conseguito attraverso la sua interpretazione”(cfr. Cass. n. 13076 /2015; 4394 /2014; 3113 /2014; n. 24670 /2007).

3.3 Ora, va considerato che il D.L. 31 marzo 2005, n. 44, art. 1 quinquies, convertito dalla L. 31 maggio 2005, n. 88, dispone che: “1. Ai sensi e per gli effetti della L. 27 luglio 2000, n. 212, art. 1, comma 2, il R.D.L. 13 aprile 1939, n. 652, art. 4, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 agosto 1939, n. 1249, limitatamente alle centrali elettriche, si interpreta nel senso che i fabbricati e le costruzioni stabili sono costituiti dal suolo e dalle parti ad esso strutturalmente connesse, anche in via transitoria, cui possono accedere, mediante qualsiasi mezzo di unione, parti mobili allo scopo di realizzare un unico bene complesso. Pertanto, concorrono alla determinazione della rendita catastale, ai sensi del cit. regio decreto-legge, art. 10, gli elementi costitutivi degli opifici e degli altri immobili costruiti per le speciali esigenze dell’attività industriale di cui al periodo precedente anche se fisicamente non incorporati al suolo. I trasferimenti erariali agli enti locali interessati sono conseguentemente rideterminati per tutti gli anni di riferimento”.

3.4 Secondo la recente giurisprudenza di questo Collegio anche successivamente all’entrata in vigore del citata normativa che, non ha fornito alcuna indicazione sui beni da inglobare nel processo di stima e sui criteri che dovevano essere osservati ai fini di una corretta valorizzazione di ogni singolo componente, sussisteva obiettiva incertezza circa la concreta individuazione dei manufatti che avrebbero dovuto essere considerati al fine di incrementare il valore dell’impianto e circa il valore da attribuire agli stessi, tenuto conto della vetustà e dell’obsolescenza. Si è ancora precisato che l’incertezza riguardava “non tanto l’individuazione del sistema contabile o catastale che doveva essere seguito dalla società, bensì i criteri tecnici con cui in concreto occorreva individuare i singoli beni da valorizzare, tenuto conto dell’obsolescenza, della vetustà, del deprezzamento tecnologico e funzionale” (cfr. Cass. 26168/2018) Significativi elementi di incertezza si traggono dalla Circolare dell’Agenzia del Territorio 6/2012 “la cui finalità era quella di dare risposta ai numerosi quesiti finalizzati a chiarire, nell’ambito dell’accertamento catastale, le metodologie tecnico operative per la determinazione della rendita catastale delle unità immobiliari da recensire nei gruppi D ed E. Tale Circolare, invero, adottata ben sette anni dopo l’entrata in vigore del D.L. 31 marzo 2005, n. 44, art. 1 quinquies, sottendeva il permanere di dubbi nell’applicazione della legge pur essendo decorsi sette anni dall’entrata in vigore del D.L. 31 marzo 2005, n. 44, art. 1 quinquies, il che vieppiù evidenzia l’incertezza in cui versava la contribuente nel periodo immediatamente successivo all’entrata in vigore della norma” (cfr. Cass. 10126/2019 e 10313, 13014,13015 e 13016 del 2019 e 16005/2019).

3.5 La circolare 6/2012 dell’Agenzia del territorio, richiamata dalle pronunce passate in rassegna, ha inequivocamente affermato che “parimenti, sono incluse nella stima anche quelle componenti impiantistiche presenti nell’unità immobiliare che contribuiscono ad assicurare alla stessa una autonomia funzionale e reddituale, stabile nel tempo, ovvero risultino essenziali per caratterizzarne la destinazione”.

3.6 L’intervento chiarificatore dell’Agenzia è stato trasfuso sul piano normativo con la L. n. 190 del 2014, la quale, all’art. 1, dispone che “Nelle more dell’attuazione delle disposizioni relative alla revisione della disciplina del sistema estimativo del catasto dei fabbricati, di cui alla L. 11 marzo 2014, n. 23, art. 2, ai sensi e per gli effetti della L. 27 luglio 2000, n. 212, art. 1, comma 2, il R.D.L. 13 aprile 1939, n. 652, art. 10, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 agosto 1939, n. 1249, e successive modificazioni, si applica secondo le istruzioni di cui alla circolare dell’Agenzia del territorio n. 6/2012 del 30 novembre 2012, concernente la “Determinazione della rendita catastale delle unità immobiliari a destinazione speciale e particolare: profili tecnico-estimativi””.

3.7 L’incertezza normativa oggettiva tributaria rileva, atteso che l’avviso di accertamento in esame si riferisce, come detto, all’anno 2010 e, quindi, ad un periodo in cui i riportati chiarimenti sul piano normativo menzionati non erano ancora intervenuti.

4 In accoglimento del secondo motivo di ricorso la sentenza va cassata; non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, vanno dichiarate non dovute le sanzioni applicate con l’avviso di accertamento per l’imposta accertata dalla CTR.

Avuto riguardo all’esito complessivo della lite va disposta la compensazione tra le parti delle spese del complessivo giudizio.

PQM

La Corte:

– Accoglie il secondo motivo rigettato il primo, cassa l’impugnata sentenza in relazione al motivo accolto e, decidendo nel merito, dichiara non dovute le sanzioni relative all’avviso di accertamento;

– Compensa tra le parti le spese del complessivo giudizio.

Così deciso in Roma, il 28 ottobre 2020.

Depositato in Cancelleria il 20 gennaio 2021

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