Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10289 del 20/05/2015


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Civile Sent. Sez. 3 Num. 10289 Anno 2015
Presidente: RUSSO LIBERTINO ALBERTO
Relatore: SCRIMA ANTONIETTA

SENTENZA
sul ricorso 28818-2011 proposto da:
SIMONI MAURIZIO, elettivamente domiciliato in ROMA, VICOLO
DEI- l’ORO 24, presso lo studio dell’avvocato ROBERTO COEN,

rappresentato e difeso dall’avvocato MAURIZIO SIMONI difensore
di sé medesimo, con studio in TODI, PIAZZA UMBERTO 2;

– ricorrente –

201, 5

contro
CHIACCHIERINI ERIvIELINDA, elettivamente dorniciliata in
ROMA, PIAZZA DELL’OROLOGIO 7, presso lo studio
dell’avvocato STEFANIA PAZZAGLIA, rappresentata e difesa

Data pubblicazione: 20/05/2015

dall’avvocato ANTONIO BAGIANTI giusta procura speciale in calce
al controricorso;

– controricorrente avverso la sentenza n. 212/2011 della CORTE D’APPF.T,L0 di

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
26/02/2015 dal Consigliere Dott. ANTONIETTA SCRIMA;
udito l’Avvocato STEFANIA PAZZAGLIA per delega;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
ANTONIETTA CARESTIA che ha concluso per il rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione, notificato il 15 aprile 2004, Chiacchierini
Ermelinda conveniva in giudizio innanzi al Tribunale di Perugia,
sezione distaccata di Todi, l’avv. Maurizio Simoni, chiedendo la
condanna dello stesso al risarcimento dei danni patrimoniali per
negligente condotta professionale.
L’attrice assumeva che il suddetto convenuto, suo procuratore in una
causa per il risarcimento danni da lei subiti per mancata messa in opera
ed eseguito collaudo di una lavatrice industriale, non aveva aderito alla
fondata eccezione di incompetenza per territorio sollevata dalla
convenuta, Eniflex di Nino Violante, contrastandola infondatamente e
facendo così protrarre per ulteriori dieci anni il giudizio, conclusosi,
con una declaratoria di incompetenza. Deduceva, altresì, la
Chiacchierini che l’avv. Simoni aveva chiamato in causa come terzo la
ditta Autotrasporti Fiorini & Pettini, che aveva effettuato il trasporto
della lavatrice, sebbene il diritto da tutelare fosse prevedibilmente già
prescritto, ed infatti l’eccezione di prescrizioAra. era stata sollevata dalla
chiamata in causa.
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PERUGIA, depositata il 30/03/2011, R.G.N. 65/2008;

Si costituiva in giudizio il convenuto chiedendo il rigetto della
domanda e imputando la suddetta sfavorevole sentenza al difensore
che lo aveva sostituito dopo la rinuncia al mandato.
Il Tribunale di Perugia, sezione distaccata di Todi, con sentenza del 23
ottobre 2007, rigettava la domanda attrice, compensando

Avverso tale decisione l’attrice proponeva appello, cui resisteva l’avv.
Simoni chiedendone il rigetto.
La Corte di appello di Perugia, con sentenza del 30 marzo 2011, in
parziale riforma della sentenza impugnata, condannava l’avv. Simoni al
pagamento, in favore dell’attrice, di € 5.099,31 (somma pari a quella
che questa aveva pagato alla Autotrasporti Fiorini & Petrini a titolo di
rimborso spese) e di € 665,79 (pari alla metà della somma versata al
convenuto a titolo di compenso), oltre rivalutazione e interessi come in
sentenza; compensava tra le parti le spese dei due gradi di giudizio.
Avverso la sentenza della Corte di merito l’avv. Simonì ha proposto
ricorso per cassazione sulla base di tre motivi.
Ha resistito con controricorso la Chiacchierini.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Al ricorso in esame non si applica il disposto di cui all’art. 366 bis
c.p.c. – inserito nel codice di rito dall’art. 6 del d.lgs. 2 febbraio 2006, n.
40 ed abrogato dall’art. 47, comma 1, lett. d) della legge 18 giugno
2009, a 69 – in considerazione della data di pubblicazione della
sentenza impugnata (30 marzo 2011), pur se la parte ricorrente ha,
comunque, formulato, per ogni motivo di ricorso, i relativi quesiti.
2. Con il primo motivo del ricorso si deduce “Violazione e falsa
applicazione degli artt 1176 e 2236 Cod. Civ. in relazione all’art. 40
Codice Deontologico e art. 2697 Cod. Civ. e contraddittoria

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integralmente le spese del giudizio.

motivazione circa un fatto controverso e decisivo del giudizio in
relazione all’art. 360 Cpc n. 3 e 5”.
Il ricorrente lamenta che la Corte territoriale, nel ritenere sussistente la
colpa del professionista per aver chiamato in causa il terzo, nonostante
fosse prevedibile che questi avrebbe, come poi effettivamente

considerato che la scelta di procedere a tale chiamata era stata
concordata tra il professionista e la cliente e da questa approvata, il che
sarebbe confermato dalla circostanza che la Chiacchierini non avrebbe
mai dedotto o provato la violazione, da parte del professionista,
dell’art. 40 del codice deontologico, relativo all’obbligo di
informazione ed escluderebbe ogni sua responsabilità.
/
Ad avviso del ricorrente la motivazione adottata dalla Corte di appello
sarebbe non coerente, illogica e non condivisibile nella parte in cui, pur
ritenendo che la prevedibilità dell’eccezione di prescrizione da parte del
terzo chiamato non fosse di per sé sufficiente a ritenere colposa la
chiamata in questione, ben potendo confidarsi, in relazione all’interesse
della parte assistita, in una defaillance della difesa avversaria o del
giudice, nella specie ha ritenuto che l’aver provveduto alla detta
chiamata costituisca condotta colposa del professionista, in quanto la
posta in gioco era modesta (lire 3.050.000) e sussisteva il rischio della
condanna alle spese, in caso di soccombenza, per un importo superiore
alla somma oggetto della domanda.
A fondamento delle censure motivazionali proposte, l’avv. Simoni
sostiene che, in mancanza di prova dell’omessa informazione del
professionista alla cliente, il rischio di una prevedibile eccezione di
prescrizione del diritto formulata dal chiamato dovrebbe imputarsi alla
sola cliente, con esclusione di qualsiasi colpa del professionista e che,
contrariamente a quanto sostenuto dalla Corte, la Chiacchierini non
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accaduto, proposto l’eccezione di prescrizione, non avrebbe

rivendicava in causa solo la somma di £ 3.050.000, pari al costo delle
riparazioni del macchinario, ma anche l’importo imprecisato dei
rivendicati danni derivanti dall’inadempimento della venditrice.
1.1. Il motivo è, infondato, e va, pertanto, rigettato.

legittimità, che va ribadito in questa sede, la responsabilità
professionale dell’avvocato, la cui obbligazione è di mezzi e non di
risultato, presuppone la violazione del dovere di diligenza media
esigibile ai sensi dell’art. 1176, secondo comma, c.c.; tale violazione,
ove consista nell’adozione di mezzi difensivi pregiudizievoli al cliente,
non è né esclusa né ridotta per la circostanza che l’adozione di tali
mezzi sia stata sollecitata dal cliente stesso, essendo compito esclusivo
del legale la scelta della linea tecnica da seguire nella prestazione
dell’attività professionale (Cass. 28 ottobre 2004, n. 20869), peraltro
essendo tenuto l’avvocato ad assolvere, sia all’atto del conferimento del
mandato che nel corso dello svolgimento del rapporto, non solo al
dovere di informazione del cliente ma anche ai doveri di sollecitazione,
dissuasione ed informazione dello stesso ed essendo tenuto, tra l’altro,
a sconsigliare il cliente dall’intraprendere o proseguire un giudizio
dall’esito probabilmente sfavorevole (arg. ex Cass. 30 luglio 2004, n.
14597).
1.3. Neppure sussiste il lamentato vizio motivazionale, limitando
coerente e logica la motivazione della sentenza impugnata sul punto in
questione, evidenziandosi che lo stesso ricorrente fa riferimento a
danni “imprecisati” nel loro ammontare, al momento della
proposizione della domanda e della chiamata in causa, il che no
scalfisce, ma anzi conferma, la coerenza e la logicità della motivazione
adottata dalla Corte di merito.

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1.2. Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di

_

3. Con il secondo motivo il ricorrente si duole di “Violazione e falsa
applicazione degli artt. 1176 e 2236 Cod. Civ. in relazione all’art.112
Cpc e 2697 Cod. Civ. e contraddittoria motivazione circa un fatto

Sostiene il ricorrente che la Corte di merito, ai fini dell’accertamento
della responsabilità dell’avvocato, nella specie, avrebbe dovuto valutare
esclusivamente la “fondatezza o meno della sola declaratoria di
incompetenza territoriale, pronunciata dalla sentenza n. 1565/03, non
avendo questa, nulla statuito ed argomentato in ordine alla eccezione
di prescrizione in quel giudizio formulata dal chiamato in causa”,
sicché la predetta Corte, avendo invece affermato la responsabilità del
professionista, “sulla base di una valutazione probabilistica della
fondatezza della … eccezione del diritto”, avrebbe violato l’art. 112
c.p.c..
3.1. Precisato che, nell’illustrazione del motivo, al di là di quanto
indicato nella rubrica dello stesso, il ricorrente si è riferito,in particolare
e sostanzialmente r alla sola lamentata violazione dell’art. 112 c.p.c.,
osserva questa Corte che il mezzo all’esame, oltre a non essere stato
veicolato correttamente con il riferimento all’art. 360, primo comma,
n. 4, c.p.c., è comunque infondato, avendo la Corte esaminato
l’eccezione di prescrizione di cui si discute in quanto la relativa
questione era stata proposta con l’atto di appello (v. sentenza
impugnata, p. 5 e sgg.) ed avendo anche precisato (v. detta sentenza, p.
11) la rilevanza di tale questione, pur essendo rimasta ogni decisione
sulla stessa assorbita dalla derlaratoria di incompetenza per territorio
emessa dal giudice del giudizio condusosi con la sentenza m. 1565/03.

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controverso e decisivo del giudizio in relazione all’art. 360 Cpc n. 3 e
5. ,,

A quanto precede va aggiunto che, comunque, il mezzo all’esame
difetta pure, inammissibilmente, di autosufficienza in relazione ai
“mezzi probatori approntati per l’esclusione della [prescrizione]
(documenti prodotti e comprovanti l’interruzione del termine
prescrizionakr, cui il ricorrente fa riferimento senza ulteriori

e quando siano stati ritualmente prodotti e dei quali lamenta la mancata
valutazione.
3.2. Il motivo, alla luce delle considerazioni che precedono, va
rigettato.
4. Con il terzo motivo si lamenta “Violazione e falsa applicazione degli
artt.1176 e 2236 Cod. Civ. in relazione all’art. 2947 e 1698 Cod. Civ. e
contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo del
giudizio in relazione all’art. 360 Cpc n.3 e 5”.
Il ricorrente sostiene che la sentenza conterrebbe macroscopiche
contraddizioni motivazionali ed avrebbe erroneamente applicato le
norme di diritto, in base à seguenti rilievi: la stessa Corte affermerebbe
non essere necessariamente scorretto, sul piano morale, proporre una
domanda rispetto alla quale sia astrattamente prevedibile che la
convenuta sollevi eccezione di prescrizione; nel caso all’esame, avrebbe
dovuto essere applicato il primo comma dell’art. 2947 c.c., che prevede
la prescrizione quinquennale; diversamente da quanto affermato dà
giudici del secondo grado, non sarebbe maturato il termine di
prescrizione di cui all’art. 1698, secondo comma, c.c., decorrendo il dies

a quo al riguardo, per la Chiacchierini, d112 presa di cognizione della
natura e della causa del difetto del macchinario resa nota dalla
venditrice Eniflex solo al momento della costituzione in giudizio, cui
era seguita la chiamata in causa del trasportatore.

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specificazioni, senza riportarne il contenuto integrale, senza indicare se

Ad avviso del ricorrente, il mancato espletamento di ogni istruttoria sul
punto da ultimo indicato, non imputabile a lui ma al professionista che
lo aveva sostituito, non consentirebbe a posteriori alla Corte territoriale
di ritenere decorso il termine prescrizionale dell’azione nei confronti

colpa professionale.
4.1. Il motivo all’esame va disatteso.
4.2. In relazione, alla dedotta contraddittorietà della motivazione della
sentenza impugnata, il mezzo è infondato, posto che il predetto vizio
motivazionale ricorre solo in presenza di argomentazioni contrastanti e
tali da non permettere di comprendere la ratio decidendi che sorregge il
decisum adottato, per cui non sussiste motivazione contraddittoria

allorché, dalla lettura della sentenza, non sussistano – come nel caso
all’esame – incertezze di sorta su quella che è stata la volontà del
giudice (Cass., sez. un., 22 dicembre 2010, n. 25984).
4.3. Il motivo è, per quanto attiene alle ulteriori censure proposte,
inammissibile per difetto di autosufficienza e per novità delle
questioni, non avendo il ricorrente indicato quando, in quali atti
processuali e in che termini le questioni prospettate in ricorso siano
state già sottoposte ai giudici del merito. Infatti è giurisprudenza
pacifica di questa Corte che i motivi del ricorso per cassazione devono
investire, a pena di inammissibilità, questioni che siano già comprese
nel tema del decidere del giudizio di appello, non essendo prospettabili
per la prima volta in cassazione questioni nuove o nuovi temi di
contestazione non trattati nella fase del merito e non rilevabili di
ufficio (Cass., ord., 9 luglio 2013, a 17041; Cass. 26 gennaio 2001, n.
1100; Cass. 13 aprile 2004, n. 6989; Cass. 19 marzo 2004, n. 5561;
Cass. 3 febbraio 2004, n. 1915).

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del trasportatore, con conseguente esclusione di ogni ipotesi di sua

Pertanto, il ricorrente che proponga una questione in sede di legittimità
ha l’onere, al fine di evitare una statuizione di inammissibilità per
novità della censura, non solo di allegare l’avvenuta deduzione della
questione innanzi al giudice di merito, ma anche di indicare in quale

cassazione di controllare ex actis la veridicità di tale asserzione prima di
esaminare nel merito la questione stessa (Cass. 28 settembre 2008, n.
20518).
5. 11 ricorso deve essere, pertanto, rigettato.
6. Le spese del presente giudizio, liquidate come da dispositivo,
seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento, in
favore della controricorrente, delle spese del presente giudizio di
legittimità, che liquida in complessivi curo 3.200,00, di cui curo 200,00
per esborsi, oltre spese generali e accessori, come per legge.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza
Civile della Corte Supre a di ssazione, il 26 febbraio 2015.

atto del giudizio precedente lo abbia fatto, onde dar modo alla Corte di

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