Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1029 del 17/01/2018


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Civile Decr. Sez. U Num. 1029 Anno 2018
Presidente:
Relatore:

ritenuto che la rinuncia ha i requisiti richiesti dagli artt. 390 e 391 cod. proc.
civ.;
che l’estinzione può essere dichiarata con decreto, ai sensi dell’art. 391,
primo comma, cod. proc. civ., come modificato con l’art. 1-bis, comma 1,
lettera 1), del decreto-legge n. 168 del 2016, convertito con modificazioni
dalla legge n. 197 del 2016;
che non si deve provvedere sulle spese, avendo il difensore della
controricorrente Business Partner Italia società consortile per azioni,
costituitasi nella qualità di rappresentante della Banca Nazionale del Lavoro,
dichiarato di accettare la compensazione delle spese.
P.Q.M.
dichiara estinto il processo; dispone che del presente decreto sia data
comunicazione alle parti, avvisandole che nel termine di dieci giorni dalla
comunicazione possono chiedere che sia fissata l’udienza.
Così deciso in Roma, lì 15 gennaio 2018

Data pubblicazione: 17/01/2018

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