Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1029 del 20/01/2014


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 1029 Anno 2014
Presidente: LA TERZA MAURA
Relatore: FERNANDES GIULIO

ORDINANZA
sul ricorso 8418-2012 proposto da:
IMERTI ROCCO MRTRCC55R17H224K, IMERTI CATERINA
MRTCRN60H66H224S, unici figli ed eredi legittimi di Caserta Vittoria
Angela nata a Reggio Calabria il 17.5.1924 ed ivi deceduta il 10.3.2010,
elettivamente domiciliati in ROMA, VIA BONIFACIO VIII, presso lo
studio dell’avvocato LEGATO MARIA TERESA, rappresentati e
difesi dall’avvocato LASCALA ANTONIA G. giusta procura in calce
al ricorso;
– ricorrenti Contro

INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA
SOCIALE 80078750587, in persona del Presidente e legale
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA
DELLA FREZZA 17, presso l’AVVOCATURA CENTRALE

Data pubblicazione: 20/01/2014

DELL’ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli avvocati MAURO
RICCI, PULLI CLEMENTINA, CAPANNOLO EMANUELA
giusta procura speciale in calce al controricorso;

– contraticorrente –

REGGIO CALABRIA del 4/03/2011, depositata il 15/03/2011;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
28/11/2013 dal Consigliere Relatore Dott. GIULIO FERNANDES;
udito l’Avvocato Mauro Ricci difensore del controricorrente che si
riporta agli scritti, nulla osserva.

Ì
Ric. 2012 n. 08418 sez. ML – ud. 28-11-2013
-2-

avverso la sentenza n. 423/2011 della CORTE D’APPELLO di

FATTO E DIRITTO
La causa è stata chiamata all’adunanza in camera di consiglio del 28
novembre 2013, ai sensi dell’art. 375 c.p.c. sulla base della seguente
relazione redatta a norma dell’art. 380 bis c.p.c.:
” Con ricorso al Tribunale di Reggio Calabria Caserta Vittoria Angela

indennità di accompagnamento, ex art. 1 L. n. 18/80.
L’adito giudice rigettava la domanda, decisione questa confermata dalla
Corte d’appello di Reggio Calabria che, con sentenza del 15 marzo 2011,
riteneva insussistenti le condizioni sanitarie per la concessione
dell’invocato beneficio.
Per la cassazione di tale decisione propongono ricorso affidato ad un
unico motivo Imerti Rocco e Imerti Caterina nella qualità di eredi della
Caserta deceduta nelle more del giudizio di secondo grado.
L’INPS resiste con controricorso.
Con l’unico motivo di ricorso viene dedotta omessa, insufficiente e
contraddittoria motivazione per non avere la Corte di merito tenuto
conto delle risultanze della consulenza tecnica espletata nel giudizio di
appello che aveva concluso affermando che la Caserta era incapace di
provvedere autonomamente agli atti del vivere quotidiano a decorrere dal
16.4.2003. Si evidenzia che l’impugnata sentenza era del tutto immotivata,
frutto di forzature logiche e fondata su un errore di fatto.
Il motivo è inammissibile in quanto non tiene conto della motivazione
della impugnata sentenza che, in modo chiaro ed adeguato, ha indicato le
ragioni per le quali ha disatteso le conclusioni rese dal consulente tecnico
nominato. La Corte di merito ha, infatti, evidenziato che non era possibile
considerare la Caserta “impossibilitata alla deambulazione” — e, dunque,
abbisognevole di assistenza per il compimento degli atti del vivere
quotidiano – a decorrere dal 16.4.2003, come ritenuto dal CTU, in quanto

chiedeva il riconoscimento del proprio diritto alla corresponsione della

la predetta, alla visita del 10.2.2004 presso lo IOMI ( istituto ortopedico
del Mezzogiorno d’Italia), presentava una mera difficoltà alla
deambulazione, situazione questa, peraltro, già riscontrata dal consulente
nominato dal Tribunale che aveva concluso per la insussistenza del
requisito sanitario.

inammissibilità del ricorso con ordinanza, ai sensi dell’art. 375 cod. proc.
civ., n. 5.”
Sono seguite le rituali comunicazione e notifica della suddetta relazione,
unitamente al decreto di fissazione della presente udienza in Camera di
consiglio.
Il Collegio condivide il contenuto della relazione ritenendo, quindi, di
dichiarare il ricorso inammissibile.
Non si provvede in ordine alle spese del presente giudizio trovando
applicazione l’art. 152 disp. Att. c.p.c. nella formulazione anteriore alla
novella di cui all’art. 42 co.11 del D.L. 30.9.2003 n. 269 conv. in 1.
24.11.2003 n. 326 , non ricorrendo una ipotesi di lite temeraria o
manifestamente infondata.

P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso, nulla per le spese.
Così deciso in Roma, il 28 novembre 2013
Il Presidente

Per tutto quanto sopra considerato, si propone la declaratoria di

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