Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10289 del 26/04/2017


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Cassazione civile, sez. II, 26/04/2017, (ud. 31/01/2017, dep.26/04/2017),  n. 10289

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. Migliucci Emilio – Presidente –

Dott. BIANCHINI Emilio – Consigliere –

Dott. ORILIA Lorenzo – Consigliere –

Dott. ORICCHIO Antonio – Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 25112/2012 R.G. proposto da:

D.F., c.f. (OMISSIS), L.M. c.f. (OMISSIS),

rappresentati e difesi in virtù di procura speciale a margine del

ricorso dall’avvocato Francesco Moser ed elettivamente domiciliati

in Roma, alla via Luigi Luciani, n. 1, presso lo studio

dell’avvocato Daniela Manca Bitti;

– ricorrenti –

contro

V.L., c.f. (OMISSIS), rappresentata e difesa in virtù di

procura speciale a margine del controricorso dall’avvocato Stefano

Sartore ed elettivamente domiciliata in Roma, alla via Albenga, n.

65, presso lo studio dell’avvocato Claudio Colini;

– controricorrente –

Avverso la sentenza n. 178 dei 29.3/25.5.2012 della corte d’appello

di Trento;

Udita la relazione della causa svolta all’udienza pubblica del 31

gennaio 2017 dal Consigliere Dott. Luigi Abete;

Udito l’avvocato Francesco Moser per i ricorrenti;

Udito l’avvocato Stefano Sartore per i controricorrenti;

Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore

Generale Dott. SGROI Carmelo, che ha concluso per il rigetto del

ricorso.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Con atto ritualmente notificato D.F. e L.M. citavano a comparire dinanzi al tribunale di Trento V.L..

Chiedevano che fosse accertato il confine tra i fondi di essi attori ed il fondo di proprietà della convenuta con apposizione dei termini; conseguentemente che si accertasse che il pozzo a sud dell’edificio costituente la particella n. (OMISSIS) ed il rudere a est dello stesso manufatto erano di loro proprietà siccome collocati nel loro fondo.

Chiedevano che fosse accertato l’intervenuto acquisto per destinazione del padre di famiglia ovvero per usucapione ventennale della servitù di passaggio a piedi e con mezzi meccanici lungo la strada della larghezza di tre metri a favore delle particelle nn. (OMISSIS) ed a carico delle particelle n. (OMISSIS).

Chiedevano che fosse accertato l’intervenuto acquisto per usucapione ventennale della servitù di passaggio e di parcheggio con automobili ed altri mezzi meccanici a favore delle particelle nn. (OMISSIS) ed a carico di porzione delle particelle n. (OMISSIS).

Chiedevano che fosse accertato l’intervenuto acquisto per usucapione ventennale della servitù di passaggio a piedi lungo il sentiero esistente sul lato sud a favore delle particelle nn. (OMISSIS) ed a carico della particella n. (OMISSIS) e di porzione della particella n. (OMISSIS).

Chiedevano in subordine che fosse accertato l’intervenuto acquisto per usucapione della proprietà del pozzo a sud e del rudere ad est dell’edificio costituente la particella n. (OMISSIS) sul confine tra la particella n. (OMISSIS) di proprietà di essi attori e la particella n. (OMISSIS) di proprietà della convenuta.

Si costituiva V.L..

Instava per il rigetto delle avverse domande; esperiva domande riconvenzionali.

Autorizzatane la chiamata in causa, si costituiva P.I., in proprio e quale erede di T.G.; non si costituiva e veniva dichiarata contumace l’ulteriore erede T.F..

Espletata c.t.u., con sentenza n. 25/2010 il tribunale adito dichiarava che il confine tra le proprietà limitrofe era quello risultante dalla planimetria di cui alla tavola 3 dell’allegato “E” alla relazione di consulenza tecnica d’ufficio depositata in data 18.7.2008; dichiarava altresì che la proprietà della convenuta non era gravata da servitù alcuna.

Interponevano appello D.F. e L.M..

Resisteva V.L.; esperiva inoltre appello incidentale.

Si costituiva Ingrid Pilz, in proprio e quale erede di T.G..

Non si costituiva e veniva dichiarata contumace T.F..

Con sentenza n. 178 dei 29.3/25.5.2012 la corte d’appello di Trento rigettava il gravame principale, accoglieva il gravame incidentale e, per l’effetto, condannava i principali appellanti “alla rimozione del tubo che conduce alla cisterna di proprietà V.L.”; condannava gli appellanti principali a rimborsare a V.L. le spese del grado; compensava integralmente le spese del grado tra V.L. e P.I..

Puntualizzava preliminarmente la corte di merito che la statuizione di primo grado non era stata impugnata con riferimento all’accertamento del confine, sicchè sul punto si era formato il giudicato.

Indi evidenziava che il pozzo a sud ed il rudere ad est dell’edificio particella n. (OMISSIS) erano ricompresi nella proprietà dell’appellata e che era destituita di fondamento la domanda di usucapione di tali manufatti.

Evidenziava altresì, con riferimento all’invocato acquisto per usucapione della servitù di passaggio lungo la strada indicata dal consulente come “percorso 1”, che l’ausiliario aveva rilevato l’esistenza di segni evidenti di percorrenza con mezzi a quattro ruote, nondimeno siffatto percorso non era l’unico idoneo ai fini dell’accesso ai fondi degli appellanti principali.

Evidenziava inoltre, con riferimento all’invocato acquisto per destinazione del padre di famiglia della servitù di passaggio del pari lungo la strada indicata dal consulente come “percorso 1”, che i fondi delle parti in lite erano derivati dal frazionamento delle originarie particelle nn. (OMISSIS) e della particella n. (OMISSIS), tuttavia alla stregua del frazionamento in atti non vi era “prova che appartenessero ad un unico proprietario” (così sentenza d’appello, pag. 24).

Evidenziava ancora, con riferimento all’invocato acquisto per usucapione della servitù di passaggio lungo il cosiddetto “percorso 1”, che “le prove dedotte ai capitoli da 1) a 4) non appaiono sufficientemente specifiche con riferimento all’attività, alle modalità e alla durata attraverso la quale il potere sulla cosa si è manifestato, avendo anche ad oggetto apprezzamenti soggettivi sul risultato dell’esercizio della pretesa servitù” (così sentenza d’appello, pag. 25).

Evidenziava dipoi che nella fattispecie era da applicare il principio di pubblica fede di cui al R.D. n. 499 del 1929, art. 5, sicchè gli appellanti principali erano onerati della dimostrazione che V.L. fosse “a conoscenza della sussistenza della usucapione maturata ma non giudizialmente accertata” (così sentenza d’appello, pag. 25); che la prova all’uopo invocata era generica e dunque inammissibile.

Evidenziava ulteriormente, con riferimento all’invocata “servitù di parcheggio”, che “sul cortile de quo non vi sono segni che possono far ritenere che gli appellanti abbiano utilizzano una zona specifica del cortile” (così sentenza d’appello, pag. 22).

Evidenziava infine che la sostanziale totale soccombenza degli appellanti principali in primo grado giustificava la reiezione del loro gravame in punto di regolamentazione delle spese di prime cure.

Avverso tale sentenza hanno proposto ricorso D.F. e L.M.; ne hanno chiesto sulla scorta di cinque motivi la cassazione con ogni susseguente statuizione anche in ordine alle spese.

Luisa Volpe ha depositato controricorso; ha chiesto dichiararsi inammissibile ovvero rigettarsi l’avverso ricorso con il favore delle spese.

I ricorrenti hanno depositato memoria ex art. 378 c.p.c..

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo i ricorrenti denunciano ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione o falsa applicazione degli artt. 1031, 1061 e 1158 c.c..

Deducono che ai fini del riscontro dell’intervenuto acquisto per usucapione “della servitù di passo sul percorso 1 di cui alla C.T.U. – Tavola n. 4” (così ricorso, pag. 16), è del tutto irrilevante che essi ricorrenti abbiano la possibilità di utilizzare una strada diversa ovvero il cosiddetto “percorso 2”, “poichè tale facoltà alternativa di passaggio non inficia di per sè un’effettività del possesso della servitù di passo sulla prima” (così ricorso, pag. 17); che ciò tanto più che il cosiddetto “percorso 2” “era di fatto abbandonato, mai era stato utilizzato (…) e, addirittura, risulta di difficile fruizione per accedere comodamente con mezzi ai fondi dominanti” (così ricorso, pag. 17).

Deducono che la corte d’appello ha fatto erronea applicazione dei principi in tema di “apparenza” della servitù; che la “funzionalità” delle opere permanenti e visibili non può farsi derivare “da un’interpretazione dell’intenzione soggettiva di chi usufruisce del passo” (così ricorso, pag. 17), ma costituisce piuttosto un requisito oggettivo, postulante la necessità “che vi siano opere funzionalmente dirette (…) a segnalare ai terzi l’esercizio di fatto del diritto di passo” (così ricorso, pag. 18).

Con il secondo motivo i ricorrenti denunciano ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione o falsa applicazione degli artt. 1141, 1142, 2697, 2727 e 2729 c.c., nonchè degli artt. 115 e 244 c.p.c..

Deducono che, siccome la stessa corte di merito ha riconosciuto, i fondi di essi ricorrenti fruiscono del passaggio lungo il cosiddetto “percorso 1” sin dal 1977, epoca in cui erano divenuti proprietari delle particelle nn. (OMISSIS); che al contempo parte avversa ha ammesso e non ha contestato che il passaggio lungo il cosiddetto “percorso 2” era rimasto in disuso fino all’anno 2000; che conseguentemente la corte distrettuale avrebbe dovuto ai sensi dell’art. 1142 c.c., “ritenere provato in via presuntiva l’esercizio del possesso corrispondente all’esercizio della servitù nel periodo intermedio e sino all’instaurazione del giudizio” (così ricorso, pag. 19) e ciò tanto più che incombeva su controparte dimostrare di aver interrotto l’esercizio del loro possesso ovvero che il transito avveniva a titolo precario o di mera detenzione.

Deducono ulteriormente che del tutto ingiustificata è la mancata ammissione dell’interrogatorio formale e della prova testimoniale invocate con l’atto di gravame.

Con il terzo motivo i ricorrenti denunciano ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione o falsa applicazione del R.D. n. 499 del 1929, art. 5, anche in relazione agli artt. 115 e 183 c.p.c..

Deducono che unicamente con la prima memoria ex art. 183 c.p.c., comma 6, l’originaria convenuta aveva sollevato l’eccezione in senso stretto di inopponibilità nel sistema tavolare ad ella acquirente di buona fede dell’acquisto per usucapione della servitù di passaggio da essi ricorrenti invocato; che nondimeno con la memoria ex art. 183 c.p.c., comma 6, n. 1, è possibile unicamente precisare le eccezioni già proposte, non già proporne di nuove; che di conseguenza la corte territoriale ha dato ingresso ad una eccezione per la quale era intervenuta decadenza.

Deducono altresì che, onde vincere la presunzione di buona fede di cui al R.D. n. 499 del 1929, art. 5, “è sufficiente provare che l’acquirente del fondo preteso servente poteva ragionevolmente accorgersi, con l’ordinaria diligenza, innanzitutto in base allo stato dei luoghi esaminato prima di acquistare il fondo, che un soggetto terzo poteva vantare un diritto reale sul suo fondo” (così ricorso, pag. 23).

Con il quarto motivo i ricorrenti denunciano ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, l’omessa e/o insufficiente e/o contraddittoria motivazione su punti decisivi della controversia.

Deducono che la corte d’appello, allorchè ha statuito in ordine al pozzo a sud ed al rudere ad est dell’edificio particella n. (OMISSIS) nonchè in ordine alla cisterna, ha “travisato ovvero omesso l’esame delle risultanze della C.T.U. relative alla determinazione dei confini” (così ricorso, pag. 25).

Deducono altresì, “in ordine alla domanda di usucapione della servitù di passo sul percorso 1” (così ricorso, pag. 29), che la motivazione dell’impugnato dictum è insufficiente, giacchè “l’eventuale esistenza di un’altra strada di accesso di per sè non varrebbe (..) ad escludere la possibilità di usucapire (…) la servitù di passo su un diverso tracciato” (così ricorso, pagg. 29 – 30).

Deducono inoltre che l’impugnato dictum è contraddittorio, giacchè, per un verso, ha affermato che la “mera esistenza di segni di passaggio non è obiettivamente idonea a rendere manifesto che non si tratti di attività compiuta in via precaria” (così sentenza d’appello, pag. 25), giacchè, per altro verso, ha affermato che i fondi di essi ricorrenti appaiono “serviti da due accessi autonomi” (così sentenza d’appello, pag. 25).

Deducono ancora che del possesso della servitù di passaggio lungo il cosiddetto “percorso 1” vi era prova documentale alla stregua dell’accertamento di cui alla sentenza n. 76/2002 del tribunale di Trento; che i capitoli prova da 1) a 4) “vertevano su fatti specifici” (così ricorso, pag. 31).

Deducono da ultimo, ai fini dell’opponibilità a V.L. dell’intervenuto acquisto per usucapione della servitù di passaggio, che la corte distrettuale ha omesso di considerare gli elementi pacifici e documentali idonei a dar riscontro della conoscibilità dello stato dei luoghi da parte della controricorrente ovvero ha omesso di considerare le risultanze della lettera del 20.12.1999.

Con il quinto motivo i ricorrenti denunciano ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione o falsa applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c..

Deducono che l’azione di regolamento dei confini è stata proposta da entrambe le parti in lite e su tale scorta si è provveduto alla individuazione della linea di confine; che di conseguenza limitatamente alle spese di lite e di c.t.u. correlate a tale accertamento essi ricorrenti non possono essere reputati soccombenti.

Deducono dunque che la corte territoriale, in accoglimento dell’esperito motivo di gravame, ben avrebbe dovuto far luogo quanto meno alla parziale compensazione delle spese, “ritenendo comunque la parziale soccombenza della sig.ra V. (…) o ricorrendo giusti motivi” (così ricorso, pag. 34).

Si giustifica l’esame contestuale del primo, del secondo, del terzo e del quarto motivo di ricorso.

I motivi anzidetti invero sono strettamente connessi e talora, per giunta, involgono la disamina di medesimi profili.

In ogni caso i motivi de quibus sono destituiti di fondamento.

Si rappresenta previamente che il primo ed il secondo motivo, in toto, nonchè il terzo motivo, in parte, si qualificano in relazione alla previsione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 (si condivide, quindi, la prospettazione della controricorrente secondo cui “ciò che controparte imputa al giudice del gravame è forse una diversa valutazione degli elementi di fatto posti a sostegno delle argomentazioni giuridiche presenti nella decisione impugnata”: così controricorso, pag. 8; “trattasi di censura tendente anch’essa a reintrodurre elementi di fatto”: così controricorso, pag. 9).

Occorre tener conto, da un lato, che D.F. e L.M. con i motivi anzidetti censurano in sostanza il giudizio di fatto cui la corte d’appello ha atteso.

Occorre tener conto, dall’altro, che è propriamente il motivo di ricorso ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, che concerne l’accertamento e la valutazione dei fatti rilevanti ai fini della decisione della controversia (cfr. Cass. sez. un. 25.11.2008, n. 28054; cfr. Cass. 11.8.2004, n. 15499).

Si rappresenta comunque che la deduzione di un vizio di motivazione della sentenza impugnata conferisce al giudice di legittimità non il potere di riesaminare il merito della intera vicenda processuale sottoposta al suo vaglio, bensì la sola facoltà di controllo, sotto il profilo della correttezza giuridica e della coerenza logico – formale, delle argomentazioni svolte dal giudice del merito, al quale spetta, in via esclusiva, il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di assumere e valutare le prove, di controllarne l’attendibilità e la concludenza, di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad esse sottesi, dando, così, liberamente prevalenza all’uno o all’altro dei mezzi di prova acquisiti, salvo i casi tassativamente previsti dalla legge (cfr. Cass. 9.8.2007, n. 17477; Cass. 7.6.2005, n. 11789).

Si rappresenta in particolare che ai fini di una corretta decisione il giudice del merito non è tenuto a valutare analiticamente tutte le risultanze processuali nè a confutare singolarmente le argomentazioni prospettate dalle parti, essendo invece sufficiente che egli, dopo averle vagliate nel loro complesso, indichi gli elementi sui quali intende fondare il suo convincimento e l’iter seguito nella valutazione degli stessi e per le proprie conclusioni, implicitamente disattendendo quelli logicamente incompatibili con la decisione adottata (cfr. Cass. 10.5.2000, n. 6023).

Nei termini testè enunciati l’iter motivazionale che sorregge il dictum della corte di merito risulta in toto ineccepibile sul piano della correttezza giuridica ed assolutamente congruo e esaustivo sul piano logico-formale.

Più esattamente la corte distrettuale ha vagliato nel complesso – non ha quindi obliterato la disamina di punti decisivi – e dipoi ha in maniera inappuntabile selezionato il materiale probatorio cui ha inteso ancorare il suo dictum (“come emerge dalla descrizione del C.T.U. e dalle fotografie allegate (…)”: così sentenza d’appello, pag. 20; “le prove orali dedotte anche in sede di appello dagli appellanti (…) sono genericamente formulate”: così sentenza d’appello, pag. 20; “nè la circostanza del collegamento a mezzo di un tubo di scarico di acque pluviali (…) costituisce indizio (…)”: così sentenza d’appello, pag. 20), altresì palesando in forma nitida e coerente il percorso decisorio seguito (“il cortile de quo appare piuttosto come un’area idonea a vari usi”: così sentenza d’appello, pag. 22; “non è pertanto possibile verificare se i fondi siano stati posti in una situazione oggettiva di subordinazione o di servizio uno rispetto all’altro”: così sentenza d’appello, pag. 24; “se detta situazione sia atta ad integrare il contenuto di una servitù prediale”: così sentenza d’appello, pag. 24).

Si rappresenta in pari tempo che con i motivi addotti i ricorrenti null’altro prospettano se non un preteso migliore e più appagante coordinamento dei dati acquisiti (deve qualificarsi opera funzionalmente diretta in modo non equivoco all’esercizio della servitù “un tracciato viabile, quando, come nella fattispecie (…), sia individuato da segni evidenti di percorrenza con mezzi a quattro ruote (…) ovvero da solchi o rodane ben evidenti sul terreno”: così ricorso, pag. 18; ciò viepiù allorchè la stessa proprietaria del fondo servente abbia riconosciuto “la non precarietà del transito sul tracciato percorso 1, ammettendo che quello alternativo (percorso 2) era caduto in disuso”: così ricorso, pag. 18; “dell’esercizio del possesso della servitù vi era prova documentale, rinvenibile nella sentenza n. 76/2002 Trib. di Trento”: così ricorso, pag. 20; “la sig.ra V. era edotta della preesistenza di un chiaro, inequivocabile, e ben visibile tracciato stradale (percorso 1) che conduceva alla casa e terreni di proprietà D. – L., l’unico praticato, essendo l’altro (il cd. percorso 2) caduto in disuso, come anche riconosciuto da controparte”: così ricorso, pagg. 23 – 24; la linea di confine, quale individuata graficamente nella “tavola 3” di cui all’allegato “E” alla relazione di c. t. u., “taglia la sagoma del pozzo che resta in parte sulla p.f. (OMISSIS) (…) di proprietà dei ricorrenti (…) proprio per la parte ove si collega la tubazione pluviale di scarico proveniente dal tetto del loro edificio”: così ricorso, pag. 26).

I motivi de quibus dunque involgono gli aspetti del giudizio – interni al discrezionale ambito di valutazione degli elementi di prova e di apprezzamento dei fatti – afferenti al libero convincimento del giudice e non ai possibili vizi del percorso formativo di siffatto convincimento rilevanti nel segno dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.

I motivi del ricorso pertanto si risolvono in una inammissibile istanza di revisione delle valutazioni e dei convincimenti del giudice di merito e perciò in una richiesta diretta all’ottenimento di una nuova pronuncia sul fatto, estranea alla natura ed alle finalità del giudizio di cassazione (cfr. Cass. 26.3.2010, n. 7394; Cass. sez. lav. 7.6.2005, n. 11789).

Si rappresenta d’altra parte che è frutto di un mero lapsus calami l’asserita contraddittorietà che inficerebbe l’impugnato dictum nella parte in cui ha, per un verso, affermato che la cisterna ricade “interamente nella proprietà degli appellanti anche nella parte interrata” (così sentenza d’appello, pag. 20) ed ha, per altro verso, affermato che il sovrastante pozzo insiste nella proprietà dell’appellata: è evidente che l’espressione “nella proprietà degli appellanti” deve essere intesa “nella proprietà dell’appellata”.

In ogni caso si rappresenta quanto segue.

In primo luogo, che il requisito dell’apparenza, che condiziona l’usucapibilità di una servitù, non consiste soltanto nell’esistenza di segni visibili e di opere permanenti, ma richiede altresì che queste, come mezzo necessario all’esercizio della servitù medesima, siano al contempo un indice non equivoco del peso imposto al fondo servente, in modo da rendere manifesto che non si tratti di un’attività compiuta in via precaria e senza l'”animus utendi jure servitutis”, ma di un onere preciso, a carattere stabile, corrispondente in via di fatto al contenuto di una determinata servitù; e che l’accertamento di questo requisito è rimesso alla valutazione del giudice di merito ed è incensurabile in sede di legittimità se sorretto da motivazione congrua ed immune da vizi logici (cfr. Cass. 13.2.1995, n. 1563; Cass. 31.5.2010, n. 13238, secondo cui il requisito dell’apparenza della servitù, necessario ai fini del relativo acquisto per usucapione o per destinazione del padre di famiglia (art. 1061 c.c.), si configura come presenza di segni visibili di opere permanenti obiettivamente destinate al suo esercizio e rivelanti in modo non equivoco l’esistenza del peso gravante sul fondo servente, in modo da rendere manifesto che non si tratta di attività compiuta in via precaria, bensì di preciso onere a carattere stabile; cosicchè non è al riguardo sufficiente l’esistenza di una strada o di un percorso idonei allo scopo, essenziale viceversa essendo che essi mostrino di essere stati posti in essere al preciso fine di dare accesso attraverso il fondo preteso servente a quello preteso dominante e, pertanto, essenziale essendo un “quid pluris” che dimostri la loro specifica destinazione all’esercizio della servitù).

Su tale scorta deve reputarsi ineccepibile la valenza che la corte territoriale ha inteso attribuire all’esistenza dell’ulteriore “percorso visibile nelle foto 3 e 4 scattate dal C.T.U.” (così sentenza d’appello, pag. 23) ovvero alla presenza di “un altro accesso ai fondi degli appellanti dalla strada comunale senza dover attraversare la p.f. (OMISSIS) di proprietà dell’appellata, come emerge dalla C.T.U.” (così sentenza d’appello, pag. 24), sicchè la situazione di fatto era tale che non poteva reputarsi “rilevatrice in modo inequivoco di una relazione di subordinazione dei fondi” (così sentenza d’appello, pag. 24).

In secondo luogo, che non è censurabile in sede di legittimità il giudizio (anche implicito) espresso dal giudice di merito in ordine alla superfluità della prova testimoniale dedotta da una parte, specie quando lo stesso giudice abbia, con ragionamento logico e giuridicamente corretto, ritenuto di avere già raggiunto, in base all’istruzione probatoria già esperita, la certezza degli elementi necessari per la decisione (cfr. Cass. 27.7.1993, n. 8396). Altresì, che la motivazione di rigetto di un’istanza di mezzi istruttori non deve essere necessariamente data in maniera espressa, potendo la stessa ratio decidendi, che ha risolto il merito della lite, valere da implicita esclusione della rilevanza dei mezzi dedotti ovvero da implicita ragione del loro assorbimento in altri elementi acquisiti al processo (cfr. Cass. 16.6.1990, n. 6078). Inoltre, che il giudizio sulla idoneità della specificazione dei fatti dedotti nei capitoli di prova costituisce apprezzamento di merito non suscettibile di sindacato in sede di giudizio di cassazione se – così come nel caso di specie – correttamente motivato (cfr. Cass. 31.1.2007, n. 2201).

In terzo luogo – con precipuo riferimento alle censure addotte con il terzo motivo – che nei territori in cui vige il sistema tavolare basato sul principio della pubblicità costitutiva, il conflitto tra l’acquirente per atto fra vivi dall’intestatario tavolare che abbia proceduto per primo ad iscrivere il suo diritto e chi abbia acquistato il bene per usucapione si risolve in base al R.D. 28 marzo 1929, n. 499, art. 5, che prevede il principio di pubblica fede che assiste le risultanze dei libri fondiari, per cui l’acquisto effettuato in base a dette risultanze si presume avvenuto in buona fede, ed è onere del terzo che sostiene di aver acquistato il bene per usucapione provare che colui che ha acquistato dal titolare del bene in base al libro fondiario era in malafede, essendo stato a conoscenza della sussistenza dell’usucapione maturata ma non giudizialmente dichiarata ed iscritta, o essendo stato in grado di apprenderlo facendo uso dell’ordinaria diligenza (cfr. Cass. 21.3.2011, n. 6393).

In questi termini ossia alla luce dell’onere che grava su colui che nel “sistema tavolare” pretende di aver usucapito – ed al di là dei rilievi che si risolvono nella censura del giudizio “di fatto” cui ha atteso la corte di Trento ( V.L. “aveva potuto accorgersi che quello rivendicato dagli appellanti era l’unico accesso stradale praticato essendo l’altro (il cd. percorso 2) caduto in disuso”: così ricorso, pag. 33) – il principio espresso dal surriferito insegnamento è sicuramente destinato ad operare pur ai fini dell’acquisto per usucapione di un diritto di servitù, sicchè del tutto ingiustificate sono le prospettazioni dei ricorrenti secondo cui “tale deduzione, connessa all’interesse della convenuta V. a paralizzare l’altrui domanda di usucapione, costituiva indubbiamente un’eccezione in senso stretto, che la convenuta non ha proposto tempestivamente” (così ricorso, pag. 22) e secondo cui, contrariamente all’assunto della corte trentina, non può in materia di servitù onerarsi “chi agisca per l’acquisto del diritto reale di dimostrare che il proprietario del fondo servente era a conoscenza dell’usucapione maturata ma non giudizialmente accertata” (così ricorso, pag. 23).

Destituito di fondamento è il quinto motivo di ricorso.

E’ sufficiente ribadire che in tema di regolamento delle spese processuali il sindacato della Corte di Cassazione è limitato ad accertare che non risulti violato il principio secondo il quale le spese non possono essere poste a carico della parte totalmente vittoriosa; esula pertanto da tale sindacato e rientra nel potere discrezionale del giudice di merito la valutazione dell’opportunità di compensare in tutto o in parte le spese di lite, e ciò sia nell’ipotesi di soccombenza reciproca, sia nell’ipotesi di concorso di altri giusti motivi (cfr. Cass. 19.6.2013, n. 15317; cfr. Cass. 11.11.1996, n. 9840, secondo cui, in tema di regolamento delle spese processuali, il sindacato di legittimità è limitato alla violazione del principio secondo cui le spese non possono essere poste a carico della parte totalmente vittoriosa; pertanto, nella ipotesi di soccombenza reciproca, esula da tale sindacato e rientra, invece, nei poteri del giudice del merito, la valutazione dell’opportunità di disporre o meno la compensazione, con la conseguenza che è inammissibile il motivo di ricorso per cassazione con il quale si contesti il provvedimento del giudice che abbia posto l’onere delle spese a carico totale della parte pur non totalmente soccombente).

E’ fuor di dubbio che P.I., appellata, costituita in seconde cure, e T.F., appellata, contumace in seconde cure, sono litisconsorti necessari (cfr. Cass. 13.4.2007, n. 8854).

Ed è parimenti indubitabile che il ricorso a questa Corte di legittimità non risulta a costoro notificato.

Nondimeno in dipendenza del rigetto del ricorso ben può prescindersi dalla necessità dell’adozione dei provvedimenti di cui all’art. 331 c.p.c., ai fini dell’integrazione del contraddittorio (cfr. Cass. sez. un. 23.9.2013, n. 21670, secondo cui la fissazione del termine ex art. 331 c.p.c., in forza del principio della ragionevole durata del processo, può ritenersi anche superflua ove il gravame appaia “prima facie” infondato, e l’integrazione del contraddittorio si riveli, perciò, attività del tutto ininfluente sull’esito del procedimento).

Il rigetto del ricorso giustifica la condanna in solido dei ricorrenti al pagamento delle spese del giudizio di legittimità. La liquidazione segue come da dispositivo.

PQM

La Corte rigetta il ricorso; condanna in solido i ricorrenti, D.F. e L.M., a rimborsare alla controricorrente, V.L., le spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano nel complesso in Euro 4.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfetario delle spese generali, I.V.A. e cassa come per legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 31 gennaio 2017.

Depositato in Cancelleria il 26 aprile 2017

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